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LE SCUOLE STATALI – IL LICEO LINGUISTICO

maximios September 23, 2025

Il liceo linguistico è una delle scuole superiori a cui si può accedere in Italia al termine della scuola secondaria di primo grado. L’indirizzo venne istituito ed approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel 1970/1973, inizialmente classificandosi come Istituto Tecnico Provinciale di Cultura e Lingue. Solo nel 1985, a seguito delle normative dei Programmi Ministeriali per far fronte al problema della “dispersione scolastica”, divenne a tutti gli effetti un Liceo. Il liceo linguistico si specializza nello studio delle lingue e delle relative espressioni culturali, in primis la letteratura, comprendendo un totale di cinque lingue nell’intero corso di studio: la lingua e la letteratura italiana, la lingua latina nel biennio, e tre lingue straniere e le relative letterature nel quinquennio. L’offerta delle lingue straniere viene lasciata ai singoli istituti, anche se le prime due lingue straniere sono spesso due lingue comunitarie, generalmente inglese, spagnolo, francese, tedesco e russo. La terza lingua invece può essere una delle lingue comunitarie già citate, oppure cinese, arabo o giapponese. Negli istituti paritari l’offerta linguistica può variare ulteriormente. A partire dal 1 settembre 2010, con l’attuazione della riforma Gelmini sono state soppresse tutte le sperimentazioni linguistiche liceali e tutti gli indirizzi precedentemente esistenti, creando a tutti gli effetti il liceo linguistico. L’offerta ministeriale attivabile dalle singole scuole, laddove possibile, comprende l’insegnamento della lingua inglese, francese, tedesca, spagnola, russa, araba, cinese e giapponese. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.

L’esame di maturità si svolge in maniera identica agli altri istituti, con distinzione per il contenuto della seconda prova ossia quella d’indirizzo: – 1ª prova: produzione di un testo in lingua italiana o nella lingua ufficiale di insegnamento prevista. – 2ª prova: comprensione del testo e/o produzione scritta in una delle lingue straniere studiate (a scelta del candidato). – 3ª prova: questionario su 4/5 materie caratterizzanti l’ultimo anno di studio.

– 4ª prova: esame orale.

Il piano di studi è il seguente:

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LE SCUOLE STATALI – L'ORDINAMENTO SCOLASTICO IN ITALIA

maximios September 23, 2025

L’istruzione in Italia è regolata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con modalità diverse secondo la forma giuridica (scuole pubbliche, scuole paritarie, scuole private). La formazione professionale dipende invece dalle regioni. Nel complesso, almeno stando alla legislazione di riforma in vigore, si passa da un obbligo scolastico che termina a 16 anni, ad un diritto dovere, o obbligo formativo, che dura fino al diciottesimo anno di età.

CICLI DI ISTRUZIONE
Il sistema scolastico italiano è strutturato in tre cicli di istruzione:

l’istruzione primaria, che comprende la scuola primaria, di durata quinquennale. l’istruzione secondaria, che comprende la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) di durata triennale, e la scuola secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore) di durata quinquennale.

l’istruzione superiore, che comprende l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e la formazione professionale.

La scuola dell’infanzia è un’istituzione prescolastica non obbligatoria, caratterizzata dal gioco e della convivenza con i compagni, e dalla preparazione al primo ciclo d’istruzione, cioè la scuola primaria. La durata media è di tre anni: sezione “piccoli” (primo anno), sezione “medi” o “mezzani” (secondo anno) e infine sezione grandi (terzo anno). Con la riforma Gelmini è possibile iscrivere i bambini di 2 anni e mezzo, mentre il precedente prerequisito erano i tre anni. In Italia era precedentemente nota come “scuola materna”, sino all’introduzione della riforma Moratti nel 2003.

ISTRUZIONE PRIMARIA
La scuola primaria, prima della riforma Moratti scuola elementare, è l’istituzione rappresenta l’istruzione primaria in Italia. In precedenza era divisa in due cicli, un biennio e un triennio, con un esame di finale per il completamento e l’accesso alle scuole di secondo grado. Con la riforma Moratti venne divisa in 3 cicli, un anno singolo e due bienni, e l’esame finale venne abolito. Durante la storia della scuola primaria si sono alternati due moduli didattici: quello del maestro unico e quello del modulo didattico. Il maestro unico era in uso sino 1990 per essere poi abolito dopo anni di sperimentazione e rimpiazzato con un gruppo di docenti (3 per due classi o 4 per tre classi), chiamato modulo didattico. Con la riforma Gelmini la figura del maestro unico è stata riapprovata. Con il decreto legislativo n.59 del 2004 applicativo della legge Moratti, nacque una nuova figura: il docente tutor: una figura di orientamento, di consulenza, di tutorato per ciascuno studente, al fine di giungere ad un grado.

ISTUZIONE SECONDARIA – PRIMO GRADO
La scuola secondaria di primo grado, in precedenza scuola media inferiore, è l’istituzione che rappresenta il primo grado dell’istruzione secondaria. Vi si accedeva fino al 2003 con la licenza primaria (attualmente abolita). La scuola media inferiore nacque nel 1965 con l’unificazione dei ginnasi, che davano accesso ai licei, e delle scuole di avviamento professionale, che davano accesso alle scuole tecnico/professionali. Da quel momento si è quindi parlato di scuola media unificata. L’orario settimanale della scuola secondaria di primo grado va, in media, da un minimo di 29 ore ad un massimo di 33 ore. In alcune scuole al posto delle ore possono essere usati i periodi di 50 minuti, quindi l’orario varia da un minimo di 35 periodi a un massimo di 38 periodi. Con la riforma Gelmini si ritorna però all’oraria di sessanta minuti.

Le materie studiate sono (in media): Italiano (5 ore settimanali), Storia e Geografia (con Cittadinanza e Costituzione) (4 ore), approfondimento in discipline letterarie (1 ora), Matematica (4 ore), Scienze (2 ore), Tecnologia (2 ore), Lingua inglese (3 ore), Seconda lingua comunitaria (2 ore), Arte e Immagine (2 ore), Musica (2 ore), Scienze motorie e sportive (2 ore), Religione cattolica o attività alternativa (1 ora).

Inoltre lo studente e le famiglie possono scegliere fino ad un massimo di 4 ore di laboratori facoltativi: laboratori che ogni scuola può proporre in base alle risorse di organico di cui dispone. Con l’attuale organizzazione sono scomparse le precedenti (prima del 2003) sperimentazioni di tempo prolungato che permettevano un orario massimo di 36 ore effettive comprendenti anche momenti di compresenza di più insegnanti. Recentemente si sperimenta un corso musicale sperimentale nel quale vengono scelti gli alunni a numero chiuso con la facoltà di studiare uno strumento musicale nel quale alla fine del ciclo vi è un esame anche per questa materia.

ISTUZIONE SECONDARIA – SECONDO GRADO

La scuola secondaria di secondo grado, in precedenza scuola media superiore, rappresenta il secondo grado del ciclo di istruzione secondaria. Alla scuola secondaria superiore si accede dopo il conseguimento della licenza di scuola media al termine della scuola secondaria di primo grado.

La scuola secondaria di secondo grado è divisa in quattro tipologie di istituti: licei, istituti tecnici, istituti professionali e istituti d’arte.

1) Licei
Per liceo si intende una tipologia di scuola superiore di secondo grado il cui obiettivo è quello di formare lo studente in ambito accademico e di prepararlo alle università e istituzioni di terzo grado, piuttosto che immetterlo direttamente nel lavoro. Ogni liceo ha una durata di cinque anni, diviso in biennio e triennio. Nel corso della storia alcuni licei sono stati introdotti ed altri soppressi. I sei licei previsti dalla Riforma Gelmini sono i seguenti:

– liceo classico – liceo scientifico – liceo linguistico (entrato in ordinamento con la Riforma Gelmini – liceo artistico – liceo delle scienze umane (nato con la Riforma Gelmini)

– liceo musicale e coreutico (nato con la Riforma Gelmini)

2) Istituti Tecnici

3) Istituti professionali

4) Istituti d’arte (La riforma Gelmini ha soppresso questi istituti che confluiranno nei licei artistici).

ISTRUZIONE SUPERIORE

UNIVERSITA’
L’Italia è stata uno dei primi Paesi ad aderire al processo di Bologna, nella quasi totalità delle università, già dall’anno accademico 1999/2000. Il ciclo degli studi all’università è articolato su tre livelli:

1. Laurea triennale (3 anni) 2. Laurea magistrale, ex-laurea specialistica (2 anni)

3. Dottorato di ricerca (3 anni) o scuola di specializzazione (2-5 anni).

La quasi totalità delle università sono statali e finanziate congiuntamente dallo stato e, in misura minore, dagli studenti tramite le tasse universitarie. Per gli studenti particolarmente meritevoli e/o provenienti da famiglie a basso reddito sono disponibili alcune borse di studio.

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

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LE SCUOLE STATALI – IL LICEO ARTISTICO

maximios September 23, 2025

Il liceo linguistico è una delle scuole superiori a cui si può accedere in Italia al termine della scuola secondaria di primo grado. L’indirizzo venne istituito ed approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel 1970/1973, inizialmente classificandosi come Istituto Tecnico Provinciale di Cultura e Lingue. Solo nel 1985, a seguito delle normative dei Programmi Ministeriali per far fronte al problema della “dispersione scolastica”, divenne a tutti gli effetti un Liceo. Il liceo linguistico si specializza nello studio delle lingue e delle relative espressioni culturali, in primis la letteratura, comprendendo un totale di cinque lingue nell’intero corso di studio: la lingua e la letteratura italiana, la lingua latina nel biennio, e tre lingue straniere e le relative letterature nel quinquennio. L’offerta delle lingue straniere viene lasciata ai singoli istituti, anche se le prime due lingue straniere sono spesso due lingue comunitarie, generalmente inglese, spagnolo, francese, tedesco e russo. La terza lingua invece può essere una delle lingue comunitarie già citate, oppure cinese, arabo o giapponese. Negli istituti paritari l’offerta linguistica può variare ulteriormente. A partire dal 1 settembre 2010, con l’attuazione della riforma Gelmini sono state soppresse tutte le sperimentazioni linguistiche liceali e tutti gli indirizzi precedentemente esistenti, creando a tutti gli effetti il liceo linguistico. L’offerta ministeriale attivabile dalle singole scuole, laddove possibile, comprende l’insegnamento della lingua inglese, francese, tedesca, spagnola, russa, araba, cinese e giapponese. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.

L’esame di maturità si svolge in maniera identica agli altri istituti, con distinzione per il contenuto della seconda prova ossia quella d’indirizzo: – 1ª prova: produzione di un testo in lingua italiana o nella lingua ufficiale di insegnamento prevista. – 2ª prova: comprensione del testo e/o produzione scritta in una delle lingue straniere studiate (a scelta del candidato). – 3ª prova: questionario su 4/5 materie caratterizzanti l’ultimo anno di studio.

– 4ª prova: esame orale.

PIANI DI STUDIO

ARTI FIGURATIVE:

ARCHITETTURA ED AMBIENTE:

DESIGN:

AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE:

GRAFICA:

SCENOGRAFIA:

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LE SCUOLE STATALI – L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO DOPO LA TERZA MEDIA

maximios September 23, 2025

Orientare significa mettere l’individuo nella condizione di prendere coscienza di sé e di far fronte, per l’adeguamento dei suoi studi e della sua professione, alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice obiettivo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona. Quindi l’orientamento assume il significato di aiutare una persona, o un gruppo, ad affrontare un processo decisionale per giungere ad assumere una determinata scelta. La persona deve essere considerata come l’agente principale del suo sviluppo, e ogni scelta deve avere l’individuo al centro dell’attenzione. La presa di decisione deve maturare all’interno di un progetto personale: quindi l’orientamento va visto come auto-orientamento.

E’ necessario considerare l’individuo nella sua globalità e, quindi, nelle sue diverse dimensioni psicologiche: gli aspetti cognitivi, quelli affettivo-emotivi e quelli sociali.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE ? Fare orientamento, sia che si tratti di orientamento scolastico o orientamento professionale, significa fare in modo che la persona acquisti consapevolezza nel momento in cui si trova a dover fare una scelta, scolastica o professionale che sia, e fare in modo che affronti tale scelta (o scelte), nella maniera migliore possibile per se’. Il punto focale e’ quindi la persona sotto tutti gli aspetti, da quello emotivo, cognitivo a quello sociale, si fa in modo che sia la persona stessa a capire, ad auto-orientarsi. Saper scegliere che direzione prendere diventa allora molto importante, sia che si tratti di persone giovani, che di persone adulte che vogliono o si trovano nella condizione di dover cambiare lavoro.

ORIENTAMENTO E PRESA DI DECISIONE

I fattori che incidono sulla presa di decisione sono:

– Come la persona stessa si vede in quel determinato momento della sua vita, l’immagine quindi che ha di se’; – Il sistema di valori e di significati che la persona si costruisce nel tempo all’interno del suo gruppo sociale; – L’insieme delle opportunita’, ma anche delle restrizioni e dei vincoli che il momento specifico presenta.

Un buon orientamento mette la persona in grado di:

– Sapere quelle che sono le sue caratteristiche personali, le proprie capacita’, i suoi interessi, i suoi valori; – Sapere identificare le aree in cui puo’ migliorare; – Essere disponibile al cambiamento; – Accettare l’incertezza che ogni scelta puo’ comportare; – Analizzare correttamente le situazioni; – Prendere decisioni e trovare soluzioni; – Assumersi la responsabilita’ delle proprie scelte e dei problemi che possono sorgere; – Conoscere in maniera corretta le possibilita’ che ha di fronte prima di compiere una determinata scelta; – Affrontare nella maniera migliore la rinuncia che normalmente una scelta comporta; – Intraprendere una determinata formazione o carriera; – Saper affrontare i vincoli che possono porsi davanti agli obiettivi;

– Saper costruire progetti futuri.

La scelta della scuola superiore è un momento sicuramente importante nella vita scolastica di un ragazzo. Vi sono alcuni studenti che hanno le idee molto chiare sul proprio futuro e sono in grado di prendere una decisione senza ripensamenti, altri che ritengono di sapere quale percorso vogliono intraprendere, ma successivamente si rendono conto che la scelta effettuata non era la più adatta a loro. La maggior parte dei ragazzi si mostra invece molto confusa rispetto al proprio futuro e spesso finisce con il seguire i suggerimenti dei genitori o amici che purtroppo non sempre si rivelano i più adeguati.

Certamente al giorno d’oggi, uno studente di 13 -14 anni non può essere in grado di prendere autonomamente una decisione rispetto alla scelta del proprio percorso scolastico. Ovviamente è importante coinvolgere al 100% il ragazzo nel processo di scelta e aiutarlo a riflettere su di se, sui propri interessi, sulle aspirazioni ed anche sulle eventuali difficoltà. Tutto ciò comunque non può essere fatto senza l’aiuto della famiglia e dei docenti che devono accompagnare lo studente in questo momento di transizione.

In molti casi tuttavia rimangono dei dubbi e la famiglia fatica a prendere una decisione definitiva, sentendo il desiderio di un supporto esterno che aiuti il ragazzo ed i genitori a riflettere più approfonditamente suoi vari aspetti coinvolti nella scelta e ad effettuare una sintesi finale.

Allora che cosa fare?

La scelta della scuola media superiore (o, come si dice ora in modo più complicato, della scuola secondaria di secondo grado) è una decisione sofferta che spesso mette in crisi lo studente interessato e la sua famiglia. Certo, la scelta è importante e va valutata bene, analizzando almeno alcuni aspetti della situazione: 1 – le tendenze personali, le competenze già acquisite, i gusti e le preferenze dello studente; 2 – le tipologie di scuole presenti sul territorio in cui si risiede (senza troppo farsi influenzare dalle voci che circolano: molte scuole hanno una “fama” migliore o peggiore di altre, ma il mondo cambia e… anche i professori e i presidi!)

3 – le prospettive future di lavoro.

Il punto 3, in teoria, dovrebbe essere quello che conduce alla decisione finale, ma, ahinoi, è quello più controverso. Se uno ha il papà dentista o commercialista e vuole proseguire la professione paterna, beh, allora la scelta è più facile (se non altro, si ritrova lo studio già avviato!). Ma, con i tempi che corrono, normalmente la scuola frequentata e il diploma conseguito non garantiscono più che chi abbia studiato da ragioniere poi lo faccia veramente o che chi ha frequentato l’istituto agrario vada a lavorare in un’azienda agricola… Oggi un diploma (qualsiasi) è richiesto anche per fare il commesso in un supermercato o l’impiegato generico in un ufficio. Il mondo del lavoro e le sue leggi cambiano rapidamente e ancora cambieranno nell’arco di tempo in cui arriverete a diplomarvi. Ciò che è certo oggi non lo sarà domani. Questo non perché il mondo si sia messo a girare più velocemente, ma perché il libero mercato, lasciato troppo libero, genera confusione, incertezza, insicurezza. Ma anche perché la tecnologia si evolve rapidamente e genera necessità, servizi e posti di lavoro nuovi e diversi. Quindi dovrete essere pronti ad una certa elasticità e flessibilità nel vostro futuro. Iniziando già da ora a pensare che la scelta della scuola superiore non influenzerà del tutto la vostra vita futura e non determinerà in modo definitivo il vostro destino.

Ripensamenti, passaggi, cambiamenti di percorso saranno sempre possibili.

Quello che vi resterà d’importante, in ogni caso, sarà l’aver vissuto un’esperienza scolastica positiva e valida: ciò, naturalmente, dipende per un 50% dalla scuola, ma per l’altro 50% solo da voi, dal vostro impegno e dal vostro entusiasmo nell’apprendere.

Nella scelta della scuola superiore, comunque, non siete soli: ci sono i vostri genitori, i vostri insegnanti, i servizi informativi del vostro Comune e della vostra Provincia.

Buona scelta!

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LE SCUOLE STATALI – CONTATTI

maximios September 23, 2025


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SCUOLE STATALI IN ITALIA

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LE SCUOLE STATALI – PUBBLICITA'

maximios September 23, 2025


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LE SCUOLE STATALI – ABRUZZO E MOLISE

maximios September 14, 2025

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 2000, N. 1 “RIORDINO DELLE ATTIVITA’ SOCIO-ASSISTENZIALI E ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE SOCIALE E DEI DIRITTI SOCIALI DI CITTADINANZA”.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto 1. La Regione Molise, al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema di protezione sociale, in conformità all’articolo 4 dello Statuto e dei principi di sussidiarietà, efficienza, economicità ed adeguatezza, disciplina le funzioni in materia di servizi sociali e, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce ai Comuni ed agli Enti locali i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali. 2. Ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo di cui al comma 1, per “servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere ed a superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. 3. Il sistema dei servizi sociali della Regione è finalizzato a realizzare una rete di protezione sociale, di opportunità e di garanzie volte al pieno sviluppo umano e al benessere della comunità, al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie. 4. La Regione riconosce la particolare importanza dell’attività dei soggetti del volontariato, della cooperazione sociale e, comunque, di tutti gli altri soggetti non lucrativi, nonché delle reti anche informali di auto aiuto del singolo e delle famiglie, favorendone lo sviluppo attraverso l’agevolazione alla partecipazione e al perseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge. 5. La Regione riconosce il ruolo dei soggetti privati che svolgono attività assistenziali, anche a fini di lucro, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. 6. Sono disciplinati dalla presente legge anche il coordinamento e l’integrazione con il sistema dei servizi sanitari e dei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Art.2 Destinatari 1. Sono destinatari delle prestazioni sociali i cittadini italiani residenti nella regione, nonché gli stranieri, gli apolidi e le persone occasionalmente o temporaneamente presenti sul territorio regionale qualora si trovino in condizioni di difficoltà tali da non consentire l’intervento da parte dei servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, salvo rivalsa in base alla normativa vigente. Art.3 Finalità e principi 1. Il sistema di assistenza sociale è finalizzato a realizzare una rete di opportunità e di garanzie orientate allo sviluppo umano ed al benessere della comunità, al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie, all’esercizio di una cittadinanza attiva, favorendo al massimo la permanenza dei cittadini fragili nel proprio ambiente di vita. 2. L’ordinamento dei servizi sociali si informa, in via prioritaria, ai seguenti principi: a) universalità degli interventi diretti alle generalità della popolazione; b) centralità dell’azione promozionale volta a sviluppare l’autonomia sociale dei singoli e della comunità; c) valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in primo luogo la famiglia, quale ambito di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona; d) valorizzazione delle risorse promosse dalla solidarietà sociale e dall’autorganizzazione dei cittadini e delle loro forme associative. Art.4 Funzioni sociali e diritti sociali di cittadinanza 1. La presente legge, nei termini previsti dallo Statuto regionale e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce alla Regione i compiti di indirizzo e coordinamento in materia di funzioni sociali, con particolare riferimento alla definizione delle attività ed agli ambiti territoriali di gestione dei servizi, nonché all’integrazione degli stessi con le attività sanitarie, disciplina: a) le funzioni amministrative relative al settore organico dei servizi sociali spettanti al Comune, ai sensi dell’articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale secondo le rispettive competenze; b) le funzioni relative alla organizzazione ed alla erogazione dei servizi trasferite al Comune ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; c) ogni altra funzione sociale attribuita o delegata al Comune con legge dello Stato o della Regione e le funzioni assistenziali spettanti alle Province. 2. In relazione a quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, sul coordinamento delle politiche sociali ambientali e territoriali, ai fini di migliorare la qualità della cittadinanza gli interventi di cui al comma 1 si coordinano con le attività in materia di istruzione, formazione e avviamento al lavoro, con le politiche di pianificazione urbana ed ambientale, e comunque con tutti gli interventi di programmazione socio-economica regionali e locali. 3 Propedeutico al sistema di protezione sociale è il godimento dei diritti sociali di cittadinanza; agli effetti della presente legge si intendono come diritti sociali di cittadinanza: a) L’eguaglianza di opportunità, intese come risorse, a condizioni sociali e stati di bisogno differenti; b) l’informazione e la consulenza al cittadino sui percorsi assistenziali e sui servizi offerti dalla rete di protezione sociale; c) il rispetto della dignità della persona con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione; d) concrete opportunità per la costituzione del nucleo familiare, ivi compreso la libertà di procreazione consapevole e responsabile e i diritti del nascituro secondo le disposizioni delle leggi 405/ 1995 e 194/1978; e) l’accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi compatibili con i bisogni; f) la possibilità di fruire, nell’ambito del sistema di protezione sociale, di più percorsi assistenziali alternativi, favorendo nella maniera più ampia la scelta del cittadino. 4. Per la conoscenza dei servizi e dei diritti sociali di cittadinanza, gli Enti preposti alle attività disciplinate dalla presente legge provvedono ad azioni informative e promozionali nei confronti dei cittadini, particolarmente per coloro che si trovano in fasce di svantaggio sociale. TITOLO II – INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI Art.5 Interventi socio-assistenziali 1. Gli interventi socio-assistenziali hanno natura solidaristica e sono rivolti a persone, famiglie ed aree interessate dai processi di emarginazione ed esclusione sociale, mediante azioni di supporto integrative e/o sostitutive di funzioni proprie della rete sociale primaria. 2. Gli interventi socio-assistenziali in particolare comprendono: i servizi domiciliari, gli interventi di sostegno economico, i servizi per l’alloggio, i servizi semi residenziali e residenziali, gli interventi di accoglienza, sostegno e tutela sociale dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap e dei soggetti con disagio e svantaggio sociale. 3. Le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti sono realizzati: a) attraverso una distribuzione in rete, che integra i livelli di offerta da parte di istituzioni pubbliche ed organizzazioni di utilità sociale, che contribuiscono alle finalità della presente legge; b) la predisposizione di un progetto personalizzato che contemperi prestazioni locali con emolumenti economici erogati dallo Stato in percorsi assistenziali integrati. 4. I Comuni singoli o associati, secondo le disposizioni della presente legge, sono tenuti all’erogazione delle prestazioni assistenziali con criteri di trasparenza ed equità, anche in relazione a quanto stabilito dalla legge 241/1990. Il cittadino a cui non viene data alcuna risposta assistenziale può presentare esposto al Presidente della Giunta Regionale, ricorso alla Prefettura, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso agli organi giurisdizionali dello Stato preposti alla tutela dei diritti soggettivi. Art.6 Interventi di diritto allo studio 1. Gli interventi di diritto allo studio hanno lo scopo di facilitare la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado attraverso la rimozione di cause economiche e ambientali, nonché di integrare le attività scolastiche con azioni promozionali nel campo educativo, del recupero didattico, dell’orientamento professionale e dell’avviamento al lavoro. 2. Per favorire il diritto allo studio la Regione, per quanto di competenza, i Comuni e gli Organi della scuola attivano tutti i collegamenti necessari con gli interventi sociali e con le attività sanitarie e socio-sanitarie di carattere medico, psicologico e pedagogico. 3. Le prestazioni in materia, per quanto compatibili con le indicazioni della presente legge, sono disciplinate dalla legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1, modificata ed integrata dalla legge regionale 10 dicembre 1975, n. 46. Art.7 Servizi domiciliari 1. I servizi domiciliari si configurano come sistema coordinato di prestazioni socio-assistenziali, socio-educativi e sanitarie finalizzate all’aiuto alla persona, rese nell’ ambiente di vita e di lavoro. 2. Gli interventi domiciliari sono prioritariamente effettuati a favore di persone che vivono in condizione di dipendenza e di famiglie o nuclei di convivenza che provvedono all’assistenza e alla cura di soggetti non autosufficienti. Art.8 Interventi di sostegno economico 1. Gli interventi di sostegno economico sono diretti a persone, famiglie e nuclei di convivenza sprovvisti delle risorse necessarie a soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana e comprendono: a) contributi economici continuativi; b) contributi economici straordinari per situazioni di emergenza individuale o familiare; c) contributi per il diritto allo studio. 2. Attraverso apposite convenzioni con la FINMOLISE e/o istituti di credito e sulla base di piani di restituzione concordati, possono essere altresì concesse anticipazioni e “prestiti d’onore” senza interessi, in favore di famiglie, con o senza figli, in gravi e temporanee difficoltà finanziarie o che intendono provvedere ad interventi straordinari per l’abitazione di cui al successivo articolo 9. 3. I finanziamenti per le anticipazioni ed i prestiti d’onore sono reperiti dagli stanziamenti previsti nella presente legge e da altri stanziamenti derivati da norme regionali e nazionali finalizzati all’orientamento professionale ed all’occupazione. 4. Sono altresì disciplinate da apposite direttive della Giunta Regionale i contributi economici erogati per facilitare il rientro degli emigranti. Art.9 Servizi per l’alloggio 1. I Comuni, per far fronte a stati di bisogno abitativo di soggetti cui siano accertate particolari condizioni di disagio e svantaggio sociale con riferimento all’età, alle condizioni di salute, sociali ed economiche, all’esistenza di reti familiari, provvedono: a) ad interventi di manutenzione e di adeguamento di alloggi; b) alla concessione di contributi per l’installazione di servizi ad uso domestico; c) all’integrazione parziale o totale dei canoni di locazione; d) alla stipula di convenzioni anche tramite gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) con soggetti privati proprietari di immobili da destinare ad abitazioni. 2. Secondo i criteri previsti dalla vigente normativa possono essere costituite da più Enti (Comuni, Comunità Montane, Istituti Autonomi Case Popolari) “società miste” per effettuare le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi e delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali. Art.10 Servizi residenziali 1. I servizi residenziali comprendono attività assistenziali, parzialmente tutelari, di promozione e socializzazione, dirette a persone con parziale o totale dipendenza, per cicli diurni o a tempo pieno. Detti servizi, in relazione alle caratteristiche dell’utenza, possono integrare gli interventi di assistenza domiciliare, essere luogo di cura, socializzazione e di promozione culturale della persona. 2. In relazione alle prestazioni offerte, alla tipologia degli ospiti ed al personale addetto alle attività assistenzia1i, i servizi residenziali si classificano come segue: a) Centro diurno b) Comunità alloggio c) Residenza socio-assistenziale d) Residenza protetta e) Residenza sanitaria assistenziale 3. I servizi di cui alle lettere d) e), unitamente alle prestazioni sociali, offrono anche prestazioni sanitarie tramite proprio personale o con personale messo a disposizione dalle Aziende Sanitarie, attraverso specifiche intese con le stesse stipulate. 4. Le modalità di accesso degli ospiti alle strutture residenziali, le tariffe dalle stesse praticate, il concorso alla spesa da parte degli ospiti, gli standards di personale, i requisiti organizzativi, edilizi e tecnologici sono stabiliti da apposita direttiva del Consiglio regionale da emanarsi entro 120 giorni dalla data di approvazione della presente legge. 5. La direttiva prevista al precedente comma provvede anche a disciplinare la partecipazione degli ospiti alla gestione sociale della struttura e ad applicare, per quanto compatibili, i principi della carta dei servizi sanitari di cui al DPCM 19 maggio 1995, ivi compresa la individuazione di indicatori di umanizzazione e di miglioramento della qualità assistenziale. Art.11 Emergenza assistenziale 1. Sono definite prestazioni di “emergenza assistenziale” le attività finalizzate ad offrire sostegno domiciliare ed immediata accoglienza, tramite strutture e/o risorse di tipo residenziale, a persone che per qualsiasi motivo ne abbiano necessità. In particolare tali interventi sono rivolti: a) ai minori per i quali si deve disporre un immediato allontanamento dall’ambiente familiare ai sensi dell’art. 333 del Codice civile, nonché della legge 184/1983; b) agli adulti, ai minori ed ai genitori in situazioni di grave difficoltà sociale, ivi compreso gli ex detenuti degli istituti penitenziari; c) alle donne sole e con figli, vittime di maltrattamenti, violenza ed abuso sessuale o comunque necessitanti di protezione abitativa. 2. Tra le prestazioni di emergenza assistenziale sono ricomprese anche le azioni socio-assistenziali che la legge 354/1975 demanda agli Enti locali, a favore di detenuti ristretti negli Istituti penitenziari del Molise e dei loro nuclei familiari. Art.12 Tutela sociale dei minori e della famiglia 1. I Comuni provvedono agli interventi di tutela sociale in favore dei minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, a norma delle leggi vigenti, per non-idoneità temporanea della famiglia e per situazioni di abbandono materiale e morale. 2. Gli interventi di tutela sociale dei minori, qualora non siano già indicati da provvedimenti giudiziari, consistono nell’appoggio personale e nell’affido familiare e/o a strutture di accoglienza per garantire al minore la protezione ed il sostentamento quotidiano e vengono illustrati in apposito progetto personalizzato alla cui redazione provvede il personale di assistenza sociale dei Comuni, in collaborazione con lo psicologo ed il personale medico dell’Azienda Sanitaria, coinvolgendo nelle scelte il minore stesso. 3. Sono ricompresi nelle prestazioni di tutela sociale dei minori anche gli interventi di diritto allo studio di cui al precedente articolo 6. Art.13 Azioni per l’assistenza ai disabili 1. I Comuni, d’intesa con i servizi di recupero e di riabilitazione delle Aziende Sanitarie Locali, assicurano, in armonia con la legislazione vigente in materia e nell’ambito degli interventi assistenziali di cui ai precedenti articoli, attività di sostegno e di appoggio familiare ai disabili provvedendo a forme di integrazione tra attività socio-assistenziali e sanitarie. 2. Il Piano sociale regionale indica, tra quelli previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli obiettivi prioritari di intervento nei confronti dei disabili ed individua i settori dell’integrazione sociale con particolare riferimento a: a) inserimento scolastico e formazione professionale; b) inserimento al lavoro, anche con forme protette di mediazione economica e tecnica concretizzate in interventi di “tutoraggio” per agevolare l’addestramento professionale ed il collocamento al lavoro; c) mobilità sul territorio intesa, tra l’altro, come possibilità di fruizione dei mezzi pubblici o utilizzazione di forme di trasporto agevolate. 3. I Comuni si attivano altresì per ogni utile provvedimento finalizzato a garantire, nell’interesse della persona disabile, la gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali della stessa. TITOLO III – SOGGETTI ISTITUZIONALI Art. 14 Il Comune 1. Il Comune è titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale e concorre alla formazione degli atti di programmazione regionale in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria, promuove l’attivazione ed il raccordo di tutte le risorse pubbliche, private, del privato sociale, del volontariato e di mutuo aiuto, per la realizzazione di un sistema articolato e flessibile di prestazioni e servizi, quale emanazione territoriale della “rete” di protezione sociale organizzata ai sensi della presente legge in favore della comunità. 2. Per raggiungere i fini indicati al precedente comma, i Comuni provvedono alla gestione tecnica ed amministrativa delle attività socio-assistenziali dotandosi di apposita “struttura organizzativa” e di personale qualificato con professionalità adeguata, secondo le indicazioni della legge 142/1990 e del DLGS 29/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 3. In mancanza di proprie dotazioni organiche e/o in attesa di costituirle, i Comuni provvedono alla gestione tecnica delle attività socio-assistenziali, utilizzando, tramite apposite intese-quadro disciplinate dalla Giunta Regionale, il personale di servizio sociale delle Aziende Sanitarie, di altri Enti Pubblici e degli Enti di utilità sociale. Allo scopo, possono essere previste anche apposite intese con l’Università e la Scuola di formazione del personale di assistenza sociale. 4. Qualora si tratti di Comuni inferiori ai 1000 abitanti e/o di Comuni montani, le attività socio-assistenziali, per favorire una miglior efficacia-efficienza e compatibilità di spesa, sono gestite utilizzando le forme associative tra i Comuni, di cui alla citata legge 142/ 1990. 5. Di norma, le forme associative sono realizzate per ambiti territoriali definiti “distretti”, corrispondenti ai distretti sanitari o alle Comunità Montane. Nel caso il distretto sanitario ricomprenda più Comuni di quelli che intendono associarsi per la gestione della materia sociale, possono costituirsi. all’interno dello stesso distretto sanitario. più “unità distrettuali sociali”. Art. 15 La Regione 1. La Regione, nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi generali della programmazione e con il concorso dei Comuni, delle Province, di altre Istituzioni pubbliche, quali l’Università e dei soggetti privati, adotta il Piano socio-assistenziale regionale a carattere triennale, comprendente piani annuali di attuazione. 2. La Regione provvede inoltre: a) a ripartire le risorse del Fondo sociale regionale secondo le modalità previste all’articolo 27 della presente legge; b) a verificare l’attuazione del Piano, da parte dei soggetti pubblici e privati, con riferimento agli obiettivi, alle priorità, allo stato dei servizi, alla qualità degli interventi, al sistema informativo, alla ricerca ed ai progetti sperimentali; c) a curare l’assistenza tecnica agli enti gestori degli interventi di cui alla presente legge; d) ad emanare atti di indirizzo e di coordinamento e linee guida, per esigenze di omogeneità all’interno territorio regionale. Gli atti di indirizzo e le linee guida sono particolarmente utilizzate per la definizione degli assetti organizzativi e di gestione della materia socio-assistenziale, nonché per la definizione degli “ambiti territoriali” ottimali alla gestione dei servizi domiciliari e residenziali di carattere socio-sanitario. 3. Per gli adempimenti indicati ai commi 1 e 2 la Regione provvede ad un riassetto dell’Assessorato “Sanità e Sicurezza Sociale” riorganizzando, in particolare, le competenze sanitarie e socio-assistenziali in due aree di attività: “Pianificazione ed interventi socio-assistenziali” ed “Organizzazione e programmazione socio-sanitaria”. Art. 16 La Provincia 1. Nelle materie di cui alla presente legge ed ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Provincia concorre alla elaborazione del Piano regionale socio-assistenziale triennale. 2. Le attività in oggi gestite dalle Province in materia di illegittimi, ciechi e sordomuti sono trasferite con la presente legge ai Comuni che provvedono, di norma, alla loro gestione in maniera associata. 3. Le Province, d’intesa con la Regione, i Comuni e le Comunità Montane, promuovono forme di assistenza tecnica e di collaborazione con i medesimi Enti Locali, particolarmente per le attività trasferite, provvedendo, se del caso, al trasferimento o al comando del personale addetto a tali attività ai Comuni, secondo le procedure stabilite dalla normativa in materia di pubblico impiego. Art.17 Coordinamento e integrazione della attività sociali con i servizi sanitari 1. L’integrazione delle prestazioni socio-assistenziali con le attività sanitarie si effettua in maniera prevalente per gli interventi delle seguenti aree: a) “materno infantile”, particolarmente per la prevenzione, il consultorio familiare, la medicina scolastica, lo sviluppo psico-fisico del minore e dell’adolescente; h) “handicap e salute mentale”, particolarmente per le azioni di recupero e integrazione sociale, scolastica e lavorativa, ivi compreso il sostentamento fisico, l’assistenza diurna e residenziale nei confronti di coloro che richiedono misure di protezione ambientale e la rimozione delle barriere architettoniche e culturali; c) “dipendenti da droghe, alcool o sostanze psicotrope”, per il recupero psico-fisico e la disassuefazione dalla dipendenza, nonché per le azioni di reinserimento e protezione sociale indicate alla lettera b); d) “anziani”, per tutte le azioni atte a rimuovere cause di disagio e di non autosufficienza, anche economica, per favorire la permanenza nell’ambiente di vita o, qualora il soggetto sia completamente privo di autonomia e di supporti familiari, o altri supporti agli stessi assimilati, provvedere all’ospitalità in idonee strutture residenziali. 2. In termini di produttività, efficacia e funzionalità, l’ambito territoriale ottimale per effettuare l’integrazione socio-sanitaria è il “distretto”. Qualora i distretti sanitari individuati dal Piano sanitario siano territorialmente più estesi di quelli sociali, possono confluire nel Distretto socio-sanitario anche più unità distrettuali sociali di cui al comma 4 del precedente articolo 13. 3. La Regione, nel riparto del Fondo Sociale, incentiva i Comuni associati. Art. 18 Modalità per l’attuazione della gestione integrata socio-sanitaria 1. Le forme di gestione integrata in relazione a quanto disciplinato dal DLGS 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla legge 142/1990, possono effettuarsi: a) tramite l’adozione di accordi di programma, per gli interventi, individuati al precedente articolo 16, tra i Comuni e le Aziende Sanitarie, stabilendo procedure operative e protocolli assistenziali; integrati, in cui sono definite per ciascun Ente le prestazioni offerte e gli. oneri a proprio carico, nonché le modalità di erogazione della prestazione da parte delle diverse figure professionali e la verifica congiunta sulla qualità e sugli esiti. Nelle procedure e/o nel protocollo assistenziale, deve essere individuato il responsabile del procedimento; b) con la costituzione di istituzioni o di società miste di gestione tra Azienda Sanitaria e Comuni, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e di altra normativa nazionale e regionale in materia societaria; c) tramite delega delle attività socio-assistenziali dai Comuni alle Aziende Sanitarie, con oneri a carico dei Comuni, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione di tali attività da parte dell’Azienda Sanitaria che assume la gestione delle attività sociali dopo l’acquisizione delle disponibilità finanziarie dai Comuni. 2. Tenuto conto del rilievo che le autonomie locali hanno assunto con la legge 142/1990, ribadito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono ritenute più funzionali e di garanzia per la salvaguardia del profilo delle attività sociali le forme di gestione socio-sanitaria indicate alle lettere a) e b) del precedente comma. Art.19 Enti ed organismi di utilità sociale e soggetti privati 1. Ai sensi della normativa nazionale e della presente legge, sono considerati Enti ed Organizzazioni di utilità sociale che concorrono, previa autorizzazione al funzionamento, a realizzare la rete di protezione sociale, i seguenti organismi: a) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; b) enti morali; c) fondazioni; d) associazioni senza fini di lucro e Associazioni di mutuo aiuto; e) associazioni di volontariato; f) cooperative sociali; g) organizzazioni “no profit”. 2. Purché autorizzati all’esercizio di specifiche attività socio-assistenziali, possono concorrere alla rete di protezione sociale anche i soggetti privati a scopo di lucro. 3. I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane, per la realizzazione delle attività e dei servizi socio-assistenziali, possono stipulare, con gli Enti di cui al comma 1 e qualora ritenuto opportuno anche con soggetti privati indicati al comma 2, apposite convenzioni, accordi e contratti, per prestazioni complesse, per singole prestazioni ad in-tegrazione dell’attività pubblica e per sperimentazioni. Art. 20 Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concorrono in via prioritaria, rispetto agli organismi di utilità sociale, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dalla presente legge. 2. A tal fine, la Regione, ai sensi delle funzioni delegate dal DPR 15 gennaio 1972, n. 9, in materia di vigilanza e controllo di dette Istituzioni, provvede a disciplinare intese-quadro con i Comuni singoli o associati per la gestione di servizi socio-assistenziali e sociosanitari. 3. Il Piano regionale triennale dei Servizi socio-assistenziali, qualora sia richiesto dagli indirizzi programmatori e di compatibilità della spesa, disciplina le procedure per l’estinzione, l’assorbimento e/o la concentrazione ed il raggruppamento delle II.PP.AA.BB. Art. 21 Autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali 1. L’autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali, gestiti da Enti e da organismi di utilità sociale o da soggetti privati, è rilasciata dal Comune in cui hanno sede le attività. Nel caso le stesse siano realizzate nel territorio di più Comuni, provvede il Comune in cui è ubicata la sede legale dell’organismo o del soggetto privato, sentiti i Comuni interessati. 2. Per gli aspetti igienico-sanitari il Comune si avvale dei competenti servizi dell’Azienda Sanitaria. 3. L’accreditamento è procedura aggiuntiva all’autorizzazione e consiste nel possesso di requisiti superiori ai requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione, nonché nell’accettazione dei principi di miglioramento continuo della qualità assistenziale. 4. Per l’autorizzazione e l’accreditamento la Regione provvede ad apposite Commissioni, composte da professionalità sociali, esperti del campo educativo e pedagogico, professionalità mediche e dell’area psicologica, infermieristica e della riabilitazione. Le Commissioni, per le attività autorizzative, di verifica e controllo, si avvalgono di appositi strumenti di valutazione. Art. 22 Carta dei servizi sociali1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive .deg1i utenti delle prestazioni offerte dalla rete integrata dei servizi, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta lo schema generale di riferimento della “Carta dei servizi sociali”. Entro sei mesi dalla pubblicazione del suddetto schema generale, ciascun ente erogatore di servizi adotta una Carta dei servizi sociali, dandone adeguata pubblicità agli utenti. 2. Nella Carta dei servizi sono definiti anche i criteri per l’accesso ai servizi, le loro modalità di funzionamento, le procedure di reclamo per la tutela degli utenti stessi e dei soggetti che rappresentano i loro diritti. TITOLO IV – STRUMENTI E MEZZI DI PROGRAMMAZIONE Art. 23 Piano triennale socio-assistenziale regionale 1. Il Piano triennale socio-assistenziale regionale è lo strumento di programmazione e di governo del sistema dei servizi e della rete di protezione sociale. La Regione tramite il Piano provvede a definire gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità sociali, nonché i criteri di attuazione degli interventi sociali e le modalità di finanziamento. 2. Il Piano individua i principali fattori di sviluppo e di rischio come elementi di orientamento per gli interventi dei piani settoriali nelle materie di competenza regionale. 3. Il Piano regionale è articolato in indirizzi generali per l’organizzazione e la gestione delle funzioni sociali, progetti obiettivo e azioni programmatiche, con particolare riferimento a sperimentazioni e innovazioni, sia nei modelli gestionali che nell’introduzione di nuovi servizi. 4. Il Piano triennale è articolato in piani annuali in cui si prevedono obiettivi e azioni da portare a termine in tempi ravvicinati. Nel Piano annuale, in relazione alle verifiche effettuate, possono essere previsti aggiustamenti e integrazioni al Piano triennale. 5. Il Piano triennale individua criteri ed indicatori volti a favorire la promozione ed il controllo dell’efficacia e della qualità degli interventi. Art. 24 Osservatorio sociale regionale 1. E’ istituito con il concorso dell’Università, degli Enti pubblici, di Enti ed organizzazioni di utilità sociale a cui è affidata la rete dei servizi socio-assistenziali, nonché di altri organismi di ricerca, istituzioni culturali e sociali, un Osservatorio regionale dei fenomeni sociali, per offrire dati quantitativi e qualitativi sui problemi sociali della Regione. 2. L’Osservatorio provvede alla elaborazione di indicatori sui bisogni della regione con particolare riferimento alla povertà, ai problemi della famiglia e dei minori, alla scolarità, all’integrazione sociale dei portatori di handicap, di patologie psichiatriche, all’emarginazione ed al disagio sociale. Tali indicatori sono utilizzati come base documentale e statistica per la costruzione e la definizione del Piano socio-assistenziale. 3. Tenuto conto del rapporto tra bisogni e attività della rete di protezione sociale, ivi compresa la valutazione costi/benefici, l’Osservatorio si avvale anche della collaborazione dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Province, provvedendo, d’intesa con la Regione, ad attività formative per gli operatori di tali Enti. 4. La Giunta Regionale, con specifico provvedimento, provvede, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, alla costituzione dell’Osservatorio dei fenomeni sociali indicando nel medesimo atto anche le modalità di integrazione dello stesso con strutture analoghe già funzionanti, particolarmente con l’Osservatorio epidemiologico e con il Sistema informativo sanitario, e affidando compiti di coordinamento rispetto ad organismi analoghi già esistenti. Art.25 Compartecipazione al costo dei servizi 1. L’accesso alle prestazioni socio-assistenziali è garantito a tutti i cittadini e/o ai soggetti presenti sul territorio regionale secondo quanto previsto all’articolo 2. 2. Può essere richiesto, in relazione al reddito personale e familiare, a chi fruisce di prestazioni socio-assistenziali un concorso ai costi del servizio reso; per determinare l’ammontare di tale concorso si tiene conto degli indicatori di reddito contenuti nel “Rapporto della Commissione d’indagine sulla povertà e sull’emarginazione” di cui alla legge 22 novembre 1990, n. 354. 3. Il Piano triennale dei servizi socio-assistenziali disciplina le modalità ed i criteri del concorso finanziario al costo dei servizi. In via transitoria, fino all’approvazione del Piano, la Giunta Regionale, con riferimento agli indicatori di cui al secondo comma dell’articolo 27, provvede con apposito atto a fornire indicazioni ai Comuni ed agli Enti che gestiscono prestazioni socio-assistenziali. Art. 26 Vigilanza e controllo 1. La vigilanza ed il controllo sulle attività e sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche, private accreditate o autorizzate, è esercitata dal Sindaco del Comune in cui si svolgono le prestazioni, che si avvale per l’istruttoria tecnica di una Commissione di verifica e revisione di qualità (VRQ), costituita dalla Giunta Regionale secondo i principi della revisione e del miglioramento continuo della qualità. 2. La Commissione, nominata dalla Giunta Regionale, è formata da 7 esperti nelle discipline di “Servizio Sociale”, “Organizzazione e Personale”, “Economia e finanza”, “Epidemiologia e Medicina Sociale”, “Cure infermieristiche e Riabilitazione”. La Segreteria della Commissione è affidata a funzionari regionali. 3. Per analizzare e valutare le diverse realtà locali, la Commissione può avvalersi, d’intesa con gli Organi dell’Amministrazione e della Direzione, anche del personale dei Comuni e delle Aziende Sanitarie. 4. In caso di gravi o reiterate inadempienze il Sindaco sospende il funzionamento dei servizi e/o delle strutture; se le inadempienze sono a carico di soggetti privati, anche “no profit”, il Sindaco, sentito il Distretto e d’intesa con la Regione, quando trattasi di strutture accreditate, può sospendere o revocare l’autorizzazione. Unitamente alle procedure di sospensione delle attività o di revoca delle autorizzazioni al funzionamento, possono essere applicate anche sanzioni economiche. 5. Qualora un Comune non provveda agli adempimenti in materia di vigilanza e di controllo, secondo le modalità stabilite al presente articolo, i poteri sostitutivi sono esercitati dalla Regione. Art. 27 Fondo sociale regionale 1. Per il finanziamento delle attività socio-assistenziali, in attesa della riforma del sistema fiscale regionale, è costituito un fondo regionale composto dai trasferimenti finanziari dello Stato in materia di assistenza sociale e diritto allo studio, già confluiti nel “Fondo Comune” di cui all’articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e alla legge 1 febbraio 1989, n. 40, successivamente disciplinato dai commi 1/14 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Tenuto conto che le attività socio-assistenziali sono di competenza primaria dei Comuni, i finanziamenti regionali hanno finalità sussidiaria, particolarmente per la prima fase di applicazione della presente legge, al fine di consentire ai Comuni, all’interno dei propri bilanci, un riordino delle destinazioni finanziarie in favore degli interventi sociali. 3. Per le attività socio-sanitarie i finanziamenti regionali, provenienti dal fondo sanitario, si integrano con gli stanziamenti previsti dalla presente legge e con i fondi messi a disposizione dai Comuni. 4. Il fondo sociale regionale è articolato come segue: a) una quota pari al 70% destinata ai Comuni singoli o associati, in termini complementari ai loro bilanci per la gestione delle attività socio-assistenziali e di assistenza scolastica, con particolare finalizzazione a minori, anziani, disabili, soggetti a emarginazione e disagio sociale; b) una quota pari al 20% per investimenti in conto capitale relativi alla ristrutturazione ed alla nuova edificazione di presidi residenziali a carattere sociale (per raggiungimento degli standards), nonché per l’ammodernamento e la ristrutturazione delle sedi distrettuali di accesso alla rete di protezione sociale; c) una quota pari al 10% per interventi di formazione, studio e ricerca, e per sperimentazioni innovative. 5. La ripartizione del fondo sociale avviene secondo le modalità indicate al successivo articolo 28. Art.28 Criteri di ripartizione e gestione del Fondo sociale regionale 1. Il fondo sociale viene ripartito entro il 30 aprile dell’esercizio finanziario di competenza, sulla base delle risultanze economiche e della capacità di spesa dei Comuni singoli o associati, desunta da pre-consuntivi inviati alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. 2. I criteri per la ripartizione del fondo relativo alle attività di cui alla lettera a) del precedente articolo 27 sono effettuati attraverso quota capitaria “ponderata” per ciascun abitante secondo i seguenti indicatori: – indice di natalità; – indice di mortalità; – indice di vecchiaia; – indice di nuzialità; – indice ISTAT sui consumi del Comune; 3. Per il primo riparto del fondo la distribuzione derivante dagli indicatori di cui al precedente comma, si integra con una valutazione dell’offerta di servizi e della capacità di spesa dei Comuni. Per il biennio successivo, si procede, se del caso, ad un riequilibrio delle assegnazioni che consenta la prosecuzione delle attività in essere, senza pregiudicare l’attivazione di nuovi interventi nelle zone carenti. 4. Ai Comuni che provvedono alla gestione delle attività socio-assistenziali su base associativa distrettuale, è attribuito un incentivo pari al 20% della somma complessiva dei finanziamenti da destinarsi al singolo Comune. 5. La ripartizione delle quota di cui alla lettera b), del precedente articolo 27, è effettuata secondo i progetti di fattibilità presentati dai Comuni alla Giunta Regionale; i finanziamenti in conto capitale sono attribuiti per opere edilizie in misura non superiore al 70% del costo complessivo dell’opera. Ai progetti presentati da Comuni associati e destinati alla popolazione dell’intero distretto, detta aliquota viene incrementata del 10%. 6. I progetti per i finanziamenti in conto capitale devono essere presentati alla Giunta Regionale entro il 30 ottobre di ciascun anno. 7. I finanziamenti destinati a formazione, ricerca e sperimentazione vengono “concertati” dalla Giunta Regionale con i Comuni e l’Osservatorio sociale entro il 31 gennaio di ciascun anno ed erogati unitamente ai finanziamenti di cui al comma 1. 8. In carenza del Piano triennale dei servizi socio assistenziali, la Giunta Regionale, per l’applicazione di quanto previsto ai precedenti commi, provvede ad emanare direttive, atti amministrativi e circolari. Art. 29 Norma transitoria e abrogazione delle leggi regionali preesistenti 1. In attesa dell’approvazione del primo Piano triennale dei servizi socio-assistenziali, la Giunta Regionale adotta “indirizzi per il piano socio-assistenziale” finalizzati ad orientare le attività dei Comuni, il primo riparto dei finanziamenti e l’operatività degli organismi che provvedono alla predisposizione del Piano stesso. 2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: n. 14/1972; n. 22/1972; n. 1/1975. 3. Le leggi regionali che in maniera non difforme regolano settori disciplinati dalla presente normativa restano in vigore per quanto compatibili con il modello organizzativo previsto dalla presente legge e gli interventi in essere vengono ricondotti alle attività socio-assistenziali e di diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Art.30 Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

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LE SCUOLE PARITARIE IN ITALIA – COSA E' UN'ISTITUTO PARITARIO – www.lescuoleparitarie.com

maximios August 15, 2025

Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso.

Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a date attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di
prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l’originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, Titolo VIII del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dal suddetto decreto e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l’individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da
determinarsi a norma dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n.448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante la detrazione di una somma equivalente dall’imposta lorda riferita all’anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all’entrata del bilancio dello Stato a carico dell’ammontare complessivo di tali somme stanziate ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di diritto allo studio.

12. E’ autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l’anno 2000 e di lire 300 miliardi annui a decorrere dall’anno
2001.

13. A decorrere dall’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento delle scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. E’ autorizzata, a decorrere dall’anno 2000, la spesa di lite 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.

15 All’onere complessivo di lire 347 miliardi derivanti dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

16. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 9,10,11, e 12 pari a lire 250 miliardi per l’anno 2000 e a lire 300 miliardi per l’anno 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l’anno 2000 e lire 70 miliardi per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l’anno 2000 e l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall’anno 2002 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le rette pagate dagli studenti costituiscono fondi necessari, ma non necessariamente sufficienti, alla gestione della scuola. In base alla legge 62/2000, emanata in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, le scuole private dell’infanzia, primarie e secondarie possono chiedere la parità ed entrare a far parte del sistema di istruzione nazionale. Per questo alcuni trovano più giusto parlare di scuola pubblica statale e scuola pubblica non statale.Per scuola privata si intende una scuola non amministrata dallo stato; tra queste le scuole paritarie possono rilasciare titoli equivalenti ai diplomi rilasciati dalla scuola statale. Le rette pagate dagli studenti costituiscono fondi necessari, ma non necessariamente sufficienti, alla gestione della scuola. In base alla legge 62/2000, emanata in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, le scuole private dell’infazia, primarie e secondarie possono chiedere la parità ed entrare a far parte del sistema di istruzione nazionale. Per questo alcuni trovano più giusto parlare di scuola pubblica statale e scuola pubblica non statale.

Le scuole non statali ricevono oggi denaro pubblico sotto forma di:

sussidi diretti, per la gestione di scuole dell’infanzia e primarie (ex parificate); finanziamenti di progetti finalizzati all’elevazione di qualità ed efficacia delle offerte formative di scuole medie e superiori;

contributi alle famiglie dell’importo massimo di € 300,00 denominati “buoni scuola” e disponibili solo per la scuola dell’obbligo. Essi sono stati introdotti dal governo Berlusconi e non più erogati dal governo Prodi.

Sussidi diretti
Il DM 261/98 ed il DM 279/99 (Ministro della Pubblica istruzione Luigi Berlinguer, Democratici di Sinistra), ed il testo unico “concessione di contributi alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate” che li converte in legge, costituiscono il presupposto per la successiva sistematica e regolare concessione di finanziamenti alle scuole private.

Il governo D’Alema bis con la legge 62/2000 sancisce l’entrata a pieno titolo nel sistema di istruzione nazionale delle scuole private, che pertanto devono essere trattate “alla pari” anche sul piano economico. La legge prevede anche:

l’applicazione anche alle scuole paritarie del trattamento fiscale riservato agli enti senza fini di lucro; l’istituzione di fatto dei buoni scuola statali (stanziamento di 300 miliardi di lire a decorrere dal 2001); l’aumento di 60 miliardi di lire dello stanziamento per i contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate; l’aumento di 280 miliardi di lire dello stanziamento per le spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato; lo stanziamento di un fondo di 7 miliardi di lire per favorire l’inserimento dei disabili nelle scuole private e la costruzione delle strutture necessarie.

Il governo Berlusconi, ministro Letizia Moratti, con il DM 27/2005 apporta alla Legge 62/2000 le seguenti modifiche:

non si parla più di “concessione di contributi” ma di “partecipazione alle spese delle scuole secondarie paritarie”; è abbassata la soglia di alunni per classe (da 10 a 8) per l’accesso ai contributi; vengono innalzati i livelli massimi dei contributi (12.000 euro per una scuola media inferiore, 18.000 per una scuola media superiore); sono più che raddoppiati i finanziamenti per i progetti formativi (da circa 6 milioni di euro ad oltre 13 milioni).

Nel 2005 l’ammontare dei contributi alle scuole non statali è di circa 500 milioni di euro (si veda la circolare ministeriale 38/2005).

Buoni scuola
I buoni scuola vengono istituiti nel 2000 dal Governo di centro-sinistra con la Legge 62/2000 sulla parità scolastica con un piano straordinario di finanziamento, attuato poi dal governo di centro-destra con la Legge 289/2002 che prevede un tetto di 30 milioni di euro per il triennio 2003-2005.

La finanziaria del 2004 del governo Berlusconi, ministro Letizia Moratti, aumenta il tetto per il 2005 a 50 milioni di euro con accesso ai buoni per tutte le famiglie che entrano in graduatoria in base al limite di reddito. La legge sulla parità non prevede alcuna incompatibilità dei buoni statali con eventuali buoni regionali (previsti poi da Veneto, Emilia-Romagna, Friuli, Lombardia, Liguria, Toscana, Sicilia, Piemonte), per cui buoni statali e regionali risultano cumulabili.

LA NORMATIVA

Scuole non statali – La legge 62/2000

Com’è noto, la Costituzione (art. 33) sancisce il diritto dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Essa affida inoltre alla legge ordinaria il compito di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, assicurando ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Nel corso della XIII legislatura la legge 10 marzo 2000 n. 62[1]; ha inteso dare attuazione all’art. 33 della Costituzione disciplinando la “parità scolastica” nell’ambito di un sistema nazionale di istruzione pubblico-privato.

Ai sensi della legge citata, le scuole private e quelle degli enti locali sono, a domanda, riconosciute come scuole paritarie ed abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale a condizione che:

· adottino un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione e con gli ordinamenti e le disposizioni vigenti;
· accolgano chiunque, accettando il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni con handicap o in condizioni di svantaggio;

· abbiano bilanci pubblici, locali, arredi e attrezzature idonee, organi interni improntati alla partecipazione democratica, insegnanti forniti del titolo di abilitazione all’insegnamento e assunti nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

si sottopongano alle valutazioni operate dal sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti per le corrispondenti scuole statali.

Si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza 33 del 2005 ha considerato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla regione Lombardia, nei confronti di alcune disposizioni (anche finanziarie) della legge sulla parità scolastica. In particolare, la Corte ha ritenuto che la definizione dei requisiti che le scuole debbono possedere per ottenere il riconoscimento della parità (art. 1 comma 4 della legge) rientra nell’ambito delle norme generali sull’istruzione ed è quindi esercizio della potestà legislativa statale.

La L. 62/2000 non prevede finanziamenti a sostegno delle scuole paritarie, né diretti né sotto forma di contributi alle famiglie che scelgano tali scuole; tuttavia, essa reca disposizioni per il diritto allo studio nella forma:

· di un piano straordinario di finanziamento delle regioni (250 miliardi di lire-pari a 129,1 milioni di euro- per il 2000 e 300 mld.-pari a 154,9 milioni di euro- annui dal 2001) a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione, mediante l’assegnazione di borse di studio di pari importo (non differenziate, dunque, in base alla spesa sostenuta) per gli alunni delle scuole statali e paritarie;

· di un incremento degli stanziamenti annui previsti in bilancio a favore delle scuole elementari parificate (60 mld.-pari a 31 milioni di euro) e delle scuole materne non statali (280 mld. Pari a 144,6 milioni di euro);

di uno stanziamento (7 mld annui, pari a 3,6 milioni di euro) a sostegno delle scuole che accolgono alunni con handicap.
Nel corso della XIV legislatura è stato poi previsto per la frequenza delle scuole paritarie un contributo particolare alle famiglie (c.d. “buono scuola”): la legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002, articolo 2, comma 7) ha infatti autorizzato a tal fine la spesa di 30 milioni di euro, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2003 al 2005. L’individuazione di un limite di reddito per l’accesso al beneficio, introdotta dalla legge finanziaria 2004 (legge n 350 del 2003, art. 3, comma 94), è stata abrogata dal DL n. 35 del 2005 convertito dalla legge n 80 del 2005 (art 14, comma 8-bis).

Va ricordato infine che la legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003) ha finalizzato una quota del Fondo per le politiche sociali (per l’importo massimo di 100 milioni di euro negli esercizi 2004-2006) all’erogazione del “buono scuola”; la norma è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n.423 del 2004 in quanto lesiva dell’autonomia finanziaria delle regioni (v. Capitolo Diritto allo studio)

La disciplina recente

La legge 62/2000 prevedeva inoltre (art. 1, co. 7) che alle scuole non statali non interessate al riconoscimento della parità si applicassero le disposizioni del T.U. dell’istruzione[2] (Parte II, titolo VIII) e che, dopo un triennio dall’entrata in vigore del provedimento, il Ministro presentasse al Parlamento una relazione sull’attuazione[3] e proponesse il definitivo superamento delle disposizioni del T.U. con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Recentemente l’articolo 1-bis, introdotto dal Governo al Senato, nel ddl di conversione del DL 5 dicembre 2005, n. 250 (convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27) ha inteso dare attuazione alle prescrizioni sopra sintetizzate.

Con riguardo all’adozione di una norma di rango primario attuare l’art.1 comma 7 della legge 62/2000, il sottosegretario Siliquini illustrando l’emendamento governativo al citato DL[4], ha ricordato che il Governo, aveva predisposto un regolamento di delegificazione[5] (ex art.17, co.2 della legge 400/1988) in ordine al quale il Consiglio di Stato aveva espresso perplessità sotto il profilo dello strumento normativo adottato; il ricorso ad una norma di rango legislativo con carattere di urgenza si sarebbe reso pertanto necessario per non prolungare l’applicazione di norme antecedenti alla citata legge n. 62.

L’articolo, 1-bis, del DL 250/2005, interviene sulla disciplina delle scuole non statali recata nella Parte II, Titolo VIII artt. 331-366 del D.Lgs 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione), ove si regolamentano le scuole materne non statali autorizzate al funzionamento, le scuole elementari parificate e le scuole secondarie legalmente riconosciute o pareggiate[6]; in particolare le diverse tipologie di scuole previste dal T.U. vengono ricondotte alle due categorie individuate dalla legge 62/2000 e cioè: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie.

L’articolo citato reca inoltre nuove prescrizioni sulle scuole paritarie; definisce le caratteristiche delle scuole non paritarie e procede alla contestuale abrogazione, o viceversa alla precisazione del campo di applicazione, di alcune norme del T.U.

Si riepilogano di seguito le tre diverse forme di equiparazione delle scuole private a quelle pubbliche previste nel titolo VIII, capi I-III,- della parte II del T.U.- ora in parte abrogato, come già segnalato sopra.

§ La parificazione (artt. 344-347 del T.U.): istituto limitato alle scuole elementari[7], caratterizzato dal riconoscimento ad ogni effetto legale dell’attività di istruzione privata. Per ottenere tale riconoscimento le scuole, che devono necessariamente essere gestite da enti o associazioni, devono stipulare una convenzione con il provveditore agli studi ed hanno l’obbligo di adottare programmi ed orari analoghi a quelli delle scuole statali;

§ Il riconoscimento legale (art. 355 del T.U.): provvedimento amministrativo con il quale il Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell’Istruzione, università e ricerca – MIUR) attribuisce validità a studi ed esami sostenuti nella scuola secondaria non statale. Il riconoscimento è subordinato ad alcuni requisiti: idoneità della sede, adeguamento dei programmi di insegnamento a quelli delle scuole statali, possesso, da parte degli alunni, dei titoli di studio legali per le classi che frequentano e, da parte dei docenti, dei titoli necessari per l’insegnamento nelle scuole statali. Sono stabiliti (art. 359 del T.U.) i provvedimenti sanzionatori (sospensione o revoca del riconoscimento) da parte del direttore generale competente;e viene affidato ai provveditori agli studi[8] o al MIUR. il compito di vigilare anche tramite ispezioni, sulla permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento;

§ Il pareggiamento (art. 356 del T.U.): istituto limitato a scuole secondarie tenute da enti pubblici o enti ecclesiastici, rappresenta la forma più perfetta di equiparazione alla scuola pubblica. Per ottenere il pareggiamento, oltre ai requisiti previsti per il riconoscimento legale, sono prescritte ulteriori condizioni relative al numero e il tipo di cattedre (devono essere uguali a quello delle corrispondenti scuole statali), nonché alla nomina, requisiti e trattamento economico dei docenti .

Il comma 1 dell’articolo 1 bis del dl 250/2005 in commento dispone, come già detto, che le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del d.lgs. 297/1994, siano ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della 62/2000 e scuole non paritarie.

Vengono poi dettate (commi 2 e 3) ulteriori disposizioni sulle scuole paritarie; in particolare si prevede che:

· la frequenza di queste ultime costituisca assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, come disciplinato dal recente decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76[9];

· il riconoscimento della parità-previo accertamento dei requisiti- sia effettuato con provvedimento del dirigente dell’ufficio scolastico regionale (anziché del ministero, come disponeva l’art.1, comma 6, della legge 62/2000);

· il riconoscimento decorra dall’anno scolastico successivo alla richiesta e sia subordinato – nel caso di istituzione di prime classi – al completamento del corso degli studi;

· le modalità per il riconoscimento ed il mantenimento della parità siano definite con regolamento ministeriale, adottato ai sensi dell’articolo 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

· le scuole paritarie non possano svolgere esami di idoneità per alunni frequentanti scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunanza d’interessi.

Viene quindi identificatala nuova categoria delle scuole non paritarie e se ne disciplina il funzionamento.
Sono qualificate come non paritarie (comma 4) le scuole che svolgono un’attività organizzata di insegnamento ed hanno le seguenti caratteristiche:

· un progetto educativo ed un’ offerta formativa conformi ai principi della Costituzione ed all’ordinamento scolastico, finalizzati ad obiettivi apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio (fanno eccezione- come precisa il comma successivo- le scuole materne);

· la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici;

· l’impiego di personale docente e di un coordinatore forniti di adeguati titoli professionali, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;

· gli alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista nelle scuole statali o paritarie in relazione al titolo di studio da conseguire.

Le scuole non paritarie ottemperanti alle condizioni sopra elencate (comma 5) sono incluse in apposito elenco affisso all’albo dell’ufficio scolastico regionale che è preposto alla vigilanza sulla sussistenza e sulla permanenza delle condizioni stesse. Tali adempimenti vengono disciplinati con regolamento ministeriale, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 400/1988[10].

Si esclude comunque che le scuole non paritarie rilascino titoli di studio aventi valore legale e si prescrive -nella denominazione- la chiara indicazione del carattere di scuola non paritaria..

Alle sedi ed attività d’insegnamento prive delle caratteristiche sopra elencate, quindi non rientranti nella tipologia di “scuola non paritaria”, si vieta di assumere la denominazione di “scuola”; si esclude inoltre che sia possibile assolvere in tali strutture il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

Viene contestualmente (comma 6) disciplinata la fase transitoria escludendo – dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 250/2005 – il rilascio di nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, ma consentendo il completamento dei corsi già attivati sulla base di provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del d.lgs. 297/1994).

Si prevede inoltre la risoluzione delle convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie al termine dell’anno scolastico in cui si completano i corsi programmati dalle convenzioni stesse e la riduzione progressiva dei contributi statali (previsti dalle predette convenzioni) in ragione delle classi e degli alunni effettivamente frequentanti.

Si dispone peraltro che con regolamento governativo (come previsto attualmente dall’art. 345 del T.U.) siano disciplinate le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, nonché i criteri per la determinazione dell’importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti.

Con riguardo alle convenzioni si assicura prioritariamente alle scuole primarie a suo tempo parificate – divenute paritarie ai sensi della legge 62/2000- un contributo non inferiore a quello già corrisposto ai sensi delle vecchie convenzioni di parifica.

In proposito si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 423 del 2004 ha ribadito la competenza regionale delle funzioni amministrative relative ai contributi alle scuole non statali già prevista dall’articolo 138, comma 1, lettera e) del d.lgs. 112 del 1998. In tale ambito non spetta pertanto allo Stato la potestà regolamentare né sono ammessi finanziamenti caratterizzati da vincoli di destinazione.

Viene infine ( comma 7) disposta l’ abrogazione delle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo VIII, Capi I, II e III del TU (artt.331-366), ad eccezione di alcune disposizioni che continuano ad applicarsi alle scuole paritarie.

In particolare esse attengono a:

· cittadini dell’Unione europea gestori o insegnanti nelle scuole materne private (art 336), nelle scuole primarie (art. 342, comma 2),

· sussidi alle scuole materne non statali (articoli 339- 342);

· convenzioni con scuole elementari –ora primarie-(articolo 345 T.U.);

· salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome (art. 352, comma 6);

· requisiti dei soggetti gestori dei corsi di scuola secondaria di primo grado ed oneri a loro carico (art. 353 e 358, comma 5);

· scuole dipendenti da autorità ecclesiastiche; corsi e titoli nei licei linguistici (artt. 362 e 363).

Restano inoltre vigenti gli articoli relativi a:

· scuole ed istituti stranieri in Italia (art.366l);

· servizio prestato dai docenti e dirigenti, già di ruolo nelle scuole pareggiate, assunti con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali (art. 360, comma 6);

· requisito del prescritto titolo di studio per i docenti delle scuole materne che chiedano la parità (art. 334).

Infine, i requisiti prescritti per il soggetto gestore (articolo 353) sono applicati anche alle scuole non paritarie.

Sono abrogati altresì, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, gli articoli 156-159 e 161 del R.D. 1297/1928[11], relativi alle cosidette scuole “a sgravio”, scuole elementari gestite direttamente da un ente, che, sulla base di alcuni requisiti (gratuità, idoneità delle sedi, titoli professionali dei docenti), riceve un contributo dallo Stato o dal Comune previo stipula di apposita convenzione. L’articolo 160 del citato R.D., relativo alle modalità di disdetta delle convenzione, continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie.

Viene infine soppresso il più volte citato articolo 1, comma 7, secondo periodo, della legge 62/2000; recante prescrizione di un provvedimento (nella forma di decreto del ministro) che realizzasse il definitivo superamento delle disposizioni del T.U. sulle scuole non statali.

L’articolo reca infine (comma 8) una clausola di invarianza di spesa.

Si ricorda, per completezza di informazione, che le disposizioni recate dall’articolo 1-bis del DL 250/2005 sono state oggetto di vivace dibattito parlamentare; con riferimento a tale articolo è stata inoltre presentata sul ddl di conversione del DL una questione pregiudiziale[12], a firma dell’on. Grignaffini ed altri.

La questione pregiudiziale adduceva le seguenti motivazioni:

· l’1-bis, introdotto dal Senato nel provvedimento, reca norme di dettaglio sulle modalità di erogazione dei contributi alle scuole paritarie in contrasto con l’articolo 117, terzo e sesto comma, della Costituzione poiché, come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 423 del 29 dicembre 2004, le funzioni amministrative relative ai contributi alle scuole non statali rientrano nell’ambito della competenza regionale, essendo riconducibili alla materia dell’istruzione attribuita alla competenza legislativa concorrente e dunque spettando allo Stato soltanto la disciplina delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni;

· lo stesso articolo 1-bis, ai commi 4 e 5, nel dettare le disposizioni relative alle scuole non paritarie viene meno al principio della «presa d’atto» in vigore per le scuole secondarie private, già richiamato a suo tempo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 4 giugno 1958, interpretativa dell’articolo 33 della Costituzione;

· il comma 6 dell’art.1-bis prevede che le scuole elementari parificate possano avere un trattamento economico superiore all’attuale, con conseguente incremento dei finanziamenti statali, senza disporre alcuna copertura finanziaria, in contrasto con l’articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

· nell’articolo 1-bis non sono menzionati i doveri nei confronti dell’utenza, si trasforma così il contributo per l’assolvimento di un servizio a determinate condizioni in un finanziamento diretto, in quanto tale ancora in contrasto con l’articolo 33 della Costituzione.

Nella seduta del 31 gennaio 2006 si è svolto nell’Assemblea della Camera dei deputati il dibattito sulla questione pregiudiziale che è stata poi respinta.

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[1] Legge 10 marzo 2000 n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione.

[2] Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” Parte II-Ordinamento scolastico-; titolo VIII- Istruzione non statale; capi I, II e III, concernenti rispettivamente scuola materna, istruzione elementare e secondaria.

[3] Il MIUR ha trasmesso alle Camere la Relazione sullo stato di attuazione della legge 10 marzo 2000 n.62 recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione (DOC XXVII, n.13,- annunciato all’ Assemblea della Camera il 6 aprile 2004 ).La relazione precisa (pag. 31) che al 30 giugno 2003 la percentuale delle scuole paritarie ammontava all’82% delle scuole non statali.

[4] Senato, Commissione Istruzione, seduta del 15 dicembre 2005.

[5] Come si evince dalla Relazione sullo stato di attuazione della legge 10 marzo 2000 n.62 (DOC XXVII, n. 13, pag. 56) la forma del regolamento di delegificazione era stata individuata dal MIUR di concerto con la Presidenza del Consiglio interpellata (con nota ministeriale 12 febbraio 2004) in ordine alle difficoltà applicative dell’art.1, co.7, della legge 62/2000, sotto il profilo della natura dell’atto richiesto da quest’ultima

[6] Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” (nel prosieguo: “T.U.”): Parte II-Ordinamento scolastico-; titolo VIII- Istruzione non statale; capi I, II e III, concernenti rispettivamente scuola materna, istruzione elementare e secondaria.

[7] Ora denominate scuole primarie ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 recante Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
Ai sensi del T.U., le scuole elementari non statali si dividono in scuole parificate, scuole sussidiate e scuole private autorizzate (art. 343 del T.U.). Le scuole sussidiate sono quelle gestite da privati, enti o associazioni, mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato nei luoghi dove non esistano scuole statali o parificate. Le scuole private autorizzate (art. 349 del T.U.) sono gestite da privati con l’autorizzazione del direttore didattico, secondo modalità stabilite da regolamento governativo. E’ previsto (art. 350 del T.U.) l’obbligo di adeguarsi, in linea di massima, all’ordinamento della scuola elementare statale.

[8] Attualmente, ai sensi dell’art.8 (Uffici scolastici regionali) del D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) l’articolazione periferica del ministero è costituita dagli uffici scolastici regionali (aventi sede nel capoluogo di regione) ai quali sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell’amministrazione, fatte salve le competenze riconosciute delle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti. L’ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine operano a livello provinciale e/o subprovinciale i centri servizi amministrativi.

[9] Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 53/2003. Il decreto definisce il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; a tal fine l’obbligo scolastico è ridefinito e ampliato per una durata minima di 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi comprese le scuole paritarie, anche attraverso l’apprendistato. E’ prevista la possibilità di assolvere al diritto-dovere anche privatamente, come stabilito dall’articolo 111 del TU sull’istruzione con riferimento all’obbligo scolastico. La fruizione del diritto, di cui si ribadisce la connotazione di dovere sociale, esteso anche ai minori stranieri, è gratuita. E’ inoltre garantita l’integrazione delle persone in situazione di handicap.

[10] Legge 23 agosto 1988, n. 400.

[11] Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, Approvazione del regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare.

[12] Camera, assemblea, seduta del 30 gennaio 2006

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Emendamenti al D.L. n. 250/2005 riguardanti la scuola.

La Tecnica della Scuola del 22/12/2005

In sede di conversione in legge del decreto-legge n. 250/2005, la VII Commissione del Senato ha approvato una serie di emendamenti, alcuni dei quali riguardano il concorso riservato per presidi incaricati, il personale Afam, gli insegnanti di religione cattolica, le scuole private. Nella seduta del 20 dicembre, in sede di “conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di negoziazione di mutui”, la VII Commissione del Senato ha approvato una serie di emendamenti che apportano modifiche a precedenti leggi. Alcuni emendamenti riguardano l’Afam e la scuola (con particolare riferimento al corso-concorso per presidi incaricati, l’inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica, norme in materia di scuole non statali). Il giorno successivo, il provvedimento è stato portato nell’Aula del Senato, che ha però rinviato l’esame della conversione in legge del D.L. n. 250/2005, in attesa del parere obbligatorio della V Commissione Bilancio.

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SCUOLE STATALI – VENETO

maximios June 13, 2025

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:

Tutte le domeniche; 1 novembre 2024: Tutti i Santi; 8 dicembre 2024: Immacolata concezione; 25 dicembre 2024: Natale; 26 dicembre 2024: Santo Stefano; 1 gennaio 2025: Capodanno; 6 gennaio 2025: Epifania; 20 aprile 2025: Pasqua; 21 aprile 2025: Lunedì dell’Angelo; 25 aprile 2025: Festa della Liberazione; 1 maggio 2025: Festa del Lavoro; 2 giugno 2025: Festa nazionale della Repubblica;

Festa del Patrono (secondo la normativa vigente).

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SCUOLE STATALI – SICILIA

maximios May 22, 2025

REGIONE SICILIA
LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 03-10-2002 “NORME PER L’EROGAZIONE DEL BUONO SCUOLA ED INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, ELEMENTARI E SECONDARIE”.

ARTICOLO 1 Finalità 1. La Regione riconosce e garantisce la libertà della famiglia nell’educazione dei figli e il diritto allo studio per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 2, 30, 31 e 33 della Costituzione. 2. Al fine di favorire l’esercizio di tale libertà la Regione promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla piena attuazione dei principi indicati al comma 1. La Regione, inoltre, combatte, ai fini della tutela dei fanciulli e dei giovani, ogni forma di sfruttamento minorile e giovanile e di lavoro nero, illegale e sottopagato, utilizzando le strutture e gli uffici periferici preposti alla prevenzione e repressione di tali fenomeni. 3. La Regione riconosce e tutela il diritto dei fanciulli alla crescita equilibrata della loro persona nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 8.33 e 8.37 della Carta Europea dei diritti del fanciullo dell’8 luglio 1992. 4. La Regione garantisce su tutto il suo territorio il diritto allo studio e promuove ogni condizione affinché tale diritto possa essere esercitato da tutti i cittadini a prescindere dal sesso, dal credo religioso, dalle opinioni politiche, dalla razza e dalle condizioni socio-economiche. 5. La Regione riconosce il ruolo centrale del sistema nazionale di istruzione nell’educazione e nella formazione dei cittadini nelle diverse età, scolare e adulta. 6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati a garantire il diritto allo studio e la qualità dell’offerta formativa nella Regione siciliana. Tali interventi sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali e statali in materia.

ARTICOLO 2 Destinatari degli interventi 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati alle famiglie, agli studenti e agli altri soggetti che esercitano la potestà parentale per figli a carico che frequentino scuole dell’infanzia, di base e secondarie. 2. Accedono agli interventi previsti dalla presente legge anche i soggetti di nazionalità straniera, quelli ai quali sia stata riconosciuta la condizione di apolide o di rifugiato politico o il permesso di soggiorno, secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie. 3. Nel caso di interventi in favore di portatori di handicap non tutelati da nucleo familiare i contributi sono erogati secondo le norme del codice civile.

ARTICOLO 3 Buono scuola 1. Per l’attuazione delle finalità previste dalla presente legge, l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione eroga in favore dei soggetti indicati dall’articolo 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un contributo annuo denominato “buono scuola” destinato a concorrere, sino ad un massimo del 75 per cento, e per un importo comunque non superiore a 1.500 euro per ogni buono, alle spese di frequenza, o per tasse e contributi disposti dalle scuole dell’infanzia, di base e secondarie, statali e paritarie, effettivamente sostenute per ciascun figlio durante l’anno scolastico. 2. Il contributo è pari al 90 per cento delle spese sostenute, nei limiti dell’importo massimo stabilito al comma 1, per la frequenza di soggetti portatori di handicap. 3. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, sono determinati in particolare: a) il limite di reddito per l’accesso al buono, da definire mediante sommatoria del quoziente familiare da attribuire a ciascuno dei componenti a carico del nucleo familiare stesso, con maggiorazione nel caso di componente interessato alla frequenza scolastica, e con priorità per le situazioni di maggiore svantaggio economico; b) la quota percentuale di copertura delle spese, da articolare, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1, in due o più fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito, definiti secondo i parametri di cui alla precedente lettera a); c) le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell’assegnazione del buono e l’eventuale franchigia da applicare; d) le procedure e i termini d’inoltro delle istanze e le modalità di erogazione dei buoni scuola; e) le eventuali deroghe all’obbligo di frequenza presso lo stesso istituto per l’intero anno scolastico; f) i criteri di rappresentanza delle associazioni di cui al comma 1 dell’articolo 4.

ARTICOLO 4 Vigilanza e controllo 1. In sede di valutazione sull’attuazione della presente legge, l’Osservatorio regionale permanente per la dispersione scolastica, istituito presso l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è integrato da cinque rappresentanti di associazioni delle famiglie, scolastiche, sindacali e professionali degli insegnanti, di rilievo nazionale presenti nel territorio della Regione. Tra i compiti dell’Osservatorio regionale rientra il monitoraggio dell’offerta formativa fornita dalla scuola statale e paritaria. 2. E’ istituito presso il Dipartimento pubblica istruzione dell’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione un servizio con compiti ispettivi e di vigilanza da svolgere con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con gli organi dello Stato presenti nel territorio regionale, al fine di assicurare nel comparto scuola il rispetto della normativa regionale o statale in materia di diritto allo studio, parità scolastica ed erogazione del buono scuola. 3. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione presenta alla Commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana, a conclusione di ogni anno scolastico, una relazione sull’attività di vigilanza e sui dati di applicazione della presente legge.

ARTICOLO 5 Decorrenza degli interventi 1. Gli interventi previsti dalla presente legge e coordinati con il decreto del Presidente della Regione, di cui al comma 3 dell’articolo 3, sono attuati a partire dall’anno scolastico 2002-2003.

ARTICOLO 6 Interventi per il diritto allo studio 1. La Regione siciliana, in collaborazione con gli Enti locali, con le Autonomie scolastiche e con le organizzazioni no profit del settore, promuove interventi volti a rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. 2. Ad integrazione degli interventi già previsti dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di libri di testo; sussidi didattici; borse di studio; scambi culturali e viaggi d’istruzione; educazione permanente e legalità; servizi di ristorazione e trasporti; obbligo scolastico e formativo, il Presidente della Regione, con decreto adottato su proposta dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, individua l’importo e le modalità di erogazione, attraverso le istituzioni scolastiche statali, di un assegno una tantum da destinare in favore delle famiglie e degli altri soggetti indicati all’articolo 2, in condizione di disagio economico. 3. Il reddito complessivo lordo per l’accesso all’assegno una tantum è determinato dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 dell’articolo 3. 4. L’importo dell’assegno non può superare l’ammontare di 750 euro e, in caso di più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare che frequentino scuole statali di ogni ordine e grado, non può superare l’ammontare di 500 euro per ciascun soggetto.

ARTICOLO 7 Tassa rifiuti solidi urbani. Annualità pregresse 1. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Sicilia per il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo fino all’anno 2000.

ARTICOLO 8 Modifiche di norma e proroga di termini 1. Il comma 36 dell’articolo 56 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è così sostituito: “36. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 è così modificato: Le norme di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2002, con esclusione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 che entreranno in vigore alla data del 1° ottobre 2004. Nella fase transitoria l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione continua a svolgere i compiti e le funzioni per l’organizzazione della rete scolastica, sulla base delle proposte formulate dai dirigenti degli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, previo parere dei consigli scolastici provinciali, sentite le associazioni dei dirigenti scolastici”.

ARTICOLO 9 Trasporto gratuito alunni scuole dell’obbligo e medie superiori 1. Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, sono sostituiti dal seguente: “Art. 1. – 1. La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esista nel comune di residenza la corrispondente scuola pubblica. 2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1 gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie. 3. Il sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi. 4. In alternativa, ove tale scelta risulti economicamente più vantaggiosa o funzionale, il sindaco eroga agli interessati, che sceglieranno autonomamente le modalità di trasporto, un contributo pari al costo dell’abbonamento per il servizio pubblico di linea. 5. Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell’abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana. 6. Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l’inizio dell’anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente. 7. Per l’anno 2002 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8”.

ARTICOLO 10 Ulteriore contributo per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola media inferiore 1. A decorrere dall’anno scolastico 2002-2003 è erogato nei limiti dell’attuale stanziamento di bilancio a favore dei soggetti individuati dall’articolo 2 per la frequenza della prima, seconda e terza classe della scuola media inferiore, un contributo aggiuntivo pari al 30 per cento di quello spettante ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57. 2. Il contributo è erogato a favore dei soggetti medesimi il cui indicatore della situazione economica equivalente per l’anno 2001 non sia superiore a euro 14.177,25. Negli anni scolastici successivi si farà riferimento all’anno fiscale immediatamente precedente. L’indicatore della situazione economica equivalente è determinato con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001.

ARTICOLO 11 Museo interdisciplinare 1. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è aggiunta la seguente lettera: e) Museo regionale di storia naturale e mostra permanente del carretto siciliano di Terrasini. 2. All’articolo 2, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è abrogata la lettera l).

ARTICOLO 12 Stamperia regionale Braille 1. Gli avanzi di amministrazione discendenti dai contributi per gli anni 1998, 1999 e 2000 di cui alla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, concessi all’Unione Italiana Ciechi per il funzionamento della stamperia regionale Braille, possono essere utilizzati per acquisto di immobili, lavori di riattamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria anche degli immobili di proprietà dell’Unione Italiana Ciechi ed utilizzati esclusivamente per l’attività ed il funzionamento della stamperia regionale Braille. 2. Gli immobili, eventualmente già acquistati o da acquistare con tali fondi, restano comunque acquisiti al patrimonio della Regione siciliana e sono concessi in uso gratuito all’Unione Italiana Ciechi per le finalità connesse al funzionamento della stamperia regionale Braille.

ARTICOLO 13 Ulteriori finanziamenti per le scuole materne ed elementari 1. Per l’erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento delle scuole materne non statali è autorizzata per l’anno 2002 l’ulteriore spesa di 2.221 migliaia di euro da iscrivere all’U.P.B. 9.2.1.3.1 (capitolo 373701). All’onere di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2 – capitolo 215704 – accantonamento 1015 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2002 sono introdotte le seguenti variazioni: – U.P.B. 9.2.1.1.2 (capitolo 372514) + 130 migliaia di euro; – U.P.B. 9.2.1.3.1 (capitolo 373702) + 4.127 migliaia di euro. 3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 – capitolo 215704 – accantonamento 1015 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

ARTICOLO 14 Norma finanziaria (omissis).

ARTICOLO 15 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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