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SCUOLE STATALI – PIEMONTE – VALLE D'AOSTA

maximios May 21, 2025

Tutte le domeniche; 1 novembre 2024: Tutti i Santi; 8 dicembre 2024: Immacolata concezione; 25 dicembre 2024: Natale; 26 dicembre 2024: Santo Stefano; 1 gennaio 2025: Capodanno; 6 gennaio 2025: Epifania; 20 aprile 2025: Pasqua; 21 aprile 2025: Lunedì dell’Angelo; 25 aprile 2025: Festa della Liberazione; 1 maggio 2025: Festa del Lavoro; 2 giugno 2025: Festa nazionale della Repubblica;

Festa del Patrono (secondo la normativa vigente).

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LE SCUOLE STATALI – IL DLL “LA BUONA SCUOLA”

maximios April 19, 2025

Il ddl ‘La Buona Scuola’ è frutto di un lavoro di ascolto iniziato a settembre 2014 dal Governo e proseguito con le audizioni in Parlamento e gli incontri dell’Esecutivo con sindacati, studenti e genitori. Il ddl prevede un finanziamento aggiuntivo di 3 miliardi a regime sul capitolo istruzione e un piano straordinario di assunzioni per poter dare alla scuola i docenti di cui ha bisogno e tirare una linea con il passato sul tema del precariato storico. Dal 2016 si assume solo per concorso. Il provvedimento mette al centro l’autonomia scolastica. Si danno gli strumenti finanziari e operativi a dirigenti scolastici e docenti per poterla realizzare. Ovvero più fondi (viene raddoppiato il Fondo di funzionamento delle scuole) e più risorse umane.

IL PROVVEDIMENTO IN SINTESI

• Un’offerta formativa più ricca e flessibile per gli studenti. • Un piano straordinario di assunzioni per oltre 100.000 insegnanti. • Risorse stabili per la formazione e la valorizzazione dei docenti.

• Investimenti ad hoc per laboratori e digitale.

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‘La  Buona  Scuola’  mette  al  centro   l’autonomia  scolastica  dando  gli  strumenti finanziari  e  operativi  ai  dirigenti  per  poterla  realizzare.  Le  scuole  avranno  più  risorse  economiche: viene  raddoppiato  il  loro  Fondo  di  funzionamento.  Ma  anche  più  risorse  umane:  ogni  istituto avrà  in  media  7  docenti  in  più  per  realizzare  i  propri  progetti  e  per  l’arricchimento  dell’offerta formativa. La  legge  prevede  un   finanziamento  aggiuntivo  di  3  miliardi  a  regime  sul capitolo  istruzione  e  un  piano  di  assunzioni  per  la  copertura  delle  cattedre  vacanti  e il potenziamento  della  didattica.  I  concorsi  per  gli  insegnanti  tornano  ad  essere  banditi regolarmente:  il  primo  sarà  indetto  entro  il  prossimo  1  dicembre. Per  gli studenti  è  prevista   un’offerta  formativa  più  ricca  che  guarda  alla  tradizione (più  Musica  e  Arte),  ma  anche  al  futuro  (più  Lingue,  competenze  digitali, Economia).  Le  scuole superiori  potranno  attivare  materie  opzionali  per  rispondere  meglio  alle  esigenze  educative  dei ragazzi.  L’alternanza  scuola-­-lavoro  sarà garantita  a  tutti  nell’ultimo  triennio  delle  scuole  superiori, licei  compresi,  si  potrà  fare  anche  all’estero  e  nelle  istituzioni  culturali.  Grazie  ad  un  finanziamento ad  hoc,  sarà  attivato  un  Piano  nazionale  per  la  scuola  digitale,  con  risorse  per  la  didattica  e  la formazione  dei  docenti.

L’intera  comunità  scolastica  sarà   coinvolta  nell’elaborazione  del  Piano  dell’offerta formativa,  il  documento  costitutivo  dell’identità  culturale  e  progettuale  di  ogni istituto. Continua l’investimento  dello  Stato  sull’edilizia  scolastica,  con  fondi  per  gli  interventi  di  manutenzione, ma  anche  per  la  costruzione  di  strutture innovative.

La Buona Scuola mette al centro l’autonomia

Le  scuole,  grazie  al  piano  di  assunzioni,  a  partire  da  settembre  avranno  un  organico  potenziato, l’organico  dell’autonomia ,  per  coprire  le  cattedre  oggi  vacanti e garantire  la continuità  didattica,  rispondere  alle  nuove  esigenze  educative,  organizzative  e  progettuali, potenziare  l’offerta  formativa,  combattere  la  dispersione scolastica,  rendere  la  scuola  più inclusiva. Le  scuole,  d’ora  in  poi,  potranno  indicare  allo  Stato  il  fabbisogno  di  docenti  e  strumenti  per attuare  il  loro  progetto educativo.  Lo  faranno  attraversi  i   Piani  dell’offerta formativa  (POF)  che  diventano  triennali  per  dare  più  continuità  al  progetto  didattico. I  Piani  saranno  elaborati  dal  Collegio  dei  docenti,  sulla  base  di  indirizzi  definiti  dal  dirigente scolastico,  per  essere  poi  approvati  dal  Consiglio  di  circolo  o d’Istituto  dove  sono  rappresentate anche  le  famiglie  e,  alle  superiori,  gli  studenti. Viene  raddoppiato  il  Fondo  di  funzionamento  delle  scuole  che  passa  dai 111  milioni  attuali  ad  oltre  200,  con  uno  stanziamento  di  126  milioni  in  più  all’anno.  Risorse  che servono  per  tutte  le  spese  correnti,  dal  materiale  per  la didattica  al  toner  per  le  stampanti  e  che  da quest’anno  saranno  erogate  in  tempi  più  certi.  Le  istituzioni  scolastiche,  nei  periodi  di sospensione  dell’attività didattica,  in  collaborazione  con  famiglie,  realtà  associative  e  del  terzo settore  potranno  organizzare  attività  educative,  ricreative  e  culturali  nei  loro  spazi. Potranno poi  costituirsi  in  Reti  per  la  gestione  del  personale  e  delle  pratiche  burocratiche.  Un  passaggio, quest’ultimo,  che  alleggerirà  il  carico  amministrativo  che grava  sul  singolo  istituto.

Un piano straordinario di assunzioni

Il  provvedimento  dà  il  via  libera  ad  un   Piano  straordinario  di  assunzioni  per l’anno  scolastico  2015/2016  per  coprire  le  cattedre  vacanti  e  creare  il  nuovo organico dell’autonomia  che  darà  alla  scuola  l’8%  di  docenti  in  più,  una  media  di  7  insegnanti aggiuntivi per ciascun istituto. Nelle  scuole  ci  saranno 55.000  docenti in  più,  di  cui  oltre   6.400  sul  sostegno impiegati  a  supporto  degli  alunni  con  disabilità.  Questi  docenti  in  più  serviranno  per  rispondere ai fabbisogni  delle  scuole, per  rafforzare  l’offerta  formativa  e  dare  concreta  attuazione  all’autonomia scolastica  sulla  base  delle  priorità  strategiche  stabilite  dalla  riforma  (Arte,  Musica, Diritto,…). Oltre  100.000  docenti  saranno  dunque  assunti  quest’anno  attingendo  dalle Graduatorie  ad  esaurimento  e  dalle  Graduatorie  di  merito  (concorsi). Entro  la metà  di  settembre saranno  coperte  le  cattedre  vacanti,  poi  arriveranno  i  docenti  del  potenziamento.  Da  quest’anno, inoltre,  i  concorsi  torneranno  ad essere banditi  regolarmente  ogni  tre  anni:  il  primo  bando  è previsto  entro  il  prossimo  1°  dicembre,  saranno  valorizzati  i  titoli  dei  candidati  e  il  servizio  prestato da  chi ha  già  insegnato.

Il dirigente scolastico diventa un leader educativo I dirigenti  scolastici  diventano   leader  educativi :  meno  burocrazia  e  più  attenzione all’organizzazione  della  vita  scolastica.  Dovranno  essere  i  promotori  del  Piano dell’offerta formativa  e  avranno  la  possibilità,  a  partire  dal  2016,  di  mettere  in  campo  la  loro  squadra individuando,  sui  posti  che  si  liberano  ogni  anno,  i docenti con  il  curriculum  più  adatto  a  realizzare il  progetto  formativo  del  loro  istituto. L’individuazione  dei  docenti  da  parte  dei  presidi  avverrà  all’interno  di   ambiti territoriali predisposti  dagli  Uffici  Scolastici  Regionali.  È  lo  Stato,  e  non  il  dirigente  scolastico,  ad assumere.  Solo  dopo  l’assunzione,  gli  insegnanti  vengono chiamati  dalle  scuole  sulla  base dell’offerta  che  vogliono  garantire  agli  studenti. Le  operazioni  avverranno  in  modo  trasparente:  i  presidi  renderanno  pubbliche tutte le informazioni  relative  agli  incarichi  conferiti.  Nessuna  possibilità  di  clientelismi  o  favoritismi:  il preside  non  potrà  dare  incarichi  al  coniuge  o  a  parenti  fino  al secondo  grado.  I  dirigenti  scolastici potranno  ridurre  il  numero  di  alunni  per  classe  per   evitare  il  fenomeno  delle  aule-pollaio  utilizzando  l’organico  a  disposizione. Il dirigente  potrà  promuovere  iniziative sull’orientamento  e  per  la  valorizzazione  delle  eccellenze.  L’operato  dei  capi  di  istituto  sarà sottoposto  a  valutazione.  Il risultato  influirà  sulla  loro  retribuzione  aggiuntiva.

La Buona Scuola prepara al futuro L’offerta  formativa  sarà  declinata  in  base  alle  esigenze  degli  studenti  e  coerente  con  la  necessità di orientarli  al  futuro.  Con  la  Buona  Scuola  ci  sarà  il   potenziamento  delle competenze  linguistiche :  l’Italiano  per  gli  studenti  stranieri  e  l’Inglese  per  tutti (anche  con  materie  generaliste  insegnate  in  lingua).  Vengono potenziate  poi:  Arte,  Musica, Diritto,  Economia,  Discipline  motorie. Viene  dato  più  spazio  all’educazione  ai  corretti  stili  di  vita,  alla  cittadinanza  attiva, all’educazione ambientale,  e  si  guarda  al  domani  attraverso  lo  sviluppo  delle   competenze  digitali degli  studenti  (pensiero  computazionale,  utilizzo  critico  e consapevole  dei  social  network  e  dei media).  La  scuola  è  sempre  di  più  il  luogo  in  cui  si  formano  le  coscienze.  I  piani  triennali  per l’offerta  formativa promuoveranno,  quindi,  anche  la  prevenzione  di  discriminazioni. Alle  superiori,  il   curriculum  diventa  flessibile :  le  scuole  attiveranno  materie opzionali  in  risposta alle esigenze  dei  loro  ragazzi.  Le  competenze  maturate  dagli  studenti,  anche in  ambito  extra  scolastico  (volontariato,  attività  sportive,  culturali,  musicali),  saranno raccolte  in un  apposito  curriculum  digitale  che  conterrà  informazioni  utili  per  l’orientamento  e  l’inserimento nel  mondo  del  lavoro  e  avrà  un  peso  all’esame  di maturità.

Scuola-lavoro, laboratori e digitale Almeno   400  ore  nell’ultimo  triennio  dei  tecnici  e  dei  professionali  e  200  in  quello dei  licei.  L’alternanza  scuola-lavoro  esce  dall’occasionalità  e  diventa  strutturale grazie  ad  uno stanziamento  di  100  milioni  all’anno.  Si  farà  in  azienda,  ma  anche  in  enti  pubblici,  musei  e  si  potrà fare  anche  d’estate  e  all’estero.  Sarà predisposta  una  Carta  dei  diritti  e  dei  doveri  degli  studenti in  alternanza.  I  ragazzi  potranno  esprimere  una  valutazione  sull’efficacia  dei  percorsi  effettuati. Sarà istituito  un   Registro  nazionale  in  cui  saranno  raccolti  enti  e  imprese  disponibili  a svolgere  i  percorsi. Per  rendere  coerente  la  formazione  con  l’orientamento  al futuro,  una  parte  dei  fondi  che  lo  Stato stanzia  per  gli  Istituti  tecnici  superiori  sarà  legata  (per  il  30%)  agli  esiti  dei  diplomati  nel  mondo  del lavoro.  Altri  90 milioni  vengono  stanziati  subito  per  l’innovazione  didattica  e  la  creazione  di laboratori  territoriali,  aperti  anche  di  pomeriggio,  per  orientare  i  giovani  al  lavoro  e da  utilizzare come  strumento  di  contrasto  alla  dispersione.  Sul  digitale  e  l’innovazione  l’investimento  diventa permanente:  dopo  i  primi  90  milioni,  ce  ne  saranno altri   30  all’anno  a  partire  dal 2016. Il  ddl  prevede  la  creazione  di  un   Portale  unico  dei  dati  della  scuola  con  la pubblicazione  di  tutte  le  informazioni  relative  al sistema  di  istruzione:  bilanci  degli  istituti, Anagrafe  dell’edilizia,  Piani  dell’offerta  formativa,  dati  dell’Osservatorio  tecnologico,  curriculum vitae  degli  insegnanti, incarichi  di  docenza.  Uno  strumento  di  trasparenza  nei  confronti  dei cittadini  e  di  responsabilizzazione  degli  istituti.  Il  portale  garantirà  la  riutilizzabilità  dei  dati.

Una Card per l’aggiornamento degli insegnanti

Arriva  la  Carta  elettronica  per  l’aggiornamento  e  la  formazione dei docenti,  un  voucher  di  500  euro  all’anno  da  utilizzare  per  l’aggiornamento  professionale attraverso  l’acquisto  di  libri,  testi,  strumenti  digitali,  iscrizione  a  corsi,  ingressi  a  mostre  ed  eventi culturali,  hardware  e  software.  Può  essere  utilizzata  anche per  l’iscrizione  a  master  e  corsi  post lauream.  La  card  spetta  ai  docenti  di  ruolo  delle  istituzioni  di  ogni  ordine  e  grado. Con  la  Buona  Scuola  poi  la  formazione in  servizio  diventa  obbligatoria  e  coerente  con  il  Piano triennale  dell’offerta formativa  della  scuola  e  con  le  priorità  indicate  dal  Ministero.  Il  Miur  stabilirà  ogni tre anni  priorità nazionali  di  formazione.  Le  scuole  potranno  ampliarle  in  base  al  loro  progetto  didattico.  La formazione  viene  finanziata  per  la  prima  volta  con  uno stanziamento  strutturale:  40  milioni  di euro  all’anno  dal  2016.

Un fondo ad hoc per valorizzare i docenti Viene  istituito   un  fondo  da  200  milioni  all’anno  per  la  valorizzazione  del  merito del  personale  docente.  La  distribuzione  alle  scuole  terrà  conto  dei  territori  con maggiori  criticità educative,  del  contesto  in  cui  i  docenti  insegnano. Ogni  anno  il  dirigente  scolastico  assegnerà  i  fondi  al  personale  docente   tenendo  conto dei criteri  stabiliti,  in  base  a  linee  guida  nazionali,  da  un  apposito  nucleo  di  valutazione composto  da:  dirigente  (presiede),  tre  docenti,  due  genitori  (dall’infanzia alle medie)  oppure  un genitore  e  uno  studente  (alle  superiori),  un  componente  esterno  individuato  dall’Ufficio  scolastico regionale. Saranno  valorizzati,  ad  esempio,   la qualità  dell’insegnamento ,  il  contributo  al miglioramento  della  propria  scuola,  il  successo  formativo  degli  alunni,  la  capacità  di  lavorare  in team.  Lo  stesso comitato  si  esprime  anche  sul  periodo  di  formazione  e  prova  del  personale  di nuova  assunzione.

Un bando per ‘Scuole Innovative’, continua l’impegno sull’edilizia Il  ddl  prevede  un  bando  (300  i  milioni  a  disposizione)  per  la  costruzione  di  60  scuole  almeno  in  una regione,  altamente  innovative  dal  punto  di  vista architettonico,  impiantistico,  tecnologico. Scuole ‘green’  e  caratterizzate  da   nuovi  ambienti  di  apprendimento  digitali. L’Osservatorio  per  l’edilizia  scolastica,  istituito presso  il  Miur,  coordinerà  strategie  e  risorse  per  gli interventi  e  promuoverà  la  cultura  della  sicurezza. È  previsto  un  investimento  di  ulteriori  200  milioni  per  i mutui  agevolati  per  la  costruzione  e  la ristrutturazione  delle  scuole.  Vengono  recuperate  risorse  precedentemente  non  spese  da  investire sulla  sicurezza  degli edifici.  Stanziati  inoltre   40  milioni  per  finanziare  circa   6.000 indagini  diagnostiche  sui  controsoffitti  degli  istituti.  Viene  istituita  la Giornata  nazionale  per  la sicurezza  nelle  scuole.

School bonus e detrazione rette paritaria

Con  lo   school  bonus ,  chi  farà  donazioni  a  favore  delle  scuole  per  la  costruzione  di  nuovi edifici,  per  la  manutenzione,  per  la  promozione  di  progetti  dedicati all’occupabilità  degli  studenti, avrà  un  beneficio  fiscale  (credito  di  imposta  al  65%)  in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi.  È  previsto un  limite  massimo  di  100.000 euro  per  le  donazioni. Cambia  l’approccio  all’investimento  sulla  scuola:  ogni  cittadino  viene  incentivato  a  contribuire  al miglioramento  del  sistema.  È  previsto  un fondo  di  perequazione,  per  evitare  disparità  fra  istituti, pari  al  10%  dell’ammontare  delle  erogazioni  totali.  Scatta  la   detraibilità  delle  spese sostenute  dalle famiglie  i  cui  figli  frequentano  una  scuola  paritaria. Il  provvedimento  assegna  poi  la  delega  al  Governo  a  legiferare  in  diversi  ambiti  fra  cui la formazione  in ingresso  dei  docenti,   il  diritto  allo  studio ,  il  riordino  delle  norme  in materia  di  scuola,  la  promozione  dell’inclusione  scolastica,  le  modalità  di  assunzione  e formazione dei  dirigenti  scolastici,  la  creazione  di  un  sistema  integrato  di  educazione  e  di  istruzione  0-6 anni. Sarà  potenziata  la  Carta  dello  Studente  che diventerà  uno  strumento  per  l’accesso  a  servizi dedicati.

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LE SCUOLE STATALI – PUGLIA

maximios March 27, 2025

REGIONE PUGLIA
LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 12-05-1980 “NORME ORGANICHE PER L’ ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO”

TITOLO I – FINALITA’ DELLA LEGGE

ARTICOLO 1 (Obiettivi) 1. La Regione, allo scopo di favorire un costante rapporto tra scuola, societa’ e mondo del lavoro, programma, promuove ed attua interventi diretti a rimuovere gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio anche nel quadro dell’ educazione permanente e secondo le esigenze dell’ istruzione ricorrente. 2. Tali interventi sono fiscalizzati alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo umano, culturale e sociale di cui agli articoli 7 e 8 dello Statuto della Regione Puglia e in applicazione del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616. ARTICOLO 2 (Destinatari) 1. La presente legge e’ destinata agli utenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, con particolare riferimento alla scuola materna e dell’ obbligo, agli studenti delle Universita’ e, per quanto riguarda la promozione culturale ed educativa, a tutti i cittadini. ARTICOLO 3 (Forme di intervento) 1. Al conseguimento degli obiettivi previsti dal precedente art. 1, la Regione provvede mediante: a) l’ erogazione di finanziamenti ai Comuni per l’ espletamento delle funzioni ad essi attribuite a norma degli artt. 42 e 45 del DPR 616/ 77 e da estendersi anche alle scuole materne; b) i supporti tecnici all’ azione di orientamento scolastico svolta dai distretti scolastici; c) la realizzazione di strutture e servizi per la educazione permanente e la istruzione ricorrente di tutti i cittadini, in armonia con gli indirizzi ed i bisogni emergenti; d) la programmazione di interventi nell’ edilizia scolastica con l’ indicazione di criteri che condizionino l’ erogazione di fondi regionali al rispetto della vigente normativa; e) la predisposizione di servizi di assistenza scolastica in favore degli studenti universitari. TITOLO II – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI ARTICOLO 4 (Programmazione distrettuale) 1. I consigli distrettuali scolastici, nell’ espletamento delle loro funzioni, sulla base degli indirizzi della Regione e delle proposte dei consigli di circolo e di istituto, elaborano, per l’ anno finanziario successivo, il programma annuale per l’ attuazione del diritto allo studio. 2. Tale programma, che dovra’ indicare le singole forme, le priorita’ nonche’ la localizzazione degli interventi, viene inviato alla Regione ed ai Comuni del distretto scolastico e al Consiglio scolastico Provinciale. ARTICOLO 5 (Piani comunali) 1. I Comuni, entro il mese di giugno, in linea con le indicazioni contenute nel programma distrettuale e tenendo conto dei fabbisogni, delle proprie risorse, di quelle indicate nei bilanci annuali e pluriennali della Regione e dei fondi attribuiti direttamente dallo Stato, elaborano il piano annuale di intervento per l’ espletamento delle funzioni e dei servizi di assistenza scolastica di cui alla lettera a) del precedente art. 3. 2. Detto piano dovra’ indicare le singole forme, le priorita’ nonche’ la localizzazione degli interventi. I Comuni formulano, altresì, alle rispettive Province e alla Regione proposte per l’ azione di programmazione e coordinamento dei servizi di cui alla lettera b) del precedente articolo 3. ARTICOLO 6 (Piano regionale) 1. Nel quadro del programma di sviluppo economico, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, elabora il piano annuale per l’ attuazione del diritto allo studio, tenendo conto dei programmi dei distretti scolastici e dei piani di intervento proposti da ciascun Comune, nonche’ delle proposte di coordinamento formulate dai Consigli scolastici provinciali, di cui all’ art. 15 del DPR n. 416 del 31- 5- 1974. 2. Il piano regionale individua i fabbisogni in relazione alla popolazione scolastica, alle condizioni socio – economiche delle zone, al tipo di insediamento sul territorio, all’ indice di carenza dei servizi. 3. Detto programma di intervento viene definito entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio annuale e pluriennale della Regione. 4. Nell’ elaborazione del piano regionale annuale per l’ attuazione del diritto allo studio sara’ data priorita’ agli interventi destinati agli alunni della scuola materna e dell’ obbligo, e diretti a favorire le iniziative del tempo pieno. 5. Saranno inoltre privilegiati gli interventi di tipo collettivo rispetto a quelli a carattere individuale. 6. In particolare la Regione eroghera’ ai Comuni contributi sulla base delle seguenti priorita’: a) servizi di mensa; b) servizi di trasporto; c) dotazione e funzionamento delle biblioteche di classe e d’ istituto; d) interventi per l’ integrazione scolastica degli handicappati e dei disadattati; e) espletamento dei servizi e delle attivita’ di cui alle lettere b), d), f) e g) dell’ art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ad integrazione dei contributi che i consigli di circolo e d’ istituto ricevono dallo Stato; f)* interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi che frequentino le scuole secondarie superiori anche fuori dell’ ambito regionale, qualora non sussitano condizioni di reciprocità interregionale; * lettera così modificata dall’art. 1 della l.r. 43/80 g) assegnazione di fondi ai Convitti nazionali e ai Convitti annessi agli Istituti professionali e/ o tecnici di Stato per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti agli studenti capaci e meritevoli che versino in particolari condizioni di bisogno, oltreche’ per garantire la funzionalita’ e l’ efficienza dei Convitti medesimi; h) provvidenze per incentivare l’ istituzione delle scuole materne comunali che assicurino, comunque, il funzionamento degli organi collegiali della scuola. 6. Al fine di favorire le associazioni dei Comuni entro gli ambiti territoriali di cui all’ art. 11 della legge 833 per l’ espletamento dei servizi ed interventi prioritari di cui al presente articolo, viene assegnato a ciascun Comune consorziato un ulteriore fondo pari al 10% dell’ intero contributo spettante in base al piano regionale. ARTICOLO 7 1. Oltre a quanto previsto dall’ art. 2 la presente legge e’ destinata anche alle Scuole non statali pubbliche e private di ogni ordine e grado. TITOLO III – ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ARTICOLO 8* (Funzioni dei Comuni) *Articolo così modificato dall’art. 2 della l.r. 43/80 1. I Comuni, tenendo conto delle priorita’ indicate nel precedente art. 6, realizzano i seguenti interventi: 1) istituzione, organizzazione e funzionamento del servizio di mensa; 2) trasporto e facilitazione di viaggio; 3) contributi di gestione per le Scuole materne non statali, con priorita’ per le scuole materne comunali mediante erogazione di fondi per la copertura delle rette di frequenza di alunni provenienti da famiglie con fasce di reddito predeterminate dai Comuni. Maggiori contributi vengono erogati a favore di scuole materne non statali che assolvono al pubblico servizio in zone sprovviste di scuole pubbliche in numero sufficiente rispetto all’ utenza. Le scuole materne non statali per fruire dei contributi sono tenute ad inviare un rendiconto di utilizzazione dei fondi all’Ente erogatore secondo le modalita’ fissate dallo stesso. Il rapporto tra le istituzioni educative di cui innanzi ed i Comuni, secondo i precedenti criteri, viene regolato da apposita convenzione sulla base di indicazioni dell’ Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione; 4) provvidenze di natura individuale per gli alunni frequentanti le scuole elementari e medie di 1° grado non statali. Nel caso tali istituzioni educative assolvano al pubblico servizio, in zone particolarmente carenti di scuole pubbliche rispetto all’ utenza, saranno assicurate anche provvidenze di natura collettiva; 5) contributi per l’ acquisto di materiale didattico ad uso collettivo ed individuale, nonche’ per la dotazione alle biblioteche di classe e di istituto di libri, giornali e riviste; 6) fornitura di libri di testo agli alunni bisognosi; 7) interventi idonei a favorire l’ organizzazione di attivita’ parascolastiche, ricreative, extra scolastiche, interscolastiche, ad integrazione di quelle promosse dallo Stato per l’ attuazione della scuola a tempo pieno, anche con colonie, soggiorni di vacanze e campeggi e la fornitura del materiale relativo; 8) potenziamento di residenze e convitti per studenti, concessioni di posti gratuiti e semigratuiti in convitti ivi compresi i Convitti nazionali, nonche’ assegni di alloggio in pensionati; 9) iniziative per l’ eliminazione dell’ evasione dell’ obbligo scolastico, delle cause di ripetenza e di interruzione scolastica; 10) interventi per il decondizionamento socio – psico – pedagogico e culturale degli handicappati e dei disabili, favorendone la integrazione mediante l’ inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, salvo casi di eccezionale gravita’ per i quali si rende necessaria un’ adeguata assistenza da realizzare possibilmente nell’ ambito delle stesse strutture. Per il raggiungimento di tali finalita’ possono essere stipulate convenzioni con enti ed istituzioni che operano nel settore, privilegiando il finanziamento di ben definiti progetti socio – educativi, concordati con gli organi collegiali della scuola. Gli interventi in questo settore sono complementari di quelli previsti e realizzati dallo Stato con la legge 4 agosto 1977, n. 517 e devono tenere conto della specificita’ e delle competenze statali in materia; 11) il reinserimento scolastico, sociale e culturale degli emigrati attraverso strumenti educativi ed integrativi della scuola e della societa’, anche di intesa con gli interventi nel settore programmati dalla CEE e nel rispetto di quanto previsto in materia della LR n. 65 del 23- 10- 1979; 12) istituzione e potenziamento dei servizi di medicina scolastica nelle scuole statali e non statali, di intesa con le unita’ sanitarie locali; 13) azione di profilassi e di iniziative rivolte al decondizionamento sul piano fisico, psichico ed ambientale per eliminare le cause di devianza e di disadattamento sociale, prevenire e combattere il diffondersi dell’uso della droga e rimuovere le cause della delinquenza minorile connesse alla mancata fruizione del diritto allo studio. 2. I servizi di cui al presente articolo sono destinati anche ai lavoratori studenti e agli adulti che frequentino corsi finalizzati all’ adempimento dell’ obbligo scolastico. Saranno, altresì, stanziati appositi contributi dallo Stato o promossi di intesa con le organizzazioni sindacali. Per la gestione dei servizi di cui al presente articolo, i Comuni possono avvalersi dell’opera dei Consigli di circolo e di Istituto, anche mediante l’assegnazione dei fondi necessari agli stessi. ARTICOLO 9 (Personale) 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 8 i Comuni dispongono la assunzione del personale necessario nel rispetto dei propri ordinamenti e della legislazione statale vigente, utilizzando il personale riveniente dai disciolti Patronati scolastici e Consorzi provinciali dei Patronati scolastici di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 53 dell’ 11- 10- 1978. 2. Ai fini della riqualificazione e dell’ aggiornamento del personale di cui al 1° comma, i Comuni si avvalgono delle disposizioni previste dalla LR 17 ottobre 1978, n. 54 sulla Formazione Professionale. 3.* Il personale di cui al 2° comma dell’ art. 11 della LR 11 ottobre 1978, n. 53, viene immesso nei ruoli regionali previa idoneita’ conseguita mediante concorsi per l’ inserimento nelle fasce funzionali corrispondenti alla qualifica di assunzione, purchè in possesso dei requisiti generali per l’accesso al livello del concorso. *Comma così modificato dall’art. 3 della l.r. 43/80 ARTICOLO 10* (Funzioni della Regione) 1. La Regione realizza le finalita’ di cui alla presente legge con: a) la promozione di studi, documentazioni e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza dei problemi del diritto allo studio; b) la sperimentazione di nuove iniziative e metodologie di intervento nella materia; c) la organizzazione di convegni, incontri di studio, interventi promozionali, manifestazioni culturali ed educative alle quali siano interessate strutture formative operanti nella Regione; d) l’ organizzazione di ricerche da parte degli alunni di scuole di ogni ordine e grado; e) ricerche ed attivita’ promozionali in materia di diritto allo studio. 2. Per tali interventi viene istituito un apposito fondo nei bilanci annuali e pluriennali della Regione, la cui consistenza non puo’ essere superiore al 3% del finanziamento previsto per la presente legge. 3. Per quanto concerne le iniziative di cui ai paragrafi a), b) e c) del primo comma, la Regione terra’ conto delle indicazioni fornite dai Consigli scolastici provinciali. *Vedi il regolamento regionale 3/2004 ARTICOLO 11 (Distretti scolastici) 1. La Regione riconosce la funzione programmatoria e propositiva dei consigli scolastici distrettuali cosi’ come indicata dall’ art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. 2. Per l’ esercizio di tali funzioni e per la realizzazione di iniziative promozionali di studio e di ricerca nella materia, la Regione eroga contributi ai consigli scolastici distrettuali sulla base di programmi ben definiti e per obiettivi specifici di attivita’. ARTICOLO 12 (Vigilanza e controllo) 1. Gli atti contabili relativi all’ utilizzazione dei fondi assegnati ai sensi dei precedenti articoli restano acquisiti alla scuola e/ o Ente per l’ esercizio del potere di vigilanza della Regione. 2. Tutti gli enti beneficiari sono tenuti a presentare alla Regione il rendiconto annuale dei fondi utilizzati. ARTICOLO 13 (Servizio regionale per l’ orientamento) 1. Ai sensi dell’ art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell’ art. 31 della Legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e nel rispetto delle funzioni demandate in materia ai distretti scolastici, e’ istituito il servizio regionale per l’ orientamento. 2. Il servizio ha lo scopo di contribuire a: a) rendere efficace e valido il raccordo tra diritto allo studio e diritto alla formazione e al lavoro, garantendo il collegamento tra i sistemi formativi scolastico e professionali, ai fini della programmazione e dell’ attuazione di iniziative e attivita’ rispondenti ai bisogni del territorio; b) rimuovere le cause dell’ emarginazione sociale, operando per l’ inserimento e/ o il reinserimento formativo, lavorativo e sociale degli invalidi, dei disabili, degli handicappati e dei disadattati in genere: c) definire i programmi regionali di attivita’ di orientamento e di formazione utilizzando i dati e le notizie, concernenti il sistema produttivo ed il mercato del lavoro, rilevati ed analizzati dall’ osservatorio regionale del mercato del lavoro. 3. Il servizio di orientamento si caratterizza fondamentalmente come struttura di ricerca operativa e di documentazione ed ha ruolo di promozione e consulenza tecnica nei confronti del sistema policentrico che presiede al processo formativo e produttivo. ARTICOLO 14* (Organizzazione del servizio regionale di orientamento) *Articolo abrogato dall’art. 36 della l. r. 15/2002 dalla data di entrata in vigore della stessa ARTICOLO 15 (Educazione permanente) 1. La Regione, nel quadro dell’ educazione permanente, attribuisce un posto preminente all’area dell’ eta’ adulta e, per la programmazione e la gestione dell’ attivita’ extrascolastica a cio’ finalizzata, si avvale degli Enti Locali, dei distretti scolastici, delle associazioni culturali, professionali e sociali. ARTICOLO 16 (Strutture e servizi) 1. Per il raggiungimento delle finalita’ di cui all’ articolo precedente, la Regione utilizza le strutture dei Centri di Servizi Sociali e Culturali di cui alla LR n. 76 del 12- 12- 79. 2. Tali Centri assumono la denominazione di Centri regionali dei Servizi Educativi e Culturali. 3. Il loro numero e’ determinato in ragione di uno per ogni distretto scolastico. I Centri assicurano il servizio di educazione permanente in tutti i Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale. 4. I Centri avranno sede, di norma, nel Comune in cui e’ ubicato il Consiglio scolastico distrettuale. Entro tre mesi dall’ entrata in vigore della presente legge, i Comuni interessati, ove necessario, inviano alla Regione una pianta planimetrica dei locali da adibire a sede dei centri di cui al 2° comma, nonche’ la richiesta di strutture, attrezzature e suppellettili indispensabili per la funzionalita’ degli stessi. 5. Entro il predetto termine, i Comuni ed i Consigli scolastici distrettuali inviano una proposta concernente l’ organico degli operatori necessari in ciascun ambito territoriale per l’ espletamento dei compiti di cui al successivo art. 17, tenendo conto della popolazione residente, delle strutture socio – educative esistenti, delle condizioni socio – economiche di ciascuna area. 6. Gli oneri relativi alle spese di funzionamento del centro saranno assunti a carico della Regione con apposita legge di finanziamento, nella quale saranno indicati i limiti organici degli operatori di ciascun Centro, da emanarsi entro quattro mesi dall’ entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 17 (Compiti) 1. I Centri regionali di Servizi Educativi e Culturali curano iniziative rivolte a: 1) acquisire dati e informazioni e predisporre analisi per la programmazione culturale della Regione e degli Enti Locali e concorrere alla rilevazione delle modificazioni socio – culturali del territorio di pertinenza; 2) collaborare per la realizzazione di iniziative culturali promosse dalla Regione e dagli Enti locali anche per la catalogazione, valorizzazione e difesa dei beni culturali, archeologici e ambientali; 3) formulare proposte ed esprimere indicazioni relative agli interventi regionali in tema di promozione culturale in modo da trasmettere istanze che emergono attraverso ampi momenti di partecipazione democratica; 4) promuovere ed organizzare iniziative culturali, artistiche, teatrali, cinematografiche e musicali e svolgere studi e ricerche anche in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni culturali esistenti nel territorio e le associazioni democratiche al fine di diffondere la cultura in una visione complessiva delle tematiche presenti nel mondo contemporaneo; 5) gestire un servizio di pubblica lettura sulla base della dotazione libraria gia’ esistente, opportunamente incrementata. Le biblioteche dei Centri, per valorizzare il loro ruolo di animazione e promozione culturale, si raccordano con le altre biblioteche regionali in una visione integrata e articolata del sistema bibliotecario complessivo operante in Puglia; 6) formare gli adulti mediante azioni di recupero e tecniche moderne di alfabetizzazione; 7) organizzare seminari, convegni, corsi residenziali, corsi per adulti; 8) fornire strumenti tecnici di sostegno alle attivita’ di educazione permanente e di perfezionamento culturale e professionale dei lavoratori; 9) realizzare corsi di educazione musicale; 10) raccordare l’ orientamento scolastico e professionale alla programmazione regionale ed ai compiti operativi delegati alle Province; 11) ricercare ed elaborare dati relativi ai fenomeni della evasione dell’ obbligo scolastico; dell’ emarginazione e dell’ indice di utenza dei servizi di assistenza scolastica; 12) favorire l’ interscambio educativo e culturale di cui alle lettere e) ed f) dell’ art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; 13) estendere alle comunita’ di base la fruizione dei musei e delle biblioteche di circolo e di istituto in correlazione con i rimanenti beni bibliografici esistenti nell’ ambito territoriale; 14) realizzare iniziative di educazione permanente presso presidii sanitari, di difesa e protezione civile e nelle istituzioni educative e rieducative; 15) valorizzare la cultura delle minoranze etniche mediante opportune azioni di conoscenza linguistica, storica e di folklore locale; 16) realizzare quant’altro gia’ di competenza dello Stato e trasferito alle Regioni in materia di educazione degli adulti. ARTICOLO 18 (Edilizia scolastica) 1. La programmazione degli interventi di competenza regionale in materia di edilizia scolastica, che concernono l’ acquisto, la costruzione di nuovi edifici scolastici, il completamento, l’ ampliamento e il riattamento di quelli gia’ esistenti, viene svolta dall’ Assessorato alla PI della Regione. ARTICOLO 19 (Edilizia scolastica – interventi) 1. Per gli adempimenti di cui al precedente articolo l’ Assessorato alla Pubblica Istruzione, tenendo conto dei piani di intervento elaborati dai Comuni, dalle Province e loro Consorzi, sulla base della programmazione distrettuale considerate le carenze di strutture di edilizia scolastica sul territorio, formula una proposta di interventi. Tale proposta va articolata con ordine di priorita’ anche al fine di costituire unita’ scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado. L’ Assessorato alla Pubblica Istruzione, sentita la competente Commissione consiliare, invia tale proposta al gruppo di lavoro intersettoriale nominato dalla Giunta regionale, per la successiva elaborazione dei piani triennali e dei programmi annuali di finanziamento, ai sensi del 3° comma dell’ art.7 della LR 12 agosto 1978, n. 37, ferme restanti le priorita’ indicate sulla proposta. ARTICOLO 20* (Opere Universitarie) *Articolo abrogato dal comma 1 dell’art. 44 della l.r. 12/96 ARTICOLO 21* (Universita’ ed Istituti di ricerca) *Articolo abrogato dall’art. 41 della l.r. 12/88 ARTICOLO 22 (Istituto regionale di Ricerca, Sperimentazione e aggiornamento Educativo) 1. La Regione, per le funzioni di programmazione, ricerca e sperimentazione, di cui agli articoli della presente legge, si avvale della collaborazione dell’ IRRSAE anche al fine di confrontare e di utilizzare i risultati conseguiti nell’ area operativa comune. ARTICOLO 23 (Ufficio studi e programmazione) 1. L’ Ufficio “ Programmazione delle attivita’ di formazione”, istituito con l’ art. 6 della LR 17 ottobre 1978, n. 54, assume la denominazione di “ Ufficio studi e programmazione”. 2. Le funzioni istituzionali di detto Ufficio si estendono a tutti i problemi concernenti il diritto allo studio. 3. In particolare vengono demandati al predetto Ufficio: – i compiti di cui all’ art. 10 della presente legge, nonche’ quelli della LR 54/ 78 sulla Formazione Professionale; – il funzionamento dell’

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LE SCUOLE STATALI – CALABRIA

maximios March 27, 2025

REGIONE CALABRIA
LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, N. 27 “NORME PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO AL LO STUDI”.

Art. 1 (Obiettivi) 1.Al fine di concorrere all’attuazione degli art. 3 e 34 della Costituzione e dell’art. 56 dello Statuto regionale, in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione disciplina con la presente legge le modalità di esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni e promuove interventi idonei a rendere effettivo il diritto allo studio, favorendo il raccordo dello sviluppo della ricerca scientifica, culturale e del l’innovazione tecnologica al sistema formativo regionale. 2.I servizi e gli interventi previsti dalla presente legge perseguono le seguenti finalità di: a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socio-culturale che determinano il condizionamento precoce, limitano la frequenza della scuola materna e lo assolvimento dell’obbligo scolastico, causando abbandoni, ripetenze o fenomeni di disadattamento e di emarginazione; b) favorire il compimento dell’obbligo da parte degli adulti e l’accesso dei lavoratori ai vari gradi di istruzione; c) favorire il proseguimento degli studi da parte degli alunni capaci e meritevoli, ma di disagiate condizioni economiche; d) assicurare la piena funzionalità educativa delle scuole ubicate nelle aree interne o in zone depresse, predisponendo adeguati servizi collettivi; e) assicurare ai minori portatori di handicap l’inserimento nelle normali strutture scolastiche garantendo loro l’assolvimento dell’obbligo scolastico ed ogni possibile facilitazione per la frequenza delle scuole di istruzione secondaria superiore; f) favorire la qualificazione del sistema scolastico, sostenendo la sperimentazione e l’innovazione educativa e didattica, incentivando un più stretto collegamento tra i vari ordini di scuole e tra la scuola e la realtà sociale; g) fornire adeguati supporti all’attività di orientamento della scuola e dei distretti scolastici, sia in relazione alle scelte di indirizzo dopo il compimento dell’obbligo scolastico, sia in ordine ai processi di transizione della scuola al lavoro; h) concorrere all’elevamento del livello culturale medio della popolazione, sostenendo organici progetti di promozione educativa e culturale. 3.La Regione predispone, inoltre interventi: – per il sostegno di progetti di sperimentazione didattica ed educativi proposti dagli organi scolastici competenti; – per la realizzazione di progetti sperimentali finalizzati al raccordo tra scuola, F.P. e mondo del lavoro; – per il sostegno di progetti volti al raccordo tra scuola dell’infanzia e scuola elementare nel quadro del potenziamento degli asili nido. 4.La Regione cura il coordinamento dei servizi per l’attuazione del diritto allo studio con i servizi sociali, sanitari, culturali e sportivi. 5.Per l’attuazione dei servizi di cui alla presente legge deve essere perseguito il coordinamento e l’integrazione con gli analoghi servizi previsti dalla legge regionale, relativa al diritto allo studio universitario, per realizzare la massima economicità ed efficienza. Art. 2 (Programmazione) 1.Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione indice, con periodicità triennale, la conferenza sulle politiche per l’attuazione del diritto allo studio, ai fini dell’individuazione di priorità e di obiettivi da realizzare con apposito piano triennale. 2.La conferenza esamina inoltre l’incidenza sociale degli interventi effettuati nel settore e l’attuazione degli interventi in rapporto alla disponibilità delle risorse. 3.La conferenza, indetta nel mese di settembre, è presieduta dall’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione; ad essa partecipano gli Enti locali, la Sovrintendenza scolastica, l’IRRSAE, i Provveditorati agli Studi, i Consigli scolastici provinciali, i Distretti scolastici, le Università della Calabria e le istituzioni scolastiche. La conferenza avanza proposte sul coordinamento dei servizi previsti dalla presente legge con quelli socio-sanitari e culturali, nel più ampio quadro della programmazione economica regionale. 4.La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione triennale generale e sulla base delle indicazioni fornite dalla conferenza regionale e del parere espresso dalla Consulta di cui al successivo art. 20 e delle proposte presentate dai Comuni e dalle Province, formula entro il mese di dicembre il programma triennale degli interventi di competenza, definendo la politica regionale di sviluppo dei servizi, secondo bacini di utenza e di strutture. 5.La priorità nella destinazione delle risorse è rivolta al riequilibrio delle aree territoriali. 6.Per l’espletamento delle funzioni amministrative la Giunta regionale assegna all’Ufficio un organico di 5 dipendenti regionali individuati sulla base di un’apposita graduatoria redatta dalla Giunta regionale, che tenga conto dei requisiti di provata qualificazione professionale. Art. 3 (Istituzione dell’Ufficio regionale di ricerca sui processi formativi). 1.È istituito nell’ambito del dipartimento per i servizi sociali un “Ufficio regionale di ricerca sui processi formativi”; esso si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione di istituti e dipartimenti universitari di centri di ricerca regionali e nazionali; stabilisce collegamenti con l’IRRSAE e con gli organi collegiali delle scuole di ogni ordine e grado. 2.Sono compiti dell’Ufficio: 1) rilevare le carenze edilizie e strutturali relative ai vari ordini di scuola, definendo gli indicatori necessari per la priorità negli interventi; 2) procedere, di concerto con i competenti organi statali, alla rilevazione dei tassi di evasione presenti nella scuola dell’obbligo; 3) fornire indirizzi e supporti tecnici ai Comuni anche per progetti di attività extrascolastiche e di educazione continua e/o ricorrente; 4) proporre interventi formativi nelle aree urbane e nelle aree interne a più alto indice di degrado sociale; 5) produrre pubblicazioni ed ogni altro materiale utile alle attività didattiche degli operatori scolastici e del sistema formativo nonché sussidi in favore di soggetti portatori di handicap, avvalendosi dell’apporto di enti specializzati nel settore; 6) individuare iniziative in materia di orientamento professionale in collegamento con l’osservatorio regionale sul mercato del lavoro; 7) censire le offerte formative presenti nel territorio regionale e costituire un archivio dei dati raccolti; 8) fornire consulenze agli organi collegiali della scuola per progetti di sperimentazione didattica e di innovazione educativa, di concerto con l’IRRSAE. 3.L’Ufficio si avvale di: a) tre esperti con provata qualificazione scientifica sui problemi del diritto allo studio e dei processi formativi; b) un esperto in scienze statistiche; c) un esperto in informatica; d) un rappresentante dell’Assessorato ai Lavori Pubblici; e) un rappresentante dell’Assessorato al Lavoro; f) un rappresentante dell’Assessorato alla Sanità; g) un rappresentante all’Assessorato ai Servizi Sociali; h) un rappresentante dell’Assessorato ai Trasporti. 4.Il rapporto della Regione con gli esperti di cui alle lett. a), b), e c) è di consulenza professionale ed è regolato da apposita convenzione che ha durata triennale, salvo riconferma. Art. 4 (Tipologia degli interventi) 1.A favore degli alunni delle scuole materne, della scuola elementare e media di I e II grado sono attuati i servizi di mensa e di trasporto. 2.Per gli alunni della scuola elementare la fornitura dei libri di testo è gratuita ed avviene secondo le procedure indicate dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 3.Agli alunni della scuola media, in condizioni di particolare disagio economico, viene fornita l’intera dotazione di pubblicazioni indicate dagli organi scolastici; l’attribuzione è effettuata dalla biblioteca di classe in uso gratuito a titolo di comodato. 4.Agli alunni portatori di handicaps è fornito in relazione ad esigenze di carattere economico e familiare, ogni servizio e strumentazione tecnica idonea a facilitarne la frequenza e l’apprendimento. 5.Interventi sono inoltre previsti per favorire la qualificazione del sistema scolastico e formativo attraverso: a) il sostegno delle esperienze di tempo pieno e prolungato, delle attività integrative, di progetti di sperimentazione programmati dai competenti organi scolastici ai sensi del disposto della legge 4 agosto 1977, n. 517 e del D.P.R 31 maggio 1974, n. 419; b) il sostegno a progetti di innovazione educativa, anche per attività extra scolastiche, regolarmente deliberati dai competenti organi scolastici e di norma legati a specificità del territorio; c) il sostegno per la costituzione di laboratori scientifici, di informatica, cineteche, audiovideoteatrali, attività sportive e musicali; d) la realizzazione di attività di educazione permanente e ricorrente; e) facilitazioni agli adulti per la frequenza dei corsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico; f) il sostegno ad ogni altra iniziativa volta al perseguimento delle finalità di cui all’art. 1. 6.La Regione assicura il reinserimento scolastico sociale e culturale dei figli degli emigrati attraverso interventi educativi ed integrativi della scuola e della società, avvalendosi anche dei finanziamenti previsti dalla CEE nel settore specifico e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale n. 5 del 16-5-1981. Art. 5 (Destinatari degli interventi) 1.Gli interventi volti a facilitare lo accesso, la frequenza e la qualificazione del sistema scolastico e formativo sono attuati in favore degli alunni del le scuole statali e non statali e dei frequentanti i corsi per adulti comprese le persone in stato di detenzione, nonchè i minori ospiti di case di rieducazione ed i minori appartenenti a comunità di nomadi. 2.Le istituzioni scolastiche non statali, che operano senza fini di lucro, usufruiscono dei benefici derivanti dagli interventi di cui ai primi quattro commi del precedente art. 4, da parte dei Comuni. 3.Tali istituzioni si uniformano agli obiettivi educativi, all’orario e calendario scolastico delle corrispondenti scuole statali, nonchè prevedendo la costituzione degli organi collegiali della scuola ai sensi del D.P.R. 616/1974. 4.Le istituzioni scolastiche non statali usufruiscono dei servizi previsti nella lett. c) di cui al precedente articolo sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Enti locali, cui sono tenute a fornire rendicontazioni annuali, secondo la normativa vigente. Art. 6 (Contribuzione dell’utenza) 1.Gli utenti dei servizi di mensa e di trasporto concorrono al costo dei servizi con contributi rapportati alle condizioni economiche familiari sulla base delle fasce di reddito individuate dai Comuni. 2.Sono esentati dal contribuire al costo dei servizi coloro che frequentano la scuola materna e dell’obbligo le cui famiglie siano di disagiate condizioni economiche. 3.Possono inoltre essere esentati dalla contribuzione gli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore ed artistica e dei corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, che versino in condizioni economiche disagiate. 4. Il piano regionale annuale stabilisce i criteri per l’individuazione delle fasce di reddito e delle fasce di contribuzione. Art. 7 (Interventi per studenti capaci e meritevoli) 1.Gli studenti che frequentano istituzioni scolastiche all’interno della regione sia dell’obbligo che della scuola media di II grado non presenti nel Comune di residenza e raggiungibili con eccessivo disagio per mancanza di linee di collegamento o per tempi di percorrenza, possono usufruire di posti gratuiti o semigratuiti in convitti o pensionati compresi quelli nazionali o ricevere contributi a totale o parziale rimborso delle spese sostenute per lo alloggio e il vitto fuori della propria residenza. 2.I benefici di cui al precedente comma sono attribuiti per concorso che viene bandito annualmente dal Comune sede della istituzione scolastica. Il bando di concorso determina la condizioni ed i requisiti di reddito di merito ed i criteri di priorità in base alle distanze della scuola dalla sede di residenza. Il beneficio viene confermato annualmente sulla base dell’esito positivo degli studi fino al compimento del corso legale; Possono essere previste eccezioni in casi di particolare condizione di disagio. 3.Gli interventi di cui al primo comma sono disposti con priorità in favore degli alunni degli istituti professionali di Stato. 4.I convitti ed i pensionati annessi agli istituti professionali di Stato possono essere utilizzati nel periodo estivo per soggiorni di vacanze di alunni della scuola dell’obbligo; la Giunta regionale determina le categorie di beneficiari e le modalità di fruizione del beneficio e assicurerà le necessarie intese con le autorità scolastiche competenti. Art. 8 (Assistenza socio-sanitaria) 1.I servizi di assistenza socio-medicopsichica sono effettuati dalle Unità Sanitarie Locali in base alla vigente normativa statale e regionale. 2.Tali servizi devono riguardare: a) la prevenzione primaria e secondaria b) l’educazione sanitaria, svolta nelle scuole di ogni ordine e grado con riferimento a corsi di aggiornamento per in segnanti, conferenze e seminari per genitori ed alunni; c) controlli dietetici sulle mense e controlli sanitari al personale delle stesse per gli obblighi di legge. 3.Per facilitare il pieno inserimento degli alunni portatori di handicaps nella comunità scolastica sono attribuiti strumenti specialistici rispondenti a tal fine. Art. 9 (Attività svolte direttamente dalla Regione) 1.Al fine di rendere i servizi di cui alla presente legge meglio rispondenti alle necessità ambientali, socio-economiche e personali degli alunni e della popolazione adulta interessata, nonchè degli operatori scolastici e culturali, la Regione: a) cura il collegamento informativo permanente ed il costante scambio di esperienze con i Distretti scolastici gli organi collegiali della scuola; lo IRRSAE e le Università della Regione; b) promuove ricerche ed indagini atte a conoscere l’effettiva situazione del sistema scolastico e formativo regionale; cura la pubblicazione e la diffusione di esse e delle esperienze didattiche ed educative più significative delle scuole calabresi; c) promuove convegni, incontri, mostre, manifestazioni sui problemi didattico-formativi e culturali, anche in collaborazione con le altre Regioni e con Enti ed associazioni regionali e nazionali di provata competenza; d) individua le aree destinatarie di interventi prioritari e realizza un sistema informativo statistico; e) stipula a favore degli alunni e del personale scolastico sia della scuola statale che non statale i contratti di assicurazione. Le assicurazioni coprono ogni infortunio verificabile nel percorso da casa a scuola e viceversa, nonché durante le attività scolastiche ed extrascolastiche promosse dalle scuole; f) promuove l’aggiornamento e la qualificazione degli operatori del sistema formativo regionale d’intesa con L’IRRSAE e le autorità scolastiche interessate; g) predispone ed approva i programmi per il diritto allo studio e provvede alla ripartizione dei fondi tra i Comuni per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge; h) sostiene progetti di sperimentazione e di innovazione didattica,anche con riferimento alle nuove tecnologie educative e all’informatica, nonché a progetti di crescita culturale ed educativa, volti a stimolare la formazione della coscienza civile e democratica con riferimento a temi di rilevanza sociale quali la mafia, la droga, la pace; i) sostiene iniziative di utilizzo didattico della stampa quotidiana e periodica. Art. 10 (Compiti delle Province) 1.la Regione delega alle Province le funzioni di promozione e coordinamento degli interventi di educazione permanente e ricorrente in particolare per: a) corsi di alfabetizzazione e di formazione culturale; b) attività educative formative per persone che si trovano all’interno di istituzioni assistenziali, sanitarie e detentive. 2. Le Province, sulla base delle proposte dei Comuni e dei distretti scolastici, formulano un piano annuale tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano regionale per il diritto allo studio e dei relativi finanziamenti dei corsi. 3. L’attuazione delle attività di cui ai precedenti punti a) e b) è di competenza dei Comuni. Art. 11 (Compiti dei Comuni) 1.Ai Comuni in forma singola o associata compete: – esercitare le funzioni di cui allo art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; – attuare gli interventi previsti dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 18 della presente legge; – attribuire gli assegni di studio; – realizzare e programmare l’utilizzazione da parte delle scuole di strutture extrascolastiche, ricreative, culturali e sportive; degli strumenti della ricerca e della comunicazione culturale di laboratori per la sperimentazione scientifica, per la tecnologia, per le arti visive ed espressione, per la lettura storica e geo-economica del territorio. 2. I Comuni singoli o associati possono presentare progetti riguardanti l’informazione sessuale, la conoscenza dei beni culturali presenti sul territorio e la sensibilizzazione della popolazione scolastica ai temi della difesa dell’ambiente. Art. 12 (Funzioni dei Consigli Scolastici Distrettuali) 1.I Consigli Scolastici Distrettuali, anche con riferimento alle competenze di cui all’art. 12 del D.P.R. 416/1974, formulano, per il proprio ambito territoriale, proposte di intervento, sulla base delle esigenze del sistema scolastico, che presentano entro il mese di febbraio ai Comuni ricadenti nel proprio territorio, all’Unità Sanitaria Locale e agli altri Enti, per quanto di loro competenza. 2.Concorrono alla programmazione degli interventi per l’orientamento professionale. 3.Inviano annualmente all’Assessorato regionale alla P.I. una relazione dello stato di attuazione del diritto allo studio ed esprimono indicazioni per il miglioramento dei servizi e per il loro coordinamento a livello territoriale. Art. 13 (Piano annuale comunale) 1.I Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte dei Consigli di Circolo o di Istituto e dei Consigli Scolastici Distrettuali, deliberano entro il 15 marzo il piano d’interventi nel settore del diritto allo studio relativo all’anno scolastico successivo, tenendo conto delle priorità fissate dal Programma regionale triennale, delle risorse assegnate dalla Regione e di quelle disponibili nei propri bilanci. 2.Copia della deliberazione esecutiva deve essere inviata alla Regione – Assessorato alla P.I. e alla Cultura – entro il 30 aprile. Art. 14 (Piano regionale annuale per il diritto allo studio e per le iniziative di educazione permanente) 1. L’Assessorato regionale alla P.I. e alla Cultura, ricevuti i piani annuali dei Comuni, sentiti i pareri e le proposte della Consulta di cui al successivo art. 20, verificata la rispondenza dei piani e delle proposte alle finalità della presente legge, sottopone all’approvazione della Giunta regionale il Piano regionale annuale per il diritto allo studio e per l’educazione permanente, relativo all’anno scolastico successivo, sentito il parere della Commissione del piano. 2. La Giunta regionale provvede all’attribuzione ai Comuni dei fondi previsti nel Piano regionale entro il 10 settembre, onde consentire l’attuazione degli interventi, dei progetti e delle proposte in armonia con la programmazione di Circolo e di Istituto. 3.Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni, trasmettono all’Assessorato regionale alla P.I. e alla Cultura una documentata relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti nell’anno scolastico precedente. Art. 15 (Uso delle strutture) 1_In attuazione dell’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e della legge n. 517 del 4-8-1977, art. 12 per conseguire le finalità di cui alla presente, e per consentire una utilizzazione ottimale delle strutture scolastiche al servizio della comunità interessata possono essere stipulate apposite convenzioni tra gli Enti locali e le autorità scolastiche. Art. 16 (Modalità di attuazione dei servizi di trasporto) 1.Le esigenze relative al trasporto degli studenti vengono verificate in apposita conferenza di servizio indetta per aree territoriali congiuntamente dagli Assessorati regionali all’Istruzione ed ai Trasporti. 2. Gli interventi regionali si configurano in facilitazioni di viaggio per gli studenti che frequentano istituti scolastici in località diverse da quelle di residenza ed i contributi ai Comuni per l’acquisto di scuolabus. 3. I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche fuori del territorio comunale per attività scolastiche o comunque educative programmate per gli alunni stessi. Art. 17 (Servizi di mensa) 1_I servizi di mensa previsti nella presente legge sono organizzati dai Comuni laddove ha sede la scuola sia in funzione delle esigenze connesse all’attività didattica, sia in funzione delle esigenze degli studenti pendolari. 2. Tali servizi sono preferibilmente gestiti direttamente dalle istituzioni scolastiche provviste di strutture e attrezzature ovvero tramite appalto o convenzione. Art. 18 (Fornitura di libri e di altri sussidi di uso individuale) 1. I Comuni provvedono, direttamente o per il tramite degli organi collegiali della scuola, alla fornitura gratuita o in comodato o semigratuita, superiore, capaci e meritevoli, che si trovino nelle medesime condizioni di disagio economico. 2. Ai Comuni vengono assegnati fondi per la costituzione di biblioteche di classe. Art. 19 (Assegni di studio) 1. Al fine di favorire il proseguimento degli studi, da parte degli alunni capaci e meritevoli delle scuole secondarie superiori, superando i condizionamenti e gli ostacoli di natura economica e sociale, sono istituiti assegni di studio per contribuire alle spese di viaggio, alloggio e mensa. 2. Ogni Comune, secondo le direttive ema nate dalla Regione e contenute nel piano annuale per l’attuazione del diritto allo studio, bandisce annualmente apposito concorso e stabilisce i requisiti per l’individuazione dei beneficiari. Art. 20 (Consulta regionale per il diritto allo studio e per l’educazione permanente) 1_È costituita, la Consulta regionale per il diritto allo studio e per l’educazione permanente, quale organismo consultivo dell’Amministrazione regionale sulle materie di cui alla presente legge. La Consulta opera presso l’Assessorato regionale alla P.I. ed alla Cultura ed è così composta: 1) dall’Assessore regionale alla P.I. e alla Cultura che la presiede; 2) dai tre Provveditori agli Studi della regione o da loro delegati; 3) da un rappresentante di ciascun Consiglio scolastico provinciale, designato dai medesimi; 4) dal Sovrintendente scolastico regionale; 5) dagli Assessori alla P.I. delle tre Province calabresi; 6) dagli Assessori alla P.I. dei tre Comuni capoluogo della Provincia; 7) da tre rappresentanti dei Comuni designati dall’ANCI; 8) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative a livello nazionale; 9) da tre esperti nelle materie di cui alla presente legge designati dalla Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente; 10) da due rappresentanti del Consiglio direttivo dell’IRRSAE; 11) da tre rappresentanti dei Consigli scolastici distrettuali designati, uno per ciascuno, dai Provveditori agli studi, nell’ambito delle indicazioni dei Consigli scolastici distrettuali della provincia; 12) da due rappresentanti del Dipartimento di Scienze della Educazione della Università della Calabria; 13) da un funzionario dell’Assessorato regionale alla P.i. e alla Cultura, con funzioni di Segretario; 14) un rappresentante dell’Ufficio di cui al precedente art. 3. 2. Per la trattazione di problemi specifici, l’Assessore al ramo ha facoltà di integrare la Consulta, di volta in volta, con altri esperti, in numero non superiore a tre. 3. La Consulta si dà un regolamento per il proprio funzionamento e può articolarsi in commissioni di lavoro. 4. Ai membri della Consulta fuori sede è riconosciuto il trattamento di missione, nella misura dovuta al dirigente di settore. 5. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. 6.La Consulta si intende regolarmente costituita purchè siano stati nominati la metà più uno dei componenti. Art. 21 (Edilizia scolastica) 1. La Regione, nell’ambito del piano triennale per il diritto allo studio, formula un piano di settore per l’edilizia scolastica. 2. Il piano, definito d’intesa tra gli Assessorati regionali alla P.I. ed ai LL.PP. prevede: – un progetto per il risanamento degli edifici scolastici di proprietà degli Enti locali; – un progetto finalizzato alla realizzazione di centri scolastici, con l’attribuzione di contributi a copertura della spesa per interessi, sui mutui contratti dai Comuni e dalle Province, per la costruzione di edifici scolastici. Art. 22 (Istituzione dei fondi) 1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale di interventi per l’attuazione del diritto allo studio unitamente alla legge di bilancio cui fa riferimento. La Giunta regionale determina annual mente entro il mese di giugno, su conforme parere della competente Commissione permanente, i criteri di ripartizione e provvede alla attribuzione dei fon di ai Comuni. 2. Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge per l’attuazione del diritto allo studio sono istituiti: a) il fondo per l’attuazione degli interventi di competenza dei Comuni stessi ai sensi del D.P.R. 24-7-1977, n.616 b) il fondo per il finanziamento degli interventi finalizzati alla qualificazione del sistema scolastico; c) il fondo per la creazione di un sistema formativo integrato. Art. 23 (Finalizzazione dei fondi regionali) 1. I fondi accreditati ai Comuni, agli Enti, alle Istituzioni ed Associazioni possono essere utilizzati soltanto per il conseguimento delle finalità della presente legge. 2. La Regione, a mezzo dell’Assessorato alla P.I. esercita le funzioni di vigilanza e di verifica, al fine di garantire l’aderenza degli interventi effettuati alle finalità della presente legge. 3. In caso di inadempienza da parte dei Comuni sull’attuazione degli interventi a favore degli alunni delle scuole statali e non statali, la Regione sulla base delle segnalazioni delle scuole interessate, rivolge preciso invito al Comune ad ottemperare ai suoi obblighi nel termine di 60 gg.. 4. Trascorso infruttuosamente tale termine la Regione si sostituisce al Comune inadempiente ed assegna direttamente al l’organo gestore della scuola interessata mediante il piano annuale regionale, dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’inadempimemto il contributo non utilizzato in favore degli alunni, conguagliandoli con quelli dovuti, per lo stesso anno. 5. La sostituzione della Regione al Comune inadempiente si ripete d’ufficio fino a quando il Comune stesso non si fa carico con atto formale di provvedere a tutti gli interventi spettanti nello esercizio delle funzioni attribuitegli. Art. 24 (Disposizione finale) 1. È abrogata la legge regionale n. 29 del 3-6-1975. Art. 25 (Disposizione finanziaria) 1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 32 miliardi per l’anno 1985 si provvede con lo stanziamento previsto al Cap. 3313101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1985.

2. Per gli anni successivi ed a partire dall’esercizio finanziario 1986 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l’apposita legge finanziaria che l’accompagna. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

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LE SCUOLE PARITARIE IN ITALIA – CLASSI E ALUNNI NELLE SCUOLE PARITARIE

maximios January 21, 2025

Il comma 1 dell’articolo 1 bis del dl 250/2005 in commento dispone, come già detto, che le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del d.lgs. 297/1994, siano ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della 62/2000 e scuole non paritarie.

Vengono poi dettate (commi 2 e 3) ulteriori disposizioni sulle scuole paritarie; in particolare si prevede che:

· la frequenza di queste ultime costituisca assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, come disciplinato dal recente decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76[9];

· il riconoscimento della parità-previo accertamento dei requisiti- sia effettuato con provvedimento del dirigente dell’ufficio scolastico regionale (anziché del ministero, come disponeva l’art.1, comma 6, della legge 62/2000);

· il riconoscimento decorra dall’anno scolastico successivo alla richiesta e sia subordinato – nel caso di istituzione di prime classi – al completamento del corso degli studi;

· le modalità per il riconoscimento ed il mantenimento della parità siano definite con regolamento ministeriale, adottato ai sensi dell’articolo 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

· le scuole paritarie non possano svolgere esami di idoneità per alunni frequentanti scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunanza d’interessi.

Viene quindi identificatala nuova categoria delle scuole non paritarie e se ne disciplina il funzionamento.

Sono qualificate come non paritarie (comma 4) le scuole che svolgono un’attività organizzata di insegnamento ed hanno le seguenti caratteristiche:

· un progetto educativo ed un’ offerta formativa conformi ai principi della Costituzione ed all’ordinamento scolastico, finalizzati ad obiettivi apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio (fanno eccezione- come precisa il comma successivo- le scuole materne);

· la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici;

· l’impiego di personale docente e di un coordinatore forniti di adeguati titoli professionali, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;

· gli alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista nelle scuole statali o paritarie in relazione al titolo di studio da conseguire.

Le scuole non paritarie ottemperanti alle condizioni sopra elencate (comma 5) sono incluse in apposito elenco affisso all’albo dell’ufficio scolastico regionale che è preposto alla vigilanza sulla sussistenza e sulla permanenza delle condizioni stesse. Tali adempimenti vengono disciplinati con regolamento ministeriale, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 400/1988[10].

Si esclude comunque che le scuole non paritarie rilascino titoli di studio aventi valore legale e si prescrive -nella denominazione- la chiara indicazione del carattere di scuola non paritaria..

Alle sedi ed attività d’insegnamento prive delle caratteristiche sopra elencate, quindi non rientranti nella tipologia di “scuola non paritaria”, si vieta di assumere la denominazione di “scuola”; si esclude inoltre che sia possibile assolvere in tali strutture il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

Viene contestualmente (comma 6) disciplinata la fase transitoria escludendo – dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 250/2005 – il rilascio di nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, ma consentendo il completamento dei corsi già attivati sulla base di provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del d.lgs. 297/1994).

Si prevede inoltre la risoluzione delle convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie al termine dell’anno scolastico in cui si completano i corsi programmati dalle convenzioni stesse e la riduzione progressiva dei contributi statali (previsti dalle predette convenzioni) in ragione delle classi e degli alunni effettivamente frequentanti.

Si dispone peraltro che con regolamento governativo (come previsto attualmente dall’art. 345 del T.U.) siano disciplinate le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, nonché i criteri per la determinazione dell’importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti.

Con riguardo alle convenzioni si assicura prioritariamente alle scuole primarie a suo tempo parificate – divenute paritarie ai sensi della legge 62/2000- un contributo non inferiore a quello già corrisposto ai sensi delle vecchie convenzioni di parifica.

In proposito si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 423 del 2004 ha ribadito la competenza regionale delle funzioni amministrative relative ai contributi alle scuole non statali già prevista dall’articolo 138, comma 1, lettera e) del d.lgs. 112 del 1998. In tale ambito non spetta pertanto allo Stato la potestà regolamentare né sono ammessi finanziamenti caratterizzati da vincoli di destinazione.

Viene infine ( comma 7) disposta l’ abrogazione delle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo VIII, Capi I, II e III del TU (artt.331-366), ad eccezione di alcune disposizioni che continuano ad applicarsi alle scuole paritarie.

In particolare esse attengono a:

· cittadini dell’Unione europea gestori o insegnanti nelle scuole materne private (art 336), nelle scuole primarie (art. 342, comma 2),

· sussidi alle scuole materne non statali (articoli 339- 342);

· convenzioni con scuole elementari –ora primarie-(articolo 345 T.U.);

· salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome (art. 352, comma 6);

· requisiti dei soggetti gestori dei corsi di scuola secondaria di primo grado ed oneri a loro carico (art. 353 e 358, comma 5);

· scuole dipendenti da autorità ecclesiastiche; corsi e titoli nei licei linguistici (artt. 362 e 363).

Restano inoltre vigenti gli articoli relativi a:

· scuole ed istituti stranieri in Italia (art.366l);

· servizio prestato dai docenti e dirigenti, già di ruolo nelle scuole pareggiate, assunti con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali (art. 360, comma 6);

· requisito del prescritto titolo di studio per i docenti delle scuole materne che chiedano la parità (art. 334).

Infine, i requisiti prescritti per il soggetto gestore (articolo 353) sono applicati anche alle scuole non paritarie.

Sono abrogati altresì, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, gli articoli 156-159 e 161 del R.D. 1297/1928[11], relativi alle cosidette scuole “a sgravio”, scuole elementari gestite direttamente da un ente, che, sulla base di alcuni requisiti (gratuità, idoneità delle sedi, titoli professionali dei docenti), riceve un contributo dallo Stato o dal Comune previo stipula di apposita convenzione. L’articolo 160 del citato R.D., relativo alle modalità di disdetta delle convenzione, continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie.

Viene infine soppresso il più volte citato articolo 1, comma 7, secondo periodo, della legge 62/2000; recante prescrizione di un provvedimento (nella forma di decreto del ministro) che realizzasse il definitivo superamento delle disposizioni del T.U. sulle scuole non statali.

L’articolo reca infine (comma 8) una clausola di invarianza di spesa.

Si ricorda, per completezza di informazione, che le disposizioni recate dall’articolo 1-bis del DL 250/2005 sono state oggetto di vivace dibattito parlamentare; con riferimento a tale articolo è stata inoltre presentata sul ddl di conversione del DL una questione pregiudiziale[12], a firma dell’on. Grignaffini ed altri.

La questione pregiudiziale adduceva le seguenti motivazioni:

· l’1-bis, introdotto dal Senato nel provvedimento, reca norme di dettaglio sulle modalità di erogazione dei contributi alle scuole paritarie in contrasto con l’articolo 117, terzo e sesto comma, della Costituzione poiché, come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 423 del 29 dicembre 2004, le funzioni amministrative relative ai contributi alle scuole non statali rientrano nell’ambito della competenza regionale, essendo riconducibili alla materia dell’istruzione attribuita alla competenza legislativa concorrente e dunque spettando allo Stato soltanto la disciplina delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni;

· lo stesso articolo 1-bis, ai commi 4 e 5, nel dettare le disposizioni relative alle scuole non paritarie viene meno al principio della «presa d’atto» in vigore per le scuole secondarie private, già richiamato a suo tempo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 4 giugno 1958, interpretativa dell’articolo 33 della Costituzione;

· il comma 6 dell’art.1-bis prevede che le scuole elementari parificate possano avere un trattamento economico superiore all’attuale, con conseguente incremento dei finanziamenti statali, senza disporre alcuna copertura finanziaria, in contrasto con l’articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

· nell’articolo 1-bis non sono menzionati i doveri nei confronti dell’utenza, si trasforma così il contributo per l’assolvimento di un servizio a determinate condizioni in un finanziamento diretto, in quanto tale ancora in contrasto con l’articolo 33 della Costituzione.

Nella seduta del 31 gennaio 2006 si è svolto nell’Assemblea della Camera dei deputati il dibattito sulla questione pregiudiziale che è stata poi respinta.

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[1] . Legge 10 marzo 2000 n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione.

[2] Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” Parte II-Ordinamento scolastico-; titolo VIII- Istruzione non statale; capi I, II e III, concernenti rispettivamente scuola materna, istruzione elementare e secondaria.

[3] Il MIUR ha trasmesso alle Camere la Relazione sullo stato di attuazione della legge 10 marzo 2000 n.62 recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione (DOC XXVII, n.13,- annunciato all’ Assemblea della Camera il 6 aprile 2004 ).La relazione precisa (pag. 31) che al 30 giugno 2003 la percentuale delle scuole paritarie ammontava all’82% delle scuole non statali.

[4] Senato,, Commissione Istruzione, seduta del 15 dicembre 2005.

[5] Come si evince dalla Relazione sullo stato di attuazione della legge 10 marzo 2000 n.62 (DOC XXVII, n. 13, pag. 56) la forma del regolamento di delegificazione era stata individuata dal MIUR di concerto con la Presidenza del Consiglio interpellata (con nota ministeriale 12 febbraio 2004) in ordine alle difficoltà applicative dell’art.1, co.7, della legge 62/2000, sotto il profilo della natura dell’atto richiesto da quest’ultima

[6] Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” (nel prosieguo: “T.U.”): Parte II-Ordinamento scolastico-; titolo VIII- Istruzione non statale; capi I, II e III, concernenti rispettivamente scuola materna, istruzione elementare e secondaria.

[7] Ora denominate scuole primarie ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 recante Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Ai sensi del T.U., le scuole elementari non statali si dividono in scuole parificate, scuole sussidiate e scuole private autorizzate (art. 343 del T.U.). Le scuole sussidiate sono quelle gestite da privati, enti o associazioni, mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato nei luoghi dove non esistano scuole statali o parificate. Le scuole private autorizzate (art. 349 del T.U.) sono gestite da privati con l’autorizzazione del direttore didattico, secondo modalità stabilite da regolamento governativo. E’ previsto (art. 350 del T.U.) l’obbligo di adeguarsi, in linea di massima, all’ordinamento della scuola elementare statale.

[8] Attualmente, ai sensi dell’art.8 (Uffici scolastici regionali) del D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) l’articolazione periferica del ministero è costituita dagli uffici scolastici regionali (aventi sede nel capoluogo di regione) ai quali sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell’amministrazione, fatte salve le competenze riconosciute delle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti. L’ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine operano a livello provinciale e/o subprovinciale i centri servizi amministrativi.

[9] Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 53/2003. Il decreto definisce il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; a tal fine l’obbligo scolastico è ridefinito e ampliato per una durata minima di 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi comprese le scuole paritarie, anche attraverso l’apprendistato. E’ prevista la possibilità di assolvere al diritto-dovere anche privatamente, come stabilito dall’articolo 111 del TU sull’istruzione con riferimento all’obbligo scolastico. La fruizione del diritto, di cui si ribadisce la connotazione di dovere sociale, esteso anche ai minori stranieri, è gratuita. E’ inoltre garantita l’integrazione delle persone in situazione di handicap.

[10] Legge 23 agosto 1988, n. 400.

[11] Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, Approvazione del regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare.

[12] Camera, assemblea, seduta del 30 gennaio 2006

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LE SCUOLE STATALI – FRIULI VENEZIA GIULIA

maximios December 9, 2024

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:

Tutte le domeniche; 1 novembre 2024: Tutti i Santi; 8 dicembre 2024: Immacolata concezione; 25 dicembre 2024: Natale; 26 dicembre 2024: Santo Stefano; 1 gennaio 2025: Capodanno; 6 gennaio 2025: Epifania; 20 aprile 2025: Pasqua; 21 aprile 2025: Lunedì dell’Angelo; 25 aprile 2025: Festa della Liberazione; 1 maggio 2025: Festa del Lavoro; 2 giugno 2025: Festa nazionale della Repubblica;

Festa del Patrono (secondo la normativa vigente).

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LE SCUOLE STATALI – EMILIA ROMAGNA

maximios December 9, 2024

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 26 “DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL’APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA”.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI Art. 1 Principi e finalità 1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge disciplina, in raccordo con le norme della legge 10 marzo 2000, n. 62, gli interventi per il diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. 2. La presente legge si ispira alla finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. 3. La Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni dall’art. 42 del D.P.R. 616/77, promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto. 4. La Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti locali, degli enti di formazione professionale, dell’associazionismo e delle parti sociali. Art. 2 Oggetto 1. Sono oggetto specifico della presente legge le azioni che favoriscono: a) la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come definito dall’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e fatta salva l’applicazione del comma 7 del medesimo articolo, e delle agenzie formative, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie; b) la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell’istruzione e della formazione, anche in riferimento all’educazione degli adulti; c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi; d) il riequilibrio dell’offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l’ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio;

e) il sostegno al successo scolastico e formativo.

TITOLO II – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI Art. 3 Tipologia degli interventi Gli interventi di cui alla presente legge a beneficio dei destinatari di cui agli articoli 5 e 6 sono: a) interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative: 1) fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e delle superiori, ai sensi dell’art. 156, comma 1, del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994, dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi; 2) servizi di mensa; 3) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio; 4) servizi residenziali; 5) sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap; 6) borse di studio; b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa. 2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono a carico del Comune di residenza dell’alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati. 3. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4 e 5 con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche. I Comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali contributi. 4. a) facilitazioni per l’utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio, nonché fruizione di supporti didattici e strumentali per progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali; b) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie; c) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica c) interventi volti ad accrescere la qualità dell’offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra esse, i nidi di infanzia e servizi integrativi e la scuola dell’obbligo; Art. 4 Borse di studio 1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione per tutti gli alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione e per gli allievi dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente, la Regione interviene attraverso l’attribuzione di borse di studio agli allievi meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale. 2. Ai sensi del comma 11 dell’art. 1 della legge n. 62/2000, al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico, le borse di studio, nella misura massima stabilita dalla Giunta regionale e di pari importo, vengono attribuite in via prioritaria, indipendentemente dalla relativa documentazione di spesa, agli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua, determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia superiore a 30 milioni di lire netti (pari a 15.493,71 euro) per un nucleo familiare di tre componenti, aumentabili in relazione alla composizione del nucleo stesso. 3. Per gli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua sia compresa fra il limite stabilito al comma 2 e lire 60 milioni netti (pari a 30.987,41 euro) per un nucleo familiare di tre componenti, aumentabili in relazione alla composizione del nucleo stesso, le borse di studio di pari importo, non superiore alla misura massima prevista al comma 2, sono erogate a sostegno delle spese per l’istruzione. 4. La Giunta regionale con proprio atto individua i beneficiari, l’importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito, che possono essere specificate all’interno dei limiti di cui al comma 3. 5. La Giunta regionale, a garanzia dell’uniformità di trattamento, stabilisce altresì le modalità attraverso le quali le Province, di intesa con i Comuni, provvedono all’assegnazione delle borse di studio, anche avvalendosi della collaborazione delle scuole. Art. 5 Interventi per l’integrazione dei soggetti in situazione di handicap 1. La Regione e gli Enti locali promuovono – nell’ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi – interventi diretti a garantire il diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, nonché di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo. 2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma, stipulati fra Enti locali, organi scolastici ed Aziende Unità sanitarie locali, finalizzati ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati. 3. Nell’ambito degli accordi di programma, in particolare: a) i Comuni provvedono – nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l’Amministrazione scolastica e le Aziende Unità sanitarie locali – agli interventi diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione; b) le Aziende Unità sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione. Art. 6 Destinatari degli interventi 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore: a) dei frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle scuole dell’infanzia; dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze;

dei frequentanti i corsi di formazione professionale, di base e superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente.

TITOLO III – RUOLI E FUNZIONI DEGLI ENTI ISTITUZIONALI E STRUMENTI PER LA CONCERTAZIONE SOCIALE Art. 7 Funzioni della Regione 1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge. A tal fine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, approva gli indirizzi triennali, determinando complessivamente le risorse regionali, che si sommano con quelle dello Stato e degli Enti locali, raccordandone le modalità di impiego, nonché l’eventuale modifica dei limiti di reddito di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 4. 2. Compete altresì alla Regione la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione di contributi a favore degli Enti locali, i cui criteri sono stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1. La Giunta regionale approva, in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1, il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all’art. 3 e le relative modalità di attuazione, anche in relazione ad intese fra Regione, Enti locali e scuole. La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. Art. 8 Funzioni degli Enti locali 1. Gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall’art. 139 del decreto legislativo n. 112/98 nel quadro degli indirizzi triennali di cui al comma 1 dell’art. 7, nonché degli atti di indirizzo di cui al comma 3 dello stesso articolo. 2. Le Province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei Comuni e delle scuole del sistema nazionale di istruzione del territorio di competenza, contenente i progetti e gli interventi di cui alla presente legge e la relativa assegnazione di fondi, nel rispetto degli indirizzi triennali e delle direttive regionali. 3. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull’utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione. Art. 9 Conferenza regionale per il diritto allo studio 1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi di cui alla presente legge e di valutarne l’attuazione, in applicazione del principio di partecipazione di cui all’art. 1, comma 4, è convocata annualmente la Conferenza regionale per il diritto allo studio.

2. Al tale scopo, la Giunta attiva le competenti sedi di concertazione, con particolare riferimento alla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, alla Conferenza permanente per l’istruzione e la formazione ed alla Commissione regionale tripartita, coinvolgendo altresì gli enti di formazione professionale accreditati, le associazioni delle scuole e delle famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale ed il Forum del Terzo settore.

TITOLO IV – NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI Art. 10 Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante l’istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall’art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31. Art. 11 Abrogazioni 1. È abrogata la L.R. 25 maggio 1999, n. 10 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato”. 2. Sono abrogate inoltre le norme incompatibili con la presente legge. Art. 12 Norme transitorie 1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione dei benefici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione degli indirizzi triennali di cui all’articolo 7, comma 1, sono conclusi secondo le procedure delle norme regionali abrogate dall’articolo 11. 2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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SCUOLE STATALI – LOMBARDIA

maximios December 9, 2024

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:

Tutte le domeniche; 1 novembre 2024: Tutti i Santi; 8 dicembre 2024: Immacolata concezione; 25 dicembre 2024: Natale; 26 dicembre 2024: Santo Stefano; 1 gennaio 2025: Capodanno; 6 gennaio 2025: Epifania; 20 aprile 2025: Pasqua; 21 aprile 2025: Lunedì dell’Angelo; 25 aprile 2025: Festa della Liberazione; 1 maggio 2025: Festa del Lavoro; 2 giugno 2025: Festa nazionale della Repubblica;

Festa del Patrono (secondo la normativa vigente).

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LE SCUOLE STATALI – TOSCANA

maximios December 9, 2024

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:

Tutte le domeniche; 1 novembre 2024: Tutti i Santi; 8 dicembre 2024: Immacolata concezione; 25 dicembre 2024: Natale; 26 dicembre 2024: Santo Stefano; 1 gennaio 2025: Capodanno; 6 gennaio 2025: Epifania; 20 aprile 2025: Pasqua; 21 aprile 2025: Lunedì dell’Angelo; 25 aprile 2025: Festa della Liberazione; 1 maggio 2025: Festa del Lavoro; 2 giugno 2025: Festa nazionale della Repubblica;

Festa del Patrono (secondo la normativa vigente).

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LE SCUOLE STATALI – UMBRIA

maximios December 9, 2024

REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16-12-2002 “NORME PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO”.

ARTICOLO 1 (Oggetto)

1. La presente legge detta norme volte ad assicurare l’attuazione del diritto allo studio, attraverso la più efficiente ed efficace organizzazione ed erogazione di servizi e provvidenze, collettive e individuali. ARTICOLO 2 (Finalità) 1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei cittadini al sistema scolastico e formativo, il pieno sviluppo della persona e l’inserimento nella società e nel lavoro, nonché per concorrere alla qualificazione del sistema scolastico e formativo, la Regione promuove ed incentiva anche con risorse economiche, gli interventi dei Comuni, singoli od associati, volti a favorire l’accesso alla scuola materna, a garantire l’attuazione del diritto allo studio nella scuola dell’obbligo e ad assicurare la prosecuzione degli studi o la frequenza di percorsi formativi agli studenti privi di mezzi, agli adulti, ai portatori di handicap, ad alunni in situazione di marginalità o comunque svantaggiati. 2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e in particolare per l’attuazione degli interventi in funzione della qualificazione del sistema scolastico e formativo, i Comuni singoli od associati, curano l’integrazione dei servizi, coordinandosi con gli organismi scolastici e in collegamento con le organizzazioni culturali, sociali ed economiche presenti nel territorio. ARTICOLO 3 (Destinatari) 1. Gli interventi della presente legge sono destinati a coloro che frequentano: a) scuole del sistema nazionale di istruzione; b) corsi di formazione professionale, di base e superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente; c) corsi per adulti che comportano il conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze. ARTICOLO 4 (Funzioni e compiti della Regione) 1. La Regione concorre alla realizzazione delle finalità di cui all’articolo 2 attraverso: a) l’emanazione di criteri e di indirizzi programmatici; b) la promozione di iniziative per la realizzazione e la diffusione di studi, documentazioni e ricerche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge; c) la promozione di iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, di attività specifiche volte a raggiungere obiettivi finalizzati anche allo studio di problematiche emergenti; d) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti di sperimentazione e di integrazione didattica in ambito internazionale con particolare riferimento all’Unione Europea per l’educazione alla cittadinanza europea. e) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti generali a carattere regionale, o particolarmente significativi, coinvolgenti le scuole e la realtà territoriale, favorendo ogni forma associativa per la più efficace realizzazione dei progetti stessi; f) l’individuazione di criteri per la qualificazione delle sedi e strutture scolastiche, in funzione di una fruizione polivalente o polifunzionale sia delle attività didattiche che sociali. ARTICOLO 5 (Funzioni e compiti di Province e Comuni) 1. Le Province e i Comuni, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, nel rispetto dell’articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le seguenti funzioni, realizzando: a) interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza delle attività scolastiche e formative, quali: 1. sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio; 2. servizi di trasporto, anche mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria e relativo accompagnamento, laddove necessario; 3. servizi di mensa, erogati anche in forma indiretta tramite convenzioni, garantendone la qualità anche ai fini di una corretta educazione alimentare. Nelle scuole del sistema nazionale di istruzione in cui funziona il servizio mensa, i Comuni possono costituire e regolamentare un organismo di gestione, di concerto con gli organi collegiali delle scuole interessate; 4. fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, ai sensi dell’articolo 156, comma 1 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297 e dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi; 5. erogazione di borse di studio, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62; 6. assunzione totale o parziale delle rette per il servizio di convitto o semiconvitto a favore di studenti in condizioni disagiate che frequentino istituzioni scolastiche distanti dalla propria abitazione; b) interventi volti a favorire l’integrazione e la socializzazione, nelle strutture scolastiche e formative, dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo o apprendimento; c) interventi volti a favorire l’integrazione e a facilitare il processo di apprendimento degli alunni stranieri; d) interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico e formativo e a migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa, con particolare riferimento a: 1. facilitazione per l’utilizzo a fini didattico-educativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio; 2. sostegno di progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, anche attraverso la messa a disposizione di supporti didattici e strumentali; 3. sostegno ad iniziative attivate in raccordo tra le scuole e gli enti locali per il miglioramento e la qualificazione dell’accoglienza degli alunni al di fuori dell’orario scolastico; e) interventi tesi a favorire la riorganizzazione della rete scolastica, attraverso azioni di sostegno didattiche, culturali ed organizzative, nonché la partecipazione negli organismi collegiali della scuola; f) interventi volti ad accrescere la qualità dell’offerta educativa nelle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione, compresi i progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo con i servizi di asilo nido e collaterali, nonché con la scuola dell’obbligo; g) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica; h) iniziative volte a favorire il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, al fine di favorire lo sviluppo locale e in coerenza con la programmazione regionale. 2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), numeri da 1 a 6, sono a carico del Comune di residenza dell’alunno, fatti salvi accordi diversi fra gli enti locali territoriali interessati. ARTICOLO 6 (Integrazione di soggetti in situazione di handicap) 1. La Regione e gli enti locali territoriali promuovono, nell’ambito delle rispettive competenze e in conformità alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi, interventi diretti a garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, rimuovendo gli ostacoli al loro percorso educativo e formativo. 2. Per l’attuazione degli interventi vengono adottati accordi di programma fra enti locali territoriali, istituzioni scolastiche e aziende sanitarie locali, finalizzati a una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da soggetti pubblici e privati. 3. Nell’ambito degli accordi di programma, in particolare: a) i Comuni, singoli o associati e le Province, in relazione alle rispettive competenze, provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo-formativo individualizzato predisposto con l’amministrazione scolastica e le aziende sanitarie locali, agli interventi diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo, attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di servizi di assistenza specialistica volti a favorire e sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione; b) le aziende sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo-formativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio – assistenziale impegnato nel processo di integrazione; c) la scuola provvede a formulare programmi operativi formativi ed a gestire il piano educativo-formativo individualizzato assicurando altresì l’armonizzazione dei diversi interventi nel rispetto dei ruoli e delle competenze demandate a ciascun soggetto istituzionale. ARTICOLO 7 (Piano triennale) 1. La Giunta regionale, adotta ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, tenuto conto delle indicazioni degli organismi collegiali scolastici, il piano triennale per il diritto allo studio e lo trasmette al Consiglio regionale, per l’approvazione. 2. Il piano triennale, con riferimento agli interventi dell’articolo 4, determina gli obiettivi generali da conseguire, le priorità, definisce i progetti di interesse regionale, unitamente ai relativi piani finanziari. 3. Il piano triennale stabilisce i criteri per la selezione dei progetti particolarmente significativi, coinvolgenti le scuole e la realtà territoriale, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), le modalità per la loro presentazione e verifica. 4. Il piano triennale contiene in particolare: a) gli indirizzi rivolti alle Province e ai Comuni ai fini del conseguimento degli obiettivi programmati; b) i mezzi e le risorse destinati dalla Regione per il perseguimento degli obiettivi programmati; c) i parametri e gli indirizzi in base ai quali la Giunta regionale adotta il programma annuale di cui all’articolo 8. 5. Il piano triennale resta in vigore fino alla approvazione del successivo. ARTICOLO 8 (Programma annuale) 1. La Giunta regionale, in applicazione degli indirizzi e dei parametri indicati nel piano triennale, entro il 30 luglio di ogni anno, adotta il programma annuale di interventi finanziari relativi all’anno scolastico successivo. 2. Il programma annuale stabilisce, in particolare, l’entità delle risorse regionali da assegnare: a) per l’attuazione di servizi a sostegno della frequenza scolastica, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a); b) per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e). ARTICOLO 9 (Contribuzione degli utenti agli oneri dei servizi. Esoneri) 1. Gli utenti concorrono agli oneri dei servizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) in maniera differenziata secondo fasce di reddito. I Comuni individuano le fasce di reddito cui rapportare tale partecipazione. 2. Sono esonerati da ogni contribuzione i frequentanti la scuola del sistema nazionale di istruzione che versano in condizioni di particolare disagio economico. ARTICOLO 10 (Assistenza socio-sanitaria) 1. I Comuni definiscono, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, gli interventi di assistenza sociale, medico-psico-pedagogica e di assistenza ai minori disabili psico-fisici, in ogni ordine e grado di scuola, da attuare direttamente o anche tramite il servizio ASL, secondo quanto disposto dalle leggi in materia di sanità e assistenza. 2. Le modalità di attuazione del servizio di cui al comma 1 sono regolate da appositi protocolli d’intesa. ARTICOLO 11 (Abrogazione) 1. La legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 è abrogata. ARTICOLO 12 (Norme finali e transitorie) 1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della legge abrogata dall’art. 11, comma 1. 2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva il primo piano triennale per il diritto allo studio. 3. Entro tre mesi dall’approvazione del piano di cui al comma 2 la Giunta regionale adotta il programma annuale per l’anno scolastico successivo. 4. Il Consiglio regionale, nelle more della adozione del piano di cui al comma 2, approva, per l’anno 2003, un piano di interventi con i criteri e le procedure deliberate per il piano del diritto allo studio 2002. ARTICOLO 13 (Norma finanziaria) 1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla legge si fa fronte per l’anno 2002 con le risorse disponibili previste per la legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 nella unità previsionale di base 10.1.001 denominata “Interventi per il diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione prescolastica, primaria e secondaria”. 2. Per gli anni 2003 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità. 3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell’Umbria.

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