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LE SCUOLE STATALI – SARDEGNA

maximios December 9, 2024

REGIONE SARDEGNA
LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1984, N. 31 “NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO E SULL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELEGATE”. TITOLO I (FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA LEGGE)

Art.1 Finalità e obiettivi Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, dell’articolo 5 dello Statuto e della norma prevista nel Capo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, la Regione, i Comuni e i Consorzi di Comuni promuovono e attuano gli interventi e i servizi previsti dalla presente legge in modo da perseguire le seguenti finalità : a) generalizzare la frequenza della scuola materna; b) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e quelli derivanti da stati invalidanti e inabilitanti che possono determinare l’evasione dell’obbligo scolastico o ne rendono eccessivamente oneroso l’assolvimento; c) favorire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche; d) favorire l’ inserimento scolastico dei figli degli emigrati; e) promuovere e sostenere lo sviluppo della scuola a pieno tempo, a tempo prolungato, e delle attività di integrazione e di sostegno, anche nei mesi estivi, attraverso la predisposizione di strutture e di servizi collettivi atti a rendere pienamente operante l’agibilità e la funzionalità educativa delle scuole; f) favorire – al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e all’apprendimento – lo sviluppo delle iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, di programmazione educativa, anche in collaborazione con l’IRRSAE, in attesa dell’emanazione di apposita normativa regionale; g) assicurare il compimento dell’obbligo scolastico da parte degli adulti e l’accesso alla scuola da parte dei lavoratori, favorire ogni altra iniziativa di promozione educativa e culturale, nel quadro di un sistema regionale di educazione permanente. I Comuni, o i Consorzi di Comuni, nel quadro delle direttive generali indicate dal programma regionale di cui al successivo articolo 14, stabiliscono le modalità ed i criteri per l’attuazione degli interventi, coordinandoli ed integrandoli con quelli dello Stato e degli altri enti. La Regione, nel perseguire queste finalità , promuove il coordinamento dei servizi per il diritto allo studio con i servizi sanitari, sportivi, ricreativi, turistici, sociali, assistenziali e con le attività integrative della scuola e con la valorizzazione del ruolo propositivo e programmatorio degli organi collegiali della scuola di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni. TITOLO II (TIPOLOGIA E DESTINATARI DEGLI INTERVENTI) Art.2 Scuola materna Nel settore della scuola materna i Comuni, o i Consorzi di Comuni sentiti gli organi collegiali della scuola, attuano i seguenti interventi: a) servizio di trasporto e relativi oneri assicurativi; b) servizio di mensa; c) acquisto di materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature; d) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 (comma 1, lettera a). Per garantire nelle scuole materne private l’attuazione dei servizi, di cui al primo comma, e la parità di trattamento a tutti gli utenti, i Comuni o i Consorzi di Comuni devono stipulare con le scuole o con gli enti gestori, che ne facciano richiesta, apposite convenzioni. Gli enti gestori presentano ai Comuni o al Consorzio di Comuni, con cui sono convenzionati, un rendiconto relativo all’utilizzazione dei contributi e delle rette percepite al termine di ogni anno. La Regione emanerà apposite direttive alle quali i Comuni dovranno ispirarsi nella stipula della convenzione. Art.3 – Interventi straordinari regionali per la scuola materna In considerazione del grave indice di carenza di strutture pubbliche adeguate, al fine di garantire ed estendere l’esercizio del diritto allo studio e in attuazione delle finalità indicate nell’articolo 1, la Regione, sulla base del programma annuale degli interventi per il diritto allo studio da sottoporre al parere della competente Commissione consiliare entro il 31 marzo di ogni anno, eroga contributi alle scuole materne nel limite del 75 per cento e nei limiti degli stanziamenti regionali, per: a) la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè il riattamento eventuale degli immobili, sentito il parere delle amministrazioni comunali sedi della scuola; b) gli arredamenti e le attrezzaure d’uso; c) le spese di gestione. Sono escluse dalla erogazione dei contributi le spese che per legge sono di competenza dello Stato. Art.4 Edifici scolastici ESMAS. La Regione con successiva legge regionale regolarmenterà il regime di proprietà degli edifici scolastici, costruiti con fondi pubblici e attualmente affidati alla gestione dell’ESMAS. Art.5 Rappresentanti della Regione negli organi dell’ESMAS Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della pubblica istruzione, sentito il parere della competente Commissione consiliare, designa al Ministro della pubblica istruzione, un rappresentante dell’Amministrazione regionale, da chiamare a far parte del Consiglio di amministrazione dell’ESMAS ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 6, della legge 1º giugno 1942, n. 901, e un altro rappresentante da chiamare a far parte del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 10 della medesima legge 1º giugno 1942, n. 901. Art.6 Scuola dell’obbligo Nel settore della scuola dell’obbligo, ivi compresi i corsi per adulti, i Comuni o i Consorzi di Comuni, sentiti gli organi collegiali, attuano i seguenti interventi: a) servizio di trasporto, da realizzarsi sia mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria sia mediante l’eventuale acquisto degli appositi mezzi e la loro gestione. I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche quando gli alunni debbano partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche o alle attività ricreative o sportive connesse con la programmazione scolastica; possono essere altresì utilizzati, purchè le norme sulla circolazione stradale lo consentano, per il trasporto di alunni frequentanti scuole anche di grado diverso; b) servizio di mensa, al fine di favorire le iniziative di sperimentazione di tempo pieno e di tempo prolungato; c) forniture gratuite dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari secondo le modalità per l’acquisto e per la distribuzione determinate dai Comuni; d) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per l’acquisizione di pubblicazioni, di quotidiani e di periodici, attinenti alla realtà della Sardegna – con precisi riferimenti alla storia civile, politica, economica, letteraria e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del popolo sardo – per le biblioteche di classe, di circolo e di istituto e di attrezzature e materiale didattico di uso collettivo; e) fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo, pubblicazioni didattiche, attinenti alla realtà della Sardegna – con precisi riferimenti alla storia civile, politica, economica, letteraraia e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del popolo sardo – e di materiale didattico ad uso individuale a favore degli studenti della scuola dell’obbligo capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche; f) organizzazione o erogazione di mezzi finanziari per le visite didattiche e d’istruzione nell’ambito della programmazione educativa di circolo o di istituto; g) erogazione di mezzi finanziari per le attività integrative, di sostegno, di sperimentazione, di tempo pieno e di tempo prolungato; h) erogazione di mezzi finanziari per l’integrazione dei servizi socio – psico – pedagogici, di medicina scolastica e per l’inserimento dei soggetti colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. Gli interventi per l’integrazione dei servizi di medicina scolastica e medico – socio – psico – pedagogici, per gli aspetti di assistenza medico psichica, sono attuati d’intesa con le competenti autorità scolastiche e le Unità sanitarie locali; i) provvidenze e contributi anche per posti gratuiti e semigratuiti in convitti o pensionati per alunni che, in carenza di altre forme di assistenza ed in presenza di particolari motivi di ordine sociale ed economico, non possano assolvere l’obbligo scolastico nel proprio ambiente; l) servizi ed iniziative volte a prevenire e combattere il diffondersi dell’uso della droga e a rimuovere le cause di devianza e di disadattamento sociale; m) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1. Art.7 Scuola secondaria superiore Nel settore dell’istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i conservatori musicali ed i corsi per adulti, i Comuni o i Consorzi di Comuni, sentiti gli organi collegiali, attuano i seguenti interventi: a) servizi di trasporto. I servizi di trasporto consistono: – in facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria; – nella istituzione, in mancanza o carenza dei mezzi di linea ordinaria, di appositi servizi gestiti direttamente dai Comuni o dai Consorzi di enti locali; – in altre forme di facilitazioni e di servizi, anche privati, sostitutivi di quelli pubblici mancanti o carenti. Per l’organizzazione dei suddetti servizi, dovrà essere previsto anche l’utilizzo, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, di mezzi di trasporto di istituti scolastici, nonchè l’impiego degli stessi per l’attuazione della normale attività didattica; b) servizi di mensa. Il servizio di mensa sarà organizzato dai Comuni a favore degli studenti che si trovino in condizioni di difficoltà per il rientro nella propria abitazione a causa della distanza, della incongruità degli orari dei mezzi pubblici o a causa di esigenze scolastiche, ed altresì a beneficio di quegli studenti che, per comprovate ragioni, siano costretti a soggiornare normalmente nella sede della scuola. Esso consiste: – nell’istituzione o nell’utilizzazione di mense collettive; – nella predisposizione di altri interventi sostitutivi; c) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per l’acquisizione di pubblicazioni, di quotidiani e di periodici, attinenti alla realtà della Sardegna – con precisi riferimenti alla storia civile, politica, economica, letteraria e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del popolo sardo – per biblioteche di classe e di istituto, di attrezzature, di materiale didattico di uso collettivo; d) fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo, di pubblicazioni didattiche, attinenti alla realtà della Sardegna – con precisi riferimenti alla storia civile, politica, economica, letteraria e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del popolo sardo – di materiale didattico ad uso individuale, a favore di studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche; e) organizzazione o erogazione di mezzi finanziari per attività didattiche, integrative, di sostegno e di sperimentazione e per viaggi di istruzione nell’ambito della programmazione educativa d’istituto; f) erogazione di mezzi finanziari per l’integrazione dei servizi socio – psico – pedagogici, di medicina scolastica e per l’inserimento dei soggetti colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. Gli interventi per l’integrazione dei servizi di medicina scolastica e medico – socio – psico – pedagogici, per gli aspetti di assistenza medico psichica, sono attuati d’intesa con le competenti autorità scolastiche e le Unità sanitarie locali; g) servizi e iniziative volte a prevenire e combattere il diffondersi dell’uso della droga e a rimuovere le cause di devianza e di disadattamento sociale; h) istituzione di assegni di studio o erogazione di contributi per posti gratuiti o semigratuiti in pensionati o convitti a favore degli studenti residenti nel proprio territorio; i) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1. Art.8 Servizio di mensa per il personale Nelle scuole materne e dell’obbligo nelle quali si realizzano esperienze di tempo pieno, di tempo prolungato, o di attività integrative, il personale interessato può fruire, a prezzo agevolato, del servizio di mensa insieme agli alunni. Possono, altresì , usufruire del servizio di mensa a prezzo agevolato gli Istitutori ed il personale ausiliario dei convitti annessi agli Istituti professionali di Stato, ove non previsto dal loro rapporto di lavoro. L’entità della contribuzione sarà stabilita dal Consiglio di istituto per il personale dei convitti, dal Comune per quello delle altre scuole. Art.9 Attuazione dei servizi I servizi e gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati e gestiti dai Comuni o dai Consorzi di Comuni, relativamente alle competenze attribuite ai Comuni o Consorzi di Comuni dal successivo Titolo III della presente legge, direttamente oppure indirettamente tramite appalto o convenzione. Nell’affidamento della gestione deve essere data la preferenza alla scuola. All’attuazione dei servizi predetti partecipano, per gli opportuni controlli, gli organismi scolastici e collegiali. Art.10 Contributi degli utenti I destinatari degli interventi di cui all’articolo 2, lettere a) e b), all’articolo 6, lettere a) e b), e all’articolo 7, lettere a) e b), usufruiscono degli interventi stessi contribuendo alla copertura finanziaria dei relativi costi con una quota determinata dai Comuni o dai Consorzi di Comuni, in base alle loro condizioni economiche. In attuazione della lettera b) e della lettera c) dell’articolo 1, sulla base della programmazione e delle direttive regionali, sono esonerati da ogni contribuzione gli studenti capaci e meritevoli, in disagiate condizioni economiche, della scuola materna, dell’obbligo e della secondaria superiore. TITOLO III – (COMPETENZE DEI COMUNI) Art.11 Competenze dei Comuni I Comuni o i Consorzi di Comuni, sulla base della programmazione e delle direttive regionali: a) determinano le fasce di reddito cui rapportare la contribuzione degli utenti, di cui al precedente articolo 10, per i servizi di trasporto, di mensa e per quelli convittuali; b) stabiliscono modalità e criteri per l’ammissione a convitti; c) attuano gli interventi di cui al successivo articolo 12; d) concorrono, in forma singola o associata, alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica erogando contributi diretti a sostenere la scuola a tempo pieno, a tempo prolungato e le diverse attività di sperimentazione, di integrazione e di sostegno; e) decidono, sentito il Consiglio scolastico distrettuale, le forme e i modi di partecipazione democratica alla organizzazione dei servizi di propria competenza, assicurando il concorso degli organi collegiali della scuola; f) promuovono ed attuano, oltre agli interventi di cui ai precedenti articoli, sentiti gli organi collegiali della scuola e in raccordo con i servizi sociali e sanitari, iniziative di assistenza scolastica individualizzata, anche mediante la concessione di mezzi finanziari alla famiglia, al fine di consentire la frequenza e l’apprendimento scolastico degli alunni minorati fisici e psichici; g) promuovono ed incentivano, su parere del competente consiglio di circolo o d’Istituto, l’attuazione di particolari attività di sostegno didattico ed educativo atte ad agevolare l’inserimento scolastico dei figli degli emigrati, rientrati in Sardegna; h) provvedono, anche avvalendosi degli appositi finanziamenti regionali, al riattamento e alla manutenzione delle strutture degli Istituti professionali di Stato, nonchè dei convitti annessi. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge, per l’attuazione dei servizi destinati agli alunni che frequentano le scuole materne, dell’obbligo e gli istituti di istruzione secondaria superiore situati nei rispettivi territori. Le funzioni concernenti il trasporto degli alunni delle scuole materne, dell’obbligo e della scuola secondaria superiore, e l’erogazione degli assegni di studio vengono esercitate dai Comuni, singoli o associati, nel cui territorio risiedono gli alunni stessi. Art.12 Interventi per studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche Al fine di consentire agli studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche il proseguimento degli studi oltre la scuola dell’obbligo, i Comuni attuano gratuitamente in loro favore gli interventi di cui all’articolo 7, lettere a), b) e d). In mancanza di istituti raggiungibili quotidianamente dalla residenza dello studente senza eccessivo disagio, i Comuni possono intervenire con contributi anche per posti gratuiti o semigratuiti in pensionati, convitti, ad eccezione di quelli annessi agli Istituti professionali di Stato, o con altri interventi individuali sostitutivi. I benefici previsti dai due precedenti commi vengono attribuiti per concorso. I benefici vengono attribuiti per l’intera durata dell’anno scolastico e confermati per gli anni successivi del corso di studio ove sia conseguita la promozione alla classe superiore o permanga la condizione di disagio economico; in casi eccezionali, motivati o documentati, i benefici possono essere confermati anche in difetto della promozione alla classe superiore. I Comuni possono altresì istituire assegni di studio a favore degli studenti residenti nel proprio territorio, iscritti a scuole secondarie di secondo grado. I Comuni stabiliscono, sulla base della programmazione e delle direttive regionali, il numero degli assegni di studio da mettere a concorso, il loro importo, le modalità di assegnazione ed i criteri di valutazione dei titoli, i quali devono tener conto delle condizioni economiche e sociali delle famiglie e del merito scolastico. L’assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, col posto gratuito in convitto, nonchè con altri benefici previsti dalla presente legge. All’alunno è data facoltà di opzione. TITOLO IV (COMPETENZE DELLA REGIONE) Art.13 Competenze della Regione La Regione: a) predispone il piano pluriennale del diritto allo studio e il relativo programma annuale degli interventi di cui al successivo articolo 14; b) impartisce le direttive per l’attuazione degli interventi; c) eroga ai Comuni o ai Consorzi di Comuni i finanziamenti per l’attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 6 e 7 nonchè i finanziamenti per gli interventi imprevisti o aggiuntivi di cui agli articoli 14, secondo e terzo comma, e 15, terzo comma; d) attua il collegamento informativo e conoscitivo permanente con i distretti scolastici e con gli organi collegiali della scuola; promuove ricerche ed indagini sulle problematiche della scuola in Sardegna e ne cura la pubblicazione e la diffusione; e) promuove altresì incontri di studio, convegni e congressi. A tal fine la Regione si avvale anche degli istituti di ricerca di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, e successivi decreti delegati; e) promuove la realizzazione di un quadro informativo, con particolare riferimento ai servizi di orientamento scolastico, nel rispetto delle funzioni attribuite in materia ai distretti scolastici ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979. In attesa di apposita normativa la Regione eroga agli stessi distretti contributi per lo svolgimento di iniziative di informazione e orientamento; f) favorisce e finanzia idonee forme di assicurazione degli alunni e del personale docente, ausiliario e di vigilanza delle scuole materne, dell’obbligo e secondarie superiori per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche ed extrascolastiche; g) eroga contributi agli Istituti professionali di Stato, con annesso convitto, per l’assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti agli alunni che li frequentano, nonchè contributi per l’acquisto di suppellettili necessarie per il loro funzionamento; h) eroga contributi agli Istituti professionali di Stato per l’acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche nonchè per la gestione di mezzi di trasporto per sopralluoghi didattici ed aziendali; i) effettua gli interventi di cui all’articolo 3; l) le eroga finanziamenti straordinari ai Comuni per il riattamento e la manutenzione straordinaria delle strutture degli Istituti professionali di Stato, nonchè dei convitti annessi. La competenza in materia di turismo scolastico di cui all’articolo 1, lettera a), della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, è attribuita all’Assessorato regionale della pubblica istruzione, informazione, spettacolo e sport. TITOLO V (PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI) Art.14 Programmazione regionale Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, in coerenza con le previsioni del piano regionale di sviluppo, il piano pluriennale per il diritto allo studio. Per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale esso assume come riferimento il quadro delle risorse che il bilancio pluriennale rappresenta. Il piano indica i criteri per la ripartizione dei finanziamenti, le direttive per lo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento al coordinamento delle attività comunali con gli altri servizi socio – sanitari, tenendo conto delle indicazioni fornite dai Comuni, o dai Consorzi di Comuni, dai consigli scolastici distrettuali e provinciali, nonchè delle esigenze di zone particolarmente depresse dal punto di vista economico e culturale. La Giunta regionale approva, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 31 marzo di ogni anno, il programma degli interventi per il diritto allo studio relativo all’anno scolastico successivo. Il programma indica gli obiettivi prioritari da realizzare e le direttive da impartire agli enti locali; definisce gli interventi gestiti direttamente dalla Regione, determina l’ammontare del finanziamento per ciascun Comune e dei finanziamenti straordinari di cui all’articolo 3, nonchè l’entità dei finanziamenti destinati a soddisfare eventuali esigenze impreviste. I finanziamenti per esigenze impreviste non devono superare il 5 per cento dello stanziamento annuale complessivo, destinato agli enti locali o ai Consorzi di enti locali, e sono attribuiti, sentita la competente Commissione consiliare, all’inizio dell’anno scolastico. La Giunta regionale è , comunque, autorizzata ad erogare entro il 15 giugno di ogni anno, un acconto sui finanziamenti regionali destinati alle attività previste della presente legge per un ammontare pari alla metà della somma già assegnata per ciascun Comune nell’anno scolastico precedente. Art.15 Programmazione dei Comuni I Comuni, o i Consorzi di Comuni, deliberano, entro il mese di giugno, il programma annuale di interventi per l’attuazione del diritto allo studio coordinando con le proprie risorse i finanziamenti regionali e tenendo conto delle indicazioni degli organi collegiali e delle proposte formulate dai distretti scolastici in base all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 418. I Comuni decidono, nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale, le modalità di realizzazione e di coordinamento dei servizi. I Comuni che gestiscono i servizi di cui alla presente legge, in forma associata, ricevono, sulla base di documentate richieste, un incentivo finanziario non superiore alla misura del 5 per cento rispetto all’ammontare del finanziamento ordinario loro attribuito nel corso dell’anno precedente. I Comuni, o i Consorzi di Comuni, sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione contenente i dati essenziali relativi alla condizione della scuole nell’ambito del loro territorio e il consuntivo sull’attività svolta, sui costi sostenuti e sui risultati conseguiti nell’anno scolastico precedente. Copia della relazione è trasmessa ai consigli scolastici distrettuali e provinciali. TITOLO VI (NORME FINANZIARIE) Art.16 Ripartizione dei finanziamenti Allo scuola dell’obbligo è assicurato un finanziamento non inferiore al 45 per cento dello stanziamento complessivo per i diversi settori di intervento. Nel riparto dei fondo l’Assessore regionale della pubblica istruzione riserva, come previsto dal secondo comma del precedente articolo 14, una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento annuale complessivo destinato ai Comuni, o ai Consorzi di Comuni. Art.17 Norma finanziaria – omissis TITOLO VII (NORME FINALI E TRANSITORIE) Art.18 Somme non utilizzate Le somme dell’assegnazione annua ai Comuni, o ai Consorzi di Comuni, che non sia stato possibile utilizzare e i relativi interessi maturati sulla stessa assegnazione, saranno destinati dagli stessi per le medesime finalità , per far fronte alle spese dell’anno successivo. Art.19 Abrogazione Sono abrogate la legge regionale 23 marzo 1965, n. 6, e la legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26. Gli interventi di cui ai capitoli del bilancio della Regione per il 1984 corrispondenti ai capitoli 11012, 11013, 11025 e 11026 del bilancio della Regione per il 1983, che con la presente legge vengono soppressi, verranno regolamentati con la legge finanziaria. Art. 20 Somme residuate Le somme eventualmente residuate da erogazioni effettuate in esercizi precedenti ai sensi della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, e i relativi interessi maturati sulle stesse somme, possono essere utilizzati per le stesse finalità per far fronte alle spese dell’anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le somme residuate devono essere impegnate dal Comune con formale atto deliberativo entro il 30 novembre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Di esse dovrà essere data comunicazione alla Regione e dovrà essere presentato un consuntivo sulla utilizzazione. Art.21 Prima applicazione della legge Il programma di cui al secondo comma dell’articolo 14, limitatamente al primo anno scolastico successivo alla entrata in vigore della presente legge, sarà formulato sui dati trasmessi dai Comuni. A tal fine le Amministrazioni comunali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a comunicare all’Assessorato regionale della pubblica istruzione i dati sui trasporti degli alunni, sulla popolazione scolastica, sugli abitanti residenti nel proprio territorio, nonchè tutte le indicazioni relative ai turni scolastici, alla sperimentazione, al tempo pieno, al tempo prolungato e alle attività di integrazione e di sostegno attuate nelle scuole esistenti nel Comune.

Art.22 La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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LE SCUOLE STATALI – CAMPANIA

maximios December 9, 2024

Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 1 / 6

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005

LEGGE REGIONALE N. 4 dell’1 Febbraio 2005 “NORME REGIONALI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1 Principi 1. La regione Campania riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e che si rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne l’organizzazione e l’efficienza, per ottimizzare l’utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l’accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale. 2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 la regione Campania promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà. 3. Le azioni di cui al comma 2 sono programmate in un quadro complessivo che, a partire dalle realtà scolastiche, educative e formative esistenti sul territorio, facenti parte del sistema pubblico della scuola statale, locale, paritaria e pubblico-privato della formazione professionale, è volto a potenziarne l’integrazione e a valorizzarne le specificità. Articolo 2 Oggetto 1. Costituiscono oggetto della presente legge le azioni volte a: a) realizzare gli interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione perseguendo anche la generalizzazione del servizio pubblico della scuola dell’infanzia in modo da consentire la frequenza effettiva di tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni; b) riequilibrare l’offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l’ubicazione dei servizi è fonte di particolare disagio per gli utenti; c) combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo, anche mediante una articolazione e individualizzazione dei percorsi; d) favorire l’esercizio del diritto allo studio e la piena integrazione degli immigrati; e) rimuovere, anche mediante interventi economici diretti ai nuclei familiari con reddito più basso, gli ostacoli che si frappongono ai percorsi formativi e alla crescita culturale; f) promuovere la qualità degli apprendimenti attraverso azioni di sostegno indirizzate alle zone dell’eccellenza e del disagio; g) promuovere e sostenere progetti di qualificazione dell’offerta formativa ed educativa che prevedono percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della legalità, della pace e del rispetto della dignità e dei diritti umani; Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 2 / 6 h) promuovere e sostenere l’autonomia scolastica e la crescita di un sistema formativo che, nel dialogo/rapporto costante col sistema dell’istruzione, elabori nuovi percorsi di crescita professionale e culturale in raccordo tra le diverse componenti della scuola; i) sostenere l’autonomia scolastica nell’elaborazione di progetti per la scuola dell’obbligo che forniscono efficaci ed innovative risposte alle problematiche del territorio, soprattutto attraverso l’estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l’adozione di modelli organizzativi di natura sperimentale, innovativi e flessibili; l) favorire ed estendere il sistema dell’educazione permanente degli adulti in integrazione con il sistema scolastico e formativo; m) realizzare un coordinamento tra la programmazione degli interventi in materia di istruzione e formazione ed i piani di zona approvati in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328; n) realizzare un coordinamento con le attività culturali e di servizio esistenti sul territorio – cinema, teatri, istituzioni culturali, musei, attività sportive, attività di volontariato e simili – anche mediante il loro inserimento nei progetti formativi; o) a estendere la cultura europea e mediterranea attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici specifici ed alla formazione dei docenti. Articolo 3 Destinatari degli interventi 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dagli enti locali per quanto di rispettiva competenza, in favore: a) degli alunni dell’istruzione, frequentanti scuole sia pubbliche che paritarie, compresi gli alunni delle scuole dell’infanzia; b) degli allievi dei corsi di formazione professionale, di base e superiore, ivi compresa la formazione tecnica superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente; c) dei frequentanti dei corsi per adulti organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze, nonché di formazione continua secondo le direttive indicate dall’Unione europea. 2. I progetti di cui all’articolo 5, comma 3, possono essere predisposti dai comuni, dalle province, dalle scuole, dai soggetti che operano nella formazione professionale e da enti o istituti culturali che prevedano di realizzarli in integrazione con l’istruzione o la formazione professionale. Articolo 4 Soggetti con disabilità 1. La Regione programma interventi diretti a garantire il diritto all’integrazione nel sistema scolastico e formativo, all’educazione, all’istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo. 2. Gli interventi sono attuati dagli enti locali all’interno della rete realizzata con i piani di zona approvati in attuazione della legge n. 328/00, e sono realizzati in raccordo con i servizi scolastici, formativi e pedagogici, con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati. 3. Nell’ambito di appositi accordi di programma di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, sono garantiti dagli enti titolari della relativa competenza: a) gli interventi diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione; Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 3 / 6 b) la certificazione e la definizione del piano educativo individualizzato e le verifiche necessarie al suo aggiornamento anche mediante le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, formativo, educativo, pedagogico e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione. Articolo 5 Tipologie di azioni 1. Le azioni di cui all’articolo 2 si sviluppano attraverso gli interventi di cui al comma 3 in favore di soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 3 e progetti volti a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta di educazione, istruzione e formazione. 2. Tali azioni sono armonizzate con le agevolazioni già previste con la legge 19 febbraio 2004, n. 2, relativa all’istituzione del reddito di cittadinanza. 3. Gli interventi comprendono: a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e delle superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici, speciali sussidi e attrezzature didattiche specifiche per l’handicap; b) servizi di mensa; c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio; d) servizi residenziali; e) sussidi e servizi individualizzati per soggetti con handicap; f) borse di studio; g) la carta studenti per l’accesso facilitato ai canali culturali previsti dell’articolo 2, comma 1, lettera n); h) sostegno e mediatori culturali per favorire l’inserimento scolastico di immigrati e rom; 4. I progetti riguardano: a) l’elaborazione di progetti volti a promuovere il successo scolastico e formativo; b) l’elaborazione di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale; c) la realizzazione di percorsi di educazione degli adulti in integrazione con l’istruzione, la formazione professionale e l’università; d) progetti formativi che comportano la partecipazione delle strutture culturali, scientifiche e sportive esistenti sul territorio; e) progetti formativi mirati all’applicazione dell’innovazione tecnologica alle metodologie di insegnamento-apprendimento, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali e all’informatica; f) progetti volti a garantire l’integrazione tra i servizi sociali e l’istruzione e la formazione; g) progetti volti alla rimotivazione formativa di giovani e adulti; h) progetti di istruzione e formazione volti all’educazione alla legalità, all’intercultura, alla pace, al rispetto della dignità e dei diritti umani e alla crescita della cittadinanza attiva. Articolo 6 Borse di studio 1. La Regione istituisce borse di studio destinate agli alunni dell’istruzione e agli allievi della formazione professionale realizzata da agenzie accreditate che risiedono nella regione, i quali versano in disagiate condizioni economiche. L’attribuzione è fatta in base ai criteri del merito e del rischio di abbandono del sistema formativo. 2. Le borse di studio, nella misura massima stabilita dalla Giunta regionale, anche differenziate per ordine e grado di scuola e istituto frequentato e indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta, sono attribuite prioritariamente agli alunni e agli allievi inclusi nella fascia di reddito determinata a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 4 / 6 3. La Regione attribuisce direttamente ogni anno borse di studio per solo merito eccezionale, dell’importo stabilito con atto della Giunta regionale secondo i criteri individuati dal regolamento regionale. I percettori di tali borse continuano ad usufruirne negli anni successivi, fino al completamento del percorso formativo eventualmente anche universitario, se permangono i requisiti di merito eccezionale. Articolo 7 Attribuzioni regionali 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale, di indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge promuovendo tutte le opportune forme di collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono alla programmazione e alla attuazione degli interventi. 2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la conferenza regione-autonomie locali, approva gli indirizzi triennali, determinando complessivamente le risorse regionali che si sommano con quelle dello Stato e degli enti locali, raccordandone le modalità di impiego. 3. La Regione assicura la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante l’attribuzione delle necessarie risorse agli enti locali che sono sede dell’intervento e che accettano di gestirlo in particolare, la Regione: a) promuove studi e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza delle realtà sociali, socio-educative e delle problematiche connesse; b) attua un sistema informativo e statistico di raccolta, elaborazione e gestione di dati di interesse regionali, necessario per la programmazione, verifica e valutazione degli interventi. 4. La Giunta regionale approva il riparto tra le province, sulla base degli indirizzi triennali, dei fondi destinati all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5 come individuati dal programma provinciale di cui all’articolo 9. 5. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio della finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. Articolo 8 Interventi complementari della Regione 1. Ad integrazione degli interventi di cui all’articolo 5 della presente legge, la Regione, nei limiti di apposito stanziamento di bilancio: a) provvede alla stipula delle assicurazioni a favore degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Campania per gli infortuni in cui possono incorrere nel percorso da casa a scuola e viceversa e nello svolgimento di qualsiasi attività didattica, ricreativa, culturale o sportiva promossa dalle autorità scolastiche; b) favorisce l’acquisto di scuola-bus da parte dei comuni; c) interviene per esigenze di carattere eccezionale e straordinarie sopravvenute e segnalate dai comuni in relazione alla istituzione e alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge. Articolo 9 Attribuzioni degli enti locali 1. Le funzioni amministrative relative alle azioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti locali. 2. Le province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei comuni, delle scuole, degli enti formativi e delle istituzioni culturali esistenti sul loro territorio, contenenti i progetti e gli interventi di cui all’articolo 5. 3. Le province e i comuni, rispettivamente per gli interventi di estensione provinciale o comunale, provvedono alla gestione degli interventi e delle relative risorse, assicurandone il monitoraggio e il controllo. Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 5 / 6 4. Le province trasmettono alla Regione una relazione annuale, comprensiva delle relazioni elaborate dai singoli comuni, sull’utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio. 5. La Regione assume le relazioni trasmesse dalla province a fondamento dei successivi indirizzi triennali. Articolo 10 Conferenza regionale per il diritto allo studio 1. E’ istituita la conferenza regionale per il diritto allo studio, cui partecipano la Regione, gli enti locali, le scuole, gli enti di formazione accreditati, gli istituti e le realtà culturali, formative, assistenziali e del terzo settore esistenti sul territorio con modalità stabilite dal regolamento regionale, che individua le relative rappresentanze. 2. Alla conferenza sono invitati anche i sindacati, le associazioni delle scuole, degli studenti e delle famiglie che siano rappresentative a livello regionale, oltre che le organizzazioni sindacali del personale. 3. La conferenza è convocata almeno due volte l’anno con lo scopo di verificare lo stato del diritto allo studio nella Regione, individuare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte. Articolo 11 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte mediante le risorse finanziarie messe a disposizione annualmente con legge regionale di bilancio, oltre che con i trasferimenti dallo Stato in materia di diritto allo studio. Articolo 12 Abrogazione 1. E’ abrogata la legge regionale 26 aprile 1985, n. 30. Articolo 13 Norme transitorie 1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione di benefici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione degli indirizzi triennali di cui all’articolo 7 sono conclusi secondo le procedure della legge regionale n. 30/85 abrogata dall’articolo 12. Articolo 14 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge è dichiarate urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. 1 Febbraio 2005 Bassolino Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 6 / 6 Note Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996). Nota all’art. 3 Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 è il seguente: “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382” Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è il seguente: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59.” Nota all’art. 4 La legge 8 novembre 2000, n. 328 è la seguente: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.” La legge 5 febbraio 1992, n. 104 è la seguente: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” La legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 è la seguente: “Istituzione del reddito di cittadinanza” Nota all’art. 6 Il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 109 è il seguente: “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.” Nota all’art. 12 La legge regionale 26 aprile 1985, n. 30 è la seguente: “Nuova normativa del diritto allo studio” Nota all’art. 13 L’art. 12 della citata legge regionale n. 30/1985 è il seguente: “Criteri Nell’attuazione degli interventi i Comuni, privilegiando i servizi rispetto alle erogazioni e provvidenze in denaro e le destinazioni collettive rispetto a quelle individuali, garantiscono: a) la priorità degli interventi a favore della scuola materna e dell’obbligo; b) l’applicazione dei criteri oggettivi nella prestazione dei servizi e la graduazione del concorso nei costi da parte degli utenti in ragione del livello di reddito; c) l’uniformità di trattamento ad allievi frequentanti la stessa scuola, anche se provenienti da Comuni diversi.” Nota all’art. 14 L’art. 43 dello Statuto Regionale è il seguente: “Procedura di approvazione” Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.” L’art. 45 dello Statuto Regionale è il seguente: “Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”……omissis….. La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore. Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore

prima della scadenza dei termini di cui sopra”

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LE SCUOLE STATALI – LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

maximios December 9, 2024

La SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (colloquialmente, anche se impropriamente, indicata col termine di “scuola superiore”), comprende le istituzioni scolastiche della seconda parte del secondo ciclo di istruzione in Italia. La scuola secondaria precede il terzo ciclo di istruzione a cui appartengono le istituzioni universitarie e quelle artistiche. Alla scuola secondaria di secondo grado si accede dopo il conseguimento della licenza di scuola media al termine della scuola secondaria di primo grado.

LA RIFORMA GELMINI
Nel dicembre 2008 l’allora Ministro Mariastella Gelmini presentò in Consiglio dei Ministri le direttive sulle quali si basa la riforma entrata in vigore nell’anno scolastico 2010-2011. Essa entrerà a pieno regime nell’anno scolastico 2014-2015 e prevede una ristrutturazione del sistema formativo in sei tipologie di liceo, due di istituto tecnico (divise in undici indirizzi) e due di istituti professionali (divisi in sei indirizzi) come da tabella seguente:
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LE SCUOLE STATALI – LE CONSULTE PROVINCIALI DEGLI STUDENTI

maximios December 9, 2024

La Consulta provinciale degli Studenti – CPS – è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale, la cui attività è disciplinata dal D.P.R. 567/96 così come modificato e integrato dai D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05 e 268/07. È composta da due studenti per ogni istituto secondario di secondo grado della provincia. I rappresentanti che la compongono sono eletti da tutti i loro compagni della scuola di appartenenza e restano in carica, a seguito delle modifiche apportate con il D.P.R. 268/07, per due anni. Le CPS hanno una sede appositamente attrezzata messa a disposizione dall’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza e dispongono di fondi propri che possono essere spesi solo dagli studenti che la compongono. La quota prevista è almeno il 7% dei fondi provinciali destinati alle scuole per le attività degli studenti in base ai D.P.R. 567/96, D.P.R. 156/99, D.P.R. 105/2001, D.P.R. 301/05 e il D.P.R. 268/07.

Le funzioni delle Consulte sono:

– assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria di secondo grado della provincia; – ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari; – formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto; – stipulare accordi con gli enti locali, la regione, le associazioni di volontariato e le organizzazioni del mondo del lavoro; – formulare proposte ed esprimere pareri all’USP, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali circa questioni attinenti alle problematiche studentesche; – istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative, all’orientamento e all’attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti; – progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale;

– designare due studenti all’interno dell’organo provinciale di garanzia regionale previsto dall’art. 5 del D.P.R. 249/98, così come sostituito dal D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007.

Ogni Consulta – a norma del 3° comma dell’art. 6 – è tenuta a dotarsi di un regolamento, elegge al suo interno un Presidente e può lavorare in commissioni di lavoro tematiche e/o territoriali. L’USP mette a disposizione della CPS, oltre ad una sede appositamente attrezzata, il supporto organizzativo e la consulenza tecnico scientifica per il suo funzionamento, compito svolto nella maggior parte dei casi da un docente comandato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale che diviene referente per le attività della Consulta. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha previsto inoltre un apposito Ufficio di coordinamento per le attività delle Consulte e degli studenti che opera all’interno della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione. I Presidenti delle Consulte, nel corso degli anni, si sono riuniti periodicamente in Conferenza nazionale, dove hanno avuto l’opportunità di scambiare informazioni, d’ideare progetti integrati, di discutere dei problemi comuni delle CPS e di confrontarsi con il Ministro formulando pareri e proposte. Il regolamento di modifica ha sancito la trasformazione della Conferenza nazionale dei presidenti delle Consulte provinciali degli Studenti in Consiglio nazionale dei Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti, organo consultivo del Ministro, sede permanente di confronto e di rappresentanza degli studenti a livello nazionale. Il Consiglio si dota di un regolamento interno al quale è demandata la determinazione delle modalità organizzative e gestionali di funzionamento del Consiglio e la pianificazione del numero minimo di adunanze per anno scolastico, adunanze che possono essere convocate anche dal Ministro stesso. Il Consiglio nazionale si organizza in commissioni di lavoro territoriali e/o tematiche.

In più di 10 anni di lavoro le Consulte hanno realizzato numerose attività, come:

– convegni nazionali, provinciali e regionali; – la Giornata nazionale dell’Arte e della Creatività studentesca in tutte le province italiane; – trasmissioni televisive; – giornali studenteschi provinciali; – corsi di formazione per gli studenti e i loro rappresentanti sulle politiche giovanili; – la partecipazione all’elaborazione dei piani di dimensionamento delle scuole a livello provinciale; – attività di educazione alla pace e di solidarietà internazionale; – attuazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98 così come modificato dal D.P.R. 235/07)) – proposte di progetti per le attività integrative e complementari (D.P.R. 567/96); – contribuito all’attivazione degli Organi di Garanzia e alla designazione degli studenti al loro interno; – sportelli informativi e di servizio per gli studenti; – instaurato un dialogo con gli Enti Locali e le Amministrazioni Periferiche; – contribuito alla promozione e all’approvazione di leggi regionali per il diritto allo studio; – realizzato attività e iniziative di promozione e utilizzo dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie; – contribuito a stimolare il coinvolgimento degli studenti nell’elaborazione dei Piani dell’Offerta Formativa; – organizzato campagne di prevenzione contro le droghe; – ideato concorsi per gli studenti;

– collaborato per la realizzazione del Portale nazionale delle Consulte.

Numerosi pareri delle CPS sono stati accolti dal ministero, ad esempio su: lo Statuto delle studentesse e degli studenti, le modifiche del D.P.R. 567/96, l’autonomia scolastica, le modifiche degli organi collegiali e il progetto di rappresentanza studentesca nazionale.

Scheda esplicativa D.P.R. 567/96 come modificato e integrato dai D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05 e 268/07

Il D.P.R. 567/96 è il regolamento che disciplina la materia oggetto della direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, n. 133 del 3 aprile 1996. In esso sono contenute le norme che regolano le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

Le innovazioni più importanti riguardano:

· Iniziative complementari: si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. (art. 1)
· Attività integrative: sono finalizzate ad offrire occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero. (art. 1)
· “Scuole aperte”: gli istituti devono predisporre almeno un locale attrezzato quale ritrovo dei giovani dopo la fine delle lezioni, al pomeriggio, durante i giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva. (art. 2)
· Scuola e territorio: gli istituti devono favorire tutte le attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. Le collaborazioni per attività educative, culturali, ricreative e sportive possono essere realizzate con associazioni, regioni, enti locali, enti pubblici, enti e soggetti privati. (art. 3)
· Ruolo del comitato studentesco: le iniziative previste da questo regolamento, compreso l’impiego delle risorse finanziarie necessarie, sono proposte dal comitato studentesco o da almeno 20 studenti o da associazioni studentesche e deliberate dal Consiglio d’Istituto. Il comitato studentesco gestisce la realizzazione delle attività; deve dotarsi di un regolamento interno e può: dividersi in commissioni, esprimere un gruppo di gestione, elaborare un piano di gestione delle iniziative e realizzare attività di autofinanziamento. (art. 4)
· Convenzioni. Si possono stipulare convenzioni per la realizzazione delle attività non gestite direttamente dalla scuola. Anche le associazioni studentesche possono fare convenzioni con le scuole. (art. 5)
· Consulta provinciale degli studenti: composta da due studenti per istituto in ogni provincia eletti dai loro compagni, dura in carica due anni ed ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti, ottimizzare ed integrare in rete le attività integrative e complementari e formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto. (art. 6)
· Giornata nazionale dell’arte e della creatività studentesca: indetta sulla base dell’art. 7, è di fatto divenuto un appuntamento annuale fisso durante il quale le scuole sono aperte al pubblico e gli studenti organizzano manifestazioni e iniziative ed espongono lavori, anche nelle vie e nelle piazze, per sottolineare il valore dell’attività educativa e formativa attraverso la libera espressione dell’arte e della loro creatività.

Le disposizioni contenute nel D.P.R. 567/96 si sono rivelate “rivoluzionarie” all’interno del mondo scolastico: le Consulte provinciali, la scuola aperta il pomeriggio con spazi “autogestiti”, la disponibilità di fondi gestiti dagli studenti, un nuovo ruolo dei giovani e spazi di partecipazione molto più ampi si sono rivelate innovazioni importanti. Allo stesso tempo la complessità dell’ambito ha reso necessarie alcune modifiche ed integrazioni al D.P.R. 567/96. Gli studenti delle scuole e quelli delle Consulte provinciali hanno dato un apporto significativo all’ampia discussione che si è sviluppata sull’argomento, decisivi i contributi giunti dalle assemblee d’istituto, dalle riunioni locali e nazionali delle Consulte e dalle associazioni. In particolare le modifiche e le integrazioni alla disciplina si sono rese necessarie per risolvere alcuni problemi di organizzazione e per rendere più omogeneo il livello qualitativo nazionale.

Esse riguardano: · Il superamento delle attività extrascolastiche: tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi diventano proprie della scuola, tant’è che uno degli effetti che ciò comporta è la copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato. (integrazione all’art. 1) · La possibilità di utilizzare docenti per finalità di sostegno alle iniziative previste dal D.P.R. 567/96 e a quelle ad esso collegate. (integrazione all’art. 4) · La possibilità per le associazioni studentesche di costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell’istituto del testo degli accordi, previsto all’art. 36 del codice civile. (integrazione all’art. 5) · Le Consulte provinciali degli studenti: i rappresentanti sono eletti, con le stesse modalità dell’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’istituto e durano in carica due anni. Entro 15 giorni dalla elezione dei rappresentanti di Consulta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale deve convocare la prima riunione della consulta che deve, inoltre, dotarsi di un regolamento ed eleggere un presidente ed un consiglio di presidenza. Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilita’, anche per aver conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalità organizzative. La Consulta deve designare i rappresentanti degli studenti nell’organo di garanzia regionale previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

· Disposizioni finanziarie: possono essere coperti tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione di attività complementari e integrative, compresi i rimborsi spese per i partecipanti alle iniziative e per i rappresentanti delle consulte. Una quota non inferiore al 7% dei fondi provinciali destinati alla realizzazione delle attività previste dal D.P.R. 567/96 è utilizzabile dalla consulta provinciale

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LE SCUOLE STATALI – LAZIO

maximios December 9, 2024

REGIONE LAZIO
L.R. 30 MARZO 1992, N. 29 (1)

“NORME PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO” Titolo I – PRINCIPI GENERALI Art1 (Finalità) 1. La Regione Lazio interviene per rendere effettivo il diritto allo studio, il definitivo superamento delle condizioni di analfabetizzazione e l’elevamento dei livelli di scolarità, nella prospettiva dell’educazione permanente e continua e, a tal fine, promuove ed attua, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola nell’ambito delle rispettive competenze, piani per lo sviluppo di adeguati servizi di supporto al sistema educativo. Art. 2 (Obiettivi) 1. La Regione, in conformità degli indirizzi della programmazione regionale, per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo concorre a: a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano il condizionamento precoce, l’evasione all’obbligo scolastico, la ripetenza, lo scarso rendimento, l’emarginazione e l’abbandono scolastico; b) assicurare il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli, specie se privi di mezzi; c) favorire il compimento dell’obbligo scolastico da parte degli adulti e l’accesso alla scuola da parte dei lavoratori; d) assicurare ai minori in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, ai disadattati ed agli invalidi l’inserimento nelle normali strutture scolastiche garantendo comunque l’assolvimento dell’obbligo scolastico e facilitando loro la frequenza alle scuole di istruzione secondaria superiore; e) garantire, attraverso la predisposizione di servizi collettivi, la piena funzionalità di tutte le scuole, in particolare di quelle situate in zone depresse o la cui localizzazione ponga gli alunni in condizioni di disagio; Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 3 ottobre 1992, n. 38 (S.S. n. 3). f) favorire il definitivo superamento delle condizioni di analfabetismo e l’elevamento dei livelli di scolarità della popolazione adulta nonché promuovere ogni altra attività di promozione educativa nel quadro di un sistema regionale di educazione permanente e continua diretto anche a contrastare nuove forme di emarginazione educativa; g) realizzare idonee condizioni per scelte autonome e consapevoli per la prosecuzione degli studi e per i processi di transizione; h) favorire la circolarità e la diffusione di esperienze tra le diverse realtà educative con particolare riguardo ai processi di integrazione europea; i) favorire la piena integrazione, ai vari livelli di scolarità, per le fasce di utenza disagiate o in particolari difficoltà. Art. 3 (Beneficiari) 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono a favore degli alunni della scuola materna statale e non statale, della scuola dell’obbligo e delle scuole secondarie superiori statali ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. 2. Gli alunni di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la qualità di rifugiati politici, possono fruire degli interventi nei limiti e nel rispetto delle norme dello Stato. 3. Gli alunni dei paesi aderenti alla Comunità Economica Europea (CEE) sono equiparati, a tutti gli effetti, agli alunni di nazionalità italiana nei limiti previsti dagli accordi e dalle vigenti disposizioni.

TITOLO II ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CAPO I COMPETENZA E PROGRAMMAZIONE Art. 4 (Competenze dei comuni) 1. Le funzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio sono esercitate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai comuni, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola nell’ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità previste dalla presente legge nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla Regione. 2. I comuni deliberano in ordine: a) fornitura di libri di testo e di materiale didattico; b) interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate; c) concessione di assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori d) istituzione di residenze e convitti; e) servizio mensa scolastica; f) servizio trasporto; g) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio. 3. I servizi del diritto allo studio sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare l’esigenza funzionale di carattere didattico e pedagogico in armonia con il calendario scolastico 4. I comuni, d’intesa con i consigli di circolo e d’istituto, concorrono all’attuazione delle attività integrative e di sostegno, tempo pieno o tempo prolungato, programmate nel rispetto della legislazione vigente in materia 5. Per realizzare una migliore funzionalità di servizio ed una riduzione dei costi i comuni possono associarsi per l’esercizio delle funzioni all’interno degli ambiti territoriali del distretto scolastico al quale appartengono secondo le norme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142 del 1990, o, nei limiti previsti al capo IX della predetta legge 142 del 1990, avvalersi della comunità montana. 6. I comuni che si associano, seguendo le ipotesi di aggregazione territoriale distrettuale, ricevono un incentivo finanziario da determinarsi dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare permanente. 7. I grandi comuni si avvalgono degli organi di decentramento circoscrizionale. Art. 5 (Partecipazione degli organi collegiali scolastici) 1. I comuni decidono, d’intesa con il consiglio scolastico distrettuale, le forme e i modi di partecipazione democratica alla organizzazione dei servizi di propria competenza, assicurando il concorso degli organi collegiali della scuola. Art. 6 (Piano annuale comunale) 1. I comuni o gli organismi da questi delegati, sentiti i consigli di circolo e di istituto, nonchè il consiglio scolastico distrettuale, tenuto conto delle necessarie priorità e delle disponibilità di bilancio, deliberano, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano di intervento nel settore del diritto allo studio relativo all’anno scolastico successivo. 2. I comuni o gli organismi da questi delegati entro il termine di cui al primo comma, sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale, deliberano un rendiconto delle attività svolte nell’anno scolastico precedente. 3. I comuni o gli organismi da questi delegati che intendono beneficiare degli interventi integrativi di cui al successivo art. 25, entro gli stessi termini di cui al precedente primo comma, sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale, deliberano il piano finanziario della gestione relativa al servizio per il quale si chiede l’integrazione. 4. Copia delle deliberazioni di cui ai commi precedenti, deve essere inviata all’Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio entro il 30 giugno di ogni anno. CAPO II – MODALITÀ E REALIZZAZIONE DEI SERVIZI Art. 7 (Libri e materiale didattico) 1. I comuni, sentiti i consigli di circolo in ordine alle procedure per l’acquisto e la distribuzione dei testi scolastici, forniscono gratuitamente i libri di testo, compresi quelli per ciechi, agli alunni residenti nel proprio territorio che frequentano le scuole elementari. 2. Per le classi di scuole elementari che svolgono le sperimentazioni richiamate nell’art. 5 della legge 4 agosto 1977, n. 517, si osservano le disposizioni nello stesso contenute. 3. I comuni possono assegnare libri ed altro materiale didattico ad uso individuale, anche a titolo di comodato, tenendo conto della classe di frequenza dell’alunno e delle condizioni economiche della sua famiglia. 4. I comuni provvedono d’intesa con i consigli di circolo o di istituto nell’ambito di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, alla fornitura di libri e di sussidi multimediali a favore delle biblioteche di classe e di istituto, e di materiale didattico di uso collettivo, nonchè di materiale diretto a favorire la sperimentazione. 5. I comuni possono dotare le scuole materne di sussidi multimediali e materiale didattico di uso collettivo utile allo sviluppo della personalità e al processo di maturazione proprio dell’età evolutiva. Art. 8 (Interventi in favore delle fasce di utenza disagiate) 1. I comuni, nell’ambito della rete territoriale dei servizi sociali, attivano un servizio diretto a: a) favorire le attività scolastiche di integrazione e di sostegno di cui agli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517; b) superare i fattori sociali che determinano il condizionamento precoce; c) rimuovere le condizioni sociali che impediscono l’assolvimento dell’obbligo scolastico, o determinano lo scarso rendimento, la ripetenza, l’emarginazione o favoriscono la dispersione, l’abbandono; d) superare condizioni ad alto rischio educativo connesse con la presenza sul territorio comunale di fasce di utenza con particolari difficoltà; e) fornire ogni altra utile assistenza agli alunni minorati, invalidi e disadattati; 2. A sostegno degli interventi di cui al comma precedente i comuni possono erogare provvidenze anche economiche correlate con le condizioni delle famiglie degli alunni. 3. Il servizio di cui al precedente primo comma, ove le circostanze lo richiedano, può essere integrato con azioni di assistenza medico-psichica. 4. Il comune può dotare gli alunni appartenenti alle categorie di cui all’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori di “handicap” protetti dalla legge, di attrezzature specifiche e materiale didattico differenziato, riserva di assegni di studio o di posti in convitto nonchè di mezzi e strumenti idonei a superare particolari difficoltà individuali, ivi compreso l’accompagnamento, nonché la realizzazione di opere che ne facilitino l’accesso ai locali scolastici. 5. Agli alunni appartenenti alle categorie di cui all’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono garantite le provvidenze di cui all’art. 28 della legge stessa. 6. I comuni, d’intesa con i competenti organi collegiali della scuola, promuovono la realizzazione di corso di italiano e di informazione socio-economica diretti a favorire la piena integrazione degli alunni appartenenti a gruppi etnici con lingua madre diversa da quella italiana, ivi compresi gli immigrati e le altre categorie contemplate dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 39. Art. 9 (Mense scolastiche) 1. Il servizio di mensa deve essere attuato per gli alunni che frequentano le scuole materne ad orario completo e quelle dell’obbligo autorizzate ad effettuare la sperimentazione del tempo pieno o del tempo prolungato. Il servizio può essere attuato anche per gli alunni delle scuole che svolgono attività scolastiche per le quali l’orario si protrae alle ore pomeridiane. 2. Per gli alunni delle scuole secondarie superiori si terrà anche conto delle condizioni di disagio per il rientro nella propria abitazione, in relazione alla distanza ed agli orari dei mezzi di trasporto che possono essere utilizzati. 3. Il comune può gestire il servizio o direttamente, anche in forma consorziale, o mediante convenzione con il comune sede della scuola frequentata dai propri alunni, o mediante convenzione che affidi ad altri enti l’esecuzione del servizio. 4. L’intervento viene effettuato con il concorso finanziario delle famiglie degli studenti in base alle loro condizioni economiche. 5. Della mensa scolastica può usufruire anche il personale preposto all’assistenza e sorveglianza degli alunni durante il suo svolgimento, purchè concorra al costo del servizio. 6. Il servizio mensa può essere effettuato anche con forme sostitutive purchè idonee ad assicurare la frequenza alle attività didattiche. Art. 10 (Servizio trasporto) 1. Il servizio trasporto deve essere attuato in favore degli alunni: a) che frequentano le scuole materne; b) che frequentano le scuole dell’obbligo; c) residenti in zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità di una frequenza regolare; d) appartenenti alle categorie di cui all’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori di “handicap” protetti dalla legge. 2. Il servizio può essere costituito, in tutto o in parte, anche da rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio o da altre facilitazioni e provvidenze. Art. 11 (Assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori) 1. I comuni possono istituire assegni di studio a favore degli alunni residenti nel proprio territorio, iscritti a scuole secondarie di secondo grado. 2. Gli assegni di studio, di durata annuale, sono conferiti mediante concorso per titoli al quale possono partecipare: a) gli alunni iscritti al primo anno di scuola secondaria di secondo grado; b) gli alunni che hanno conseguito la promozione per scrutinio; c) i candidati esterni che hanno conseguito l’idoneità alla classe successiva. 3. I comuni stabiliscono il numero degli assegni di studio da mettere a concorso, il loro importo, le modalità di assegnazione ed i criteri di valutazione dei titoli, i quali devono tenere conto del merito scolastico e delle condizioni economiche e sociali della famiglia. 4. L’assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, con il posto gratuito in convitto, anche se a carico di altri enti, associazioni o istituzioni, nonchè con altri benefici previsti dalla presente legge. All’alunno è data facoltà di opzione. Art. 12 (Residenze e convitti) 1. I comuni, per consentire la frequenza di scuole secondarie superiori presenti nel territorio comunale, possono istituire, anche mediante convenzioni, residenze e convitti riservati ad alunni provenienti da altri territori con rette a carico dei comuni di residenza dell’alunno, secondo le norme indicate nei commi successivi. 2. I posti gratuiti e semigratuiti nei convitti e pensionati, sia pubblici che privati, che possono consistere anche in contributi in danaro, sono assegnati mediante concorso per titoli al quale possono partecipare gli alunni delle scuole secondarie superiori che, a causa della mancanza nel comune di residenza del tipo di scuola prescelta e della distanza, si trovino nella necessità di stabilirsi nel comune ove ha sede la scuola frequentata. 3. I comuni emanano disposizioni per il conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti e dei contributi in danaro e per lo svolgimento del relativo concorso. 4. Nel determinare i criteri di valutazione dei titoli deve tenersi conto del merito scolastico e delle condizioni economiche delle famiglie degli alunni. 5. I criteri di cui ai commi precedenti si applicano anche per l’assegnazione di posti presso i convitti nazionali, educandati femminili e convitti annessi a scuole statali aventi sede nella Regione. CAPO III – FINANZIAMENTI Art. 13 (Ripartizione fondi) 1. I fondi relativi alle funzioni attribuite ai comuni, ai sensi degli artt. 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono annualmente ripartiti tra i comuni stessi tenendo anche conto della somma assegnata allo stesso titolo nell’anno precedente, dei frequentanti le scuole in ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale, della popolazione residente in età scolare, della polazione residente in centri, nuclei urbani e case sparse, delle fasce di utenza disagiate presenti sul territorio comunale. 2. La ripartizione e la conseguente assegnazione delle somme di cui al comma 1 è disposta dalla Giunta regionale ed opera sull’85 per cento dei fondi disponibili. 3. Il restante 15 per cento dei fondi è utilizzato per finanziare gli interventi di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 26(2). Art. 14 (Omissis) (3).

TITOLO III – INTERVENTI REGIONALI CAPO I – COMPETENZA Art. 15 (Competenze regionali) 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione promuove ed attua: a) iniziative di aggiornamento degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge e dei docenti della scuola materna comunale; b) interventi per l’alfabetizzazione e l’elevamento dei livelli di scolarità e di promozione educativa; c) iniziative a sostegno dell’orientamento educativo, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali; d) assicurazione dei beneficiari di cui al precedente art. 3 per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche ed al trasporto; e) interventi per lo sviluppo e il perfezionamento dell’istruzione tecnica e professionale; f) interventi in favore dei comuni per l’adeguamento e il potenziamento delle attrezzature necessarie per il funzionamento delle cucine e dei refettori scolastici; g) interventi in favore dei comuni per dotare gli stessi di scuolabus; h) fornitura, in carenza di interventi comunali, di attrezzature specialistiche che si rendano necessarie per l’inserimento in scuole normali di alunni minorati e per la realizzazione di opere che ne facilitino l’accesso ai locali scolastici; i) interventi in favore dei comuni a sostegno dei servizi dagli stessi erogati ai sensi del precedente art. 4; l) interventi per favorire la circolarità e l’interscambio di esperienze tra le diverse realtà educative; m) ogni altro intervento ritenuto utile per il raggiungimento delle finalità della presente legge. 2. L’onere per gli interventi previsti nel presente articolo, aggiuntivi rispetto alle funzioni attribuite agli enti locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dovrà essere contenuto nei limiti stabiliti al terzo comma del successivo art. 38. CAPO II – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI Art. 16 (Iniziative di aggiornamento) 1. Le iniziative per l’aggiornamento e la qualificazione degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge sono attuate d’intesa con i comuni interessati sulla base di progetti a livello distrettuale. 2.La Regione, d’intesa con i comuni interessati, predispone adeguati progetti per l’aggiornamento culturale e professionale dei docenti della scuola materna comunale. 3. I progetti di cui al presente articolo, redatti per obiettivo e per figure professionali omogenee, tengono conto dei livelli professionali e dell’assetto organizzativo e funzionale dei servizi e sono diretti a migliorare le condizioni di fruibilità dei servizi stessi in coerenza con le indicazioni previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35. 4. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente. Art. 17 (Educazione permanente) 1. Gli interventi in materia di educazione permanente, ricorrente e continua, attuati in forma progettuale, sono diretti a favorire lo sviluppo e la crescita educativa dei cittadini, anche mediante processi mirati all’elevamento dei livelli di scolarità e al superamento dell’analfabetismo. 2. I progetti di cui al comma precedente, articolati per aree culturali, privilegiano i territori a rischio educativo e sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35. 3. Per ciascun progetto, dovrà essere indicato: a) gli obiettivi previsti ed i contenuti educativi; b) il numero e la tipologia dei destinatari; c) la durata ed i tempi di realizzazione; d) i soggetti coinvolti e le figure professionali degli operatori o dei relatori; e) il costo per gli operatori o relatori, per i sussidi didattici e per l’organizzazione generale; f) i criteri di valutazione e di efficacia. 4. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente. 5. Tra gli interventi di cui al presente articolo rientrano anche le iniziative a sostegno della frequenza di corsi di studio di rilevante valore educativo promossi da istituzioni nazionali o internazionali cui possono accedere giovani del territorio del Lazio. 6. Agli interventi di cui al precedente quinto comma, provvede la Giunta regionale sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35 Art. 18 (Realizzazione progetti) 1. Alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui ai precedenti artt. 16 e 17, provvede direttamente la Regione anche con affidamenti a enti pubblici o privati. 2. Ove si proceda mediante affidamenti il rapporto sarà regolato da apposito contratto, il cui schema tipo è approvato dalla Giunta regionale, contenente: a) oggetto dell’affidamento; b) tempi e modi di realizzazione; c) importo, nei limiti della vigente normativa in materia, della cauzione e modalità di restituzione; d) modalità di pagamento del corrispettivo; e) entità delle anticipazioni e modalità di recupero delle stesse; f) penali. 3. I provvedimenti di affidamento sono adottati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, e i relativi contratti sono stipulati secondo quanto previsto dall’art. 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e controfirmati dall’Assessore regionale competente in materia di diritto allo studio. 4. Alla individuazione dei contraenti si procede mediante trattativa privata da farsi, con non meno di tre soggetti per gli enti privati o direttamente con l’ente pubblico interessato, mediante invio ai contraenti stessi dello schema di contratto, con invito a restituirlo munito con la propria firma e con l’offerta del prezzo per il quale sono disposti ad eseguire l’incarico. 5. Per progetti di rilevante interesse scientifico-educativo i contraenti possono essere individuati secondo le procedure di gara previste dalla legislazione vigente. 6. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non si fa luogo all’approvazione del contratto stesso. 7. Per i contratti stipulati ai sensi del presente articolo non si fa luogo all’approvazione del contratto stesso. 8. Nel caso in cui l’elaborazione del progetto venga affidata a terzi, l’approvazione dello stesso può avvenire con il medesimo provvedimento di affidamento per la realizzazione di cui al precedente terzo comma. Art. 19 (Promozione e diffusione esperienze educative) 1.La Regione, d’intesa con i competenti organi collegiali scolastici, al fine di favorire la più ampia diffusione delle esperienze educative, con articolare riguardo ai processi di integrazione europea, promuove e sostiene la effettuazione di scambi di esperienze sia nell’ambito del territorio nazionale che, previe intese con il ministero degli Affari Esteri, con realtà educative di paesi esteri. 2. Le iniziative di cui al comma precedente sono attivate sulla base di specifici progetti da presentarsi entro il 30 giugno di ciascun anno all’Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio da parte delle istituzioni scolastiche interessate. 3. Ciascun progetto, redatto in coerenza con le indicazioni contenute nel piano pluriennale di cui al successivo art. 34, a pena di non ammissibilità, dovrà riportare: a) esplicita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituto proponente; b) obiettivi che si intendono perseguire; c) lettera di intenti, sottoscritta dal legale rappresentante l’istituto di destinazione, completa degli elementi identificativi della realtà educativa con la quale si intende operare lo scambio. Per le istituzioni scolastiche estere, la predetta lettera di intenti deve recare il visto della locale autorità consolare italiana; d) numero alunni e classe frequentata da ciascuno; e) numero e qualifica professionale degli eventuali accompagnatori; f) durata e periodo di svolgimento; g) modalità di valutazione dei risultati conseguiti; h) copia conforme della deliberazione, adottata dal competente organo collegiale, di approvazione del progetto e di definizione del previsto piano finanziario di spesa con la indicazione anche di eventuali entrate; i) nulla-osta rilasciato dalla amministrazione scolastica competente per territorio. 4. L’assegnazione e l’erogazione dei finanziamenti sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35, è disposta dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. Art. 20 (Orientamento educativo) 1. Allo scopo di favorire scelte educative autonome e consapevoli la Regione, in coerenza con l’indirizzo culturale prevalente che vede l’orientamento quale processo educativo che si sviluppa all’interno del sistema scolastico, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali: a) realizza un sistema informativo diretto a supportare il processo educativo che si sviluppa all’interno del sistema scolastico, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali; b) effettua la raccolta e diffusione di informazioni quantitative e qualitative dirette all’utenza istituzionale ed a quella finale; c) provvede all’elaborazione di sussidi orientativi ed alla loro diffusione anche attraverso i mezzi telematici; d) promuove, in collaborazione con la competente amministrazione scolastica, iniziative per la realizzazione di processi orientativi a carattere sperimentale e innovativo da acquisire al sistema informatico regionale; e) promuove, la realizzazione di sistemi informativi locali, interconnessi con il sistema informativo regionale, che costituiscano punti di ripetizione delle informazioni disponibili, e, al contempo, di acquisizione delle informazioni da immettere nel predetto sistema informativo regionale; f) attua e promuove centri di studio, nell’ambito del sistema informativo di cui alla precedente lettera a), dotati di sussidi multimediali diretti ad evidenziare agli utenti le condizioni ottimali di fruibilità delle informazioni disponibili; g) sostiene, anche con interventi finanziari, le attività di orientamento promosse dai distretti scolastici. 2. Le iniziative di cui al presente articolo sono attivate in modo da favorire la loro integrazione con le corrispondenti attività previste nell’ambito del diritto allo studio universitario. 3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente primo comma, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione delle università, degli istituti di ricerca, dell’ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione dei lavoratori) e di altri soggetti che operano nel campo dell’orientamento educativo. 4. La Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni previste dal piano annuale di cui al successivo art. 35, provvede all’assegnazione ed all’erogazione dei finanziamenti ai distretti scolastici diretti a sostenere le attività di orientamento da questi promosse. Art. 21 (Istruzione tecnica e professionale) 1 Al fine di favorire lo sviluppo dell’istruzione tecnica e professionale, la Giunta regionale, sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35 e d’intesa con gli organi collegiali scolastici interessati: a) determina l’ammontare dei contributi da assegnare in favore degli istituti tecnici e professionali per l’acquisto di attrezzature tecnico-didattiche, da effettuarsi in conformità alle norme di cui all’art. 34 del decreto interministeriale 28 maggio 1975; b) determina l’ammontare dei contributi da assegnare ai distretti scolastici per l’acquisto di attrezzature tecnico-didattiche, da effettuarsi in conformità alle norme di cui all’art. 34 del decreto interministeriale 28 maggio 1975, da utilizzare nell’ambito delle strutture scolastiche presenti nel territorio di competenza per sviluppare l’istruzione tecnica e professionale; c) provvede alla realizzazione, anche mediante affidamenti a terzi, di sussidi multimediali, da assegnare in uso gratuito agli istituti tecnici e professionali e dai distretti scolastici, destinati a favorire lo sviluppo e il perfezionamento dell’istruzione tecnica e professionale. Art. 22 (Assicurazione) 1. L’assicurazione copre dai rischi di infortunio gli alunni delle scuole di cui al precedente art. 3, iscritti negli appositi registri scolastici previsti dalle norme vigenti, nonchè il personale incaricato della vigilanza degli stessi durante il trasporto. 2. L’assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi all’alunno nel tratto da casa a scuola e viceversa, nel corso delle attività didattiche o di attività culturali, ricreative e sportive promosse dalle autorità scolastiche o con il consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico inclusi i percorsi per accedere alle attività stesse, compresi viaggi e gite di istruzione in qualunque parte del mondo; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli alunni e del personale di vigilanza con qualsiasi mezzo avvenga. 3. Alla stipula della polizza di cui al precedente primo comma, provvede la Giunta regionale. Art. 23 (Contributi per acquisto scuolabus) 1. La Regione, sulla base di criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35, interviene a favore dei comuni mediante la concessione di contributi per l’acquisto di scuolabus per il trasporto alunni. 2. L’intervento di cui al precedente comma, privilegia l’acquisto di scuolabus destinati al trasporto degli alunni: a) della scuola materna e di quella dell’obbligo; b) appartenenti alle categorie di cui all’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori di “handicap” e protetti dalla legge; c) residenti in zone che, in relazione alla distanza ed agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non permettano la regolare frequenza. 3. I comuni che intendono beneficiare dell’intervento di cui al presente articolo, entro il 31 maggio di ogni anno, avuto presente l’andamento del servizio di trasporto attuato nell’anno scolastico precedente, deliberano sullo stato del fabbisogno dei mezzi di trasporto per l’anno scolastico successivo sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale. Copia di tale deliberazione dovrà essere inviata all’Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio entro il successivo 30 giugno. 4 L’assegnazione delle somme è disposta dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. 5. L’erogazione della somma assegnata a ciascun comune è disposta dietro invio della deliberazione esecutiva con la quale l’amministrazione comunale provvede all’acquisto. Art. 24 (Contributi per acquisto attrezzature per cucine e refettori scolastici) 1. La Regione, sulla base di criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35, interviene a favore dei comuni mediante la concessione di contributi per l’acquisto di attrezzature per cucine e refettori scolastici. 2. L’intervento di cui al presente comma privilegia l’acquisto di attrezzature destinate alle mense per gli alunni: a) delle scuole materne ad orario completo; b) delle scuole dell’obbligo autorizzate ad effettuare la sperimentazione del tempo pieno o del tempo prolungato. 3. I comuni che intendono beneficiare dell’intervento di cui al presente articolo, entro il 31 maggio di ogni anno, avuto presente l’andamento del servizio mensa attuato nell’anno scolastico precedente, deliberano sullo stato del fabbisogno delle cucine e dei refettori scolastici per l’anno scolastico successivo sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale. Copia di tale deliberazione dovrà essere inviata all’Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio entro il successivo 30 giugno. 4. L’intervento di cui al presente articolo, al fine di realizzare una riduzione dei costi connessa ad una migliore funzionalità, favorisce le richieste dirette ad organizzare il servizio mensa che preveda l’impiego di cucine centralizzate. 5. L’assegnazione delle somme è disposta dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. 6. L’erogazione della somma assegnata a ciascun comune è disposta dietro invio della deliberazione esecutiva con la quale l’amministrazione comunale provvede all’acquisto. Art. 25 (Interventi integrativi) 1. La Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni contenute nel piano annuale di cui al successivo art. 35, assegna ed eroga i finanziamenti previsti nel piano stesso in favore dei comuni ad integrazione dei fondi assegnati ai sensi del precedente art. 13, avuto presente il piano finanziario della gestione del servizio oggetto di intervento: a) per i servizi collettivi, in rapporto alla popolazione scolastica correlata al volume dei servizi erogati; b) per i servizi a domanda individuale, in rapporto alla domanda di fruizione correlata al servizio erogato; c) per gli interventi di cui al precedente art. 8 in rapporto al numero dei fruitori correlato con il totale degli appartenenti alle fasce di utenza disagiata in età scolare. 2. I dati di riferimento per la determinazione dei valori di cui al comma precedente, sono rappresentati da quelli relativi all’anno scolastico precedente desunti dal rendiconto di cui al secondo comma del precedente art. 6. 3. La Giunta regionale provvede, altresì, all’assegnazione ed erogazione dei finanziamenti a favore dei comuni per il conferimento e la conferma di posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti professionali di Stato e nei pensionati convenzionati sulla base di criteri previsti nel piano annuale di cui al successivo art. 35. 4. In carenza di interventi da parte dei comuni e sulla base dei criteri previsti nel piano annuale di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale fornisce di attrezzature specialistiche che si rendano necessarie per l’inserimento in scuole normali di alunni minorati e per la realizzazione di opere che ne facilitino gli accessi ai locali scolastici. 5. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale assegna ed eroga i finanziamenti in favore dei comuni per far fronte a situazioni di rilevante squilibrio connesse con la localizzazione sul territorio comunale di strutture specializzate operanti in favore delle categorie rientranti tra quelle previste dall’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o di altre categorie di portatori di “handicaps” protetti dalla legge. 6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina l’ammontare dell’incentivo finanziario da attribuire ai comuni che, nei modi di legge, si sono associati per la gestione dei servizi di cui alla presente legge, nonchè la ripartizione tra i comuni stessi. 7. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale assegna ed eroga i finanziamenti in favore dei comuni per l’attuazione di specifici progetti straordinari diretti al superamento di particolari difficoltà connesse con la presenza sul territorio comunale di rilevanti fasce di utenza disagiate o ad alto rischio educativo, ovvero di nomadi, di stranieri o delle altre categorie contemplate dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 39. Art. 26 (Documentazione e bollettino di informazione) 1. La Regione, al fine di rendere i servizi di cui alla presente legge meglio rispondenti alle necessità ambientali, socio-economiche e personali degli alunni e della popolazione adulta interessata: a) raccoglie ed elabora i dati rappresentativi del sistema educativo correlati con i caratteri strutturali ambientali e sociali; b) attiva un sistema di osservazione permanente della dispersione scolastica, dell’abbandono e dell’analfabetismo; c) cura la socializzazione dei dati stessi, assicurandone la circolarità, con apposito bollettino di informazione; d) promuove e partecipa ad incontri di studio, convegni e congressi. 2. La Regione, per le finalità di cui al comma precedente, può avvalersi anche degli istituti di ricerca di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, e successivi decreti delegati, nonchè di enti pubblici e di altri soggetti professionalmente idonei. CAPO III – DELEGA E FUNZIONI Art. 27 (Delega di funzioni amministrative alle province) 1. Ai sensi della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e 13 maggio 1985, n. 68, è delegato alle province l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di aggiornamento educativo e di educazione permanente di cui ai precedenti artt. 16, 17 e 18, nonchè in materia di promozione e diffusione esperienze educative e di istruzione tecnica e professionale di cui agli artt. 19 e 21 (4). 1.bis. E’ altresì delegato alle province l’esercizio delle funzioni di cui agli artt. 13, 23, 24 e 25, nonchè, in regime di sussidiarietà, le funzioni di cui agli artt. 20 e 26 (5). 2. A tal fine nei predetti articoli gli organi regionali, sono sostituiti con i corrispondenti organi dell’amministrazione provinciale. 3. Le funzioni di cui al precedente primo comma sono esercitate nel rispetto degli atti di coordinamento e di indirizzo emanati dal Consiglio regionale e delle direttive di attuazione ed organizzazione impartite dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, nonchè dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35. Art. 28 (Vigilanza e controllo nell’esercizio delle funzioni delegate) 1. La vigilanza ed il controllo nell’esercizio delle funzioni delegate, sono esercitate dalla Regione nella forma stabilita dall’art. 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. 2. La relazione di cui all’art. 12, secondo comma, della citata legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, deve essere trasmessa alla Giunta regionale almeno ogni anno. Art. 29 (Personale per l’esercizio delle funzioni delegate) 1. La Giunta regionale può provvedere, con propria deliberazione, al comando di un contingente di personale regionale presso gli enti delegati a norma della presente legge, sulla base di specifiche esigenze connesse con l’esercizio delle funzioni delegate. Art. 30 (Assegnazione dei mezzi finanziari per l’esercizio delle funzioni delegate) 1. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale, di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale assegna i finanziamenti in favore delle amministrazioni provinciali destinati all’esercizio delle funzioni delegate. Art. 31 (Potere sostitutivo e revoca della delega) 1. In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell’esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. 2. Per l’eventuale revoca della delega, da adottare a norma dell’art. 42 dello Statuto regionale, anche nei confronti della sola amministrazione provinciale inadempiente, si osservano le disposizioni di cui all’art. 14 della citata legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. Art. 32 (Deroga alle procedure per la delega delle funzioni) 1. La delega di cui al precedente art. 27 è conferita in deroga alle disposizioni previste dall’art. 10 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, stante l’esperienza già consolidata con i piani di intervento in materia attuati con il concorso delle amministrazioni provinciali. Art. 33 (Modalità di programmazione) 1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1 della presente legge, adotta il metodo della programmazione attraverso la predisposizione di piani pluriennali ed annuali, secondo le procedure previste dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17. 2. I predetti piani sono volti ad attuare un organico collegamento con gli obiettivi e le linee determinati dal piano regionale di sviluppo, dal relativo quadro di riferimento territoriale e dai programmi socio-economici provinciali di cui alla predetta legge regionale n. 17 del 1986, con le dinamiche del mondo del lavoro e della produzione, anche sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui alla legge regionale 13 aprile 1985, n. 46. Art. 34 (Piano pluriennale) 1. La Giunta regionale sottopone all’approvazione del Consiglio regionale, una proposta di “Piano pluriennale degli interventi per il diritto allo studio e per l’educazione permanente”, predisposta secondo le procedure previste dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, entro il mese di giugno precedente il periodo di riferimento. 2. Il piano pluriennale oltre quanto previsto dall’art. 14 della predetta legge regionale n. 17 del 1986, precisa: a) gli obiettivi da raggiungere a livello regionale e provinciale, allo scopo di perseguire il riequilibrio territoriale degli interventi in favore del diritto allo studio e dell’educazione permanente; b) le priorità degli interventi, riferite al quadro territoriale; c) le risorse da impiegare, il cui ammontare a carico del bilancio regionale dovrà essere contenuto entro gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale per i capitoli di spesa di cui al successivo art. 38. 3. La proposta di piano pluriennale deve essere corredata da una relazione, predisposta dalla Giunta regionale, sugli interventi per il diritto allo studio e per l’educazione permanente attivati nell’ambito del piano pluriennale precedente. Art. 35 (Piano annuale) 1. La Giunta regionale, entro il mese di luglio, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva il “Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio e per l’educazione permanente” per l’anno scolastico successivo, in coerenza con gli obiettivi e le linee programmatiche indicate nel piano pluriennale. 2. Nel piano annuale devono essere precisati: a) gli obiettivi da raggiungere a livello regionale e provinciale; b) le priorità degli interventi, riferite al quadro territoriale; c) gli indirizzi per l’esercizio delle funzioni delegate alle province; d) gli interventi in materia di orientamento educativo; e) i criteri di intervento per lo sviluppo e perfezionamento dell’istruzione tecnica e professionale; f) i finanziamenti ad integrazione dei fondi assegnati ai comuni per l’esercizio delle funzioni di cui al titolo II, articolati per ciascun servizio, erogati dai comuni stessi; g) i criteri per l’assegnazione di fondi ai comuni per il conferimento e la conferma di posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti professionali di Stato e nei pensionati convenzionati; h) i criteri di intervento per far fronte a situazioni di rilevante squilibrio connesse con la presenza sul territorio comunale di strutture specializzate che operano in favore delle categorie rientranti tra quelle previste dall’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o di altre categorie di portatori di “handicaps” protetti dalla legge; i) i criteri di intervento per l’acquisto di scuolabus; l) i criteri di intervento per l’acquisto di attrezzature per cucine e refettori scolastici; m) i criteri di intervento per favorire la circolarità e l’interscambio di esperienze tra le diverse realtà educative. 3. La Giunta regionale, fino all’approvazione del piano pluriennale, è autorizzata ad approvare il piano annuale secondo le procedure di cui al precedente primo comma. Art. 36 (Omissis) (6). Art. 37 (Attribuzioni della Giunta regionale) 1. La Giunta regionale: a) promuove ed effettua convegni e congressi, ricerche ed indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per la programmazione dei relativi interventi; b) realizza un sistema informativo e statistico di settore, assicura la omogeneità della raccolta e del trattamento dei dati stessi, raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, assicurandone la circolarità e la socializzazione anche mediante pubblicazione con i diversi supporti disponibili; c) impartisce le direttive per la raccolta ed il trattamento, anche con sistemi automatizzati, dei dati da assumere a supporto della programmazione degli interventi; d) predispone la modulistica di riferimento per l’acquisizione dei dati relativi ai servizi attivati dai comuni e per la rilevazione della dispersione scolastica, dell’abbandono e dell’analfabetismo, nonchè per gli interventi integrativi di cui al precedente art. 25; e) approva sentita la competente commissione consiliare permanente, i piani di attività degli istituti professionali di Stato; f) esprime parere sulla istituzione di scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche; g) approva l’ordine vincolante di priorità per la programmazione di nuovi istituti, scuole, sezioni e corsi relativo agli istituti professionali da istituire dallo Stato; h) formula, d’intesa con la competente commissione consiliare permanente, le proposte di distrettualizzazione del territorio regionale; i) promuove la realizzazione di intese con le competenti autorità scolastiche per un integrato utilizzo delle strutture educative per le finalità di cui alla presente legge.

Titolo IV – NORME FINANZIARIE E FINALI Art. 38 (Norme finanziarie) 1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del successivo comma. 2. La spesa per gli interventi indicati nel comma 1, fissata annualmente con legge di bilancio, è iscritta la capitolo di nuova istituzione n. 44102 con la seguente denominazione: “Assegnazione alle province dell’esercizio delle funzioni delegate, in materia di diritto allo studio (L.R. 29/92)” alla cui copertura per l’anno 1998 si provvede mediante riduzione, per l’importo di lire 29.478.734.100, del capitolo n. 44101 che viene conservato in bilancio per la sola gestione dei residui e per il completamento dei piani per il diritto allo studio 1996/97 e 1997/98 (7). 3. La Regione è, altresì, autorizzata ad integrare i predetti finanziamenti nella misura minima del 15 per cento a valere sulle proprie risorse per l’imputazione delle seguenti spese: a) interventi di orientamento educativo e attività di supporto (art. 20 e 26) (8); b) assicurazione alunni (art. 22) (8); c) interventi diretti della Regione (art. 37) (8); e) (Omissis) (9); f) (Omissis) (9); g) assegnazione alle province per l’esercizio delle funzioni delegate (art. 30). 4. Lo stanziamento per i predetti interventi verrà annualmente iscritto al cap. n. 15001 del bilancio regionale. Art. 39 (Assetto organizzativo) 1. Con separata legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvederà alla riorganizzazione del 37^ settore: diritto allo studio, di cui alla tabella b) allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36. 2. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, dovranno essere rideterminate le competenze degli uffici del citato 37^ settore e delle relative sezioni. Art. 40 (Abrogazioni) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi regionali: a) 9 giugno 1975, n. 58, concernente: “Scioglimento dei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica”; b) 18 settembre 1979, n. 78, concernente: “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”; c) 7 dicembre 1979, n. 95, concernente: “Modifiche ed integrazioni della legge regionale 18 settembre 1979 (n. 78; n.d.r:) recante “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”; d) 12 dicembre 1989, n. 76, concernente: “Utilizzazione fondi trasferiti dallo Stato per l’esercizio delle funzioni di assistenza scolastica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”. Art. 41 (Norma transitoria) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, il rendiconto di cui al secondo comma del precedente art. 6 dovrà essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di invio della modulistica predisposta dalla Giunta regionale. Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 aprile 1992, n. 10 (S.O. n. 10). (2) Articolo già modificato dall’art. 25 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e così sostituito dall’art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14. (3) Soppresso dall’art. 25 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11. (4) Comma così modificato dall’art. 25 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11. (5) Comma aggiunto dall’art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14. (6) Articolo abrogato dall’art. 32 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38. (7) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14. (8) Lettera così sostituita dall’art. 5, comma 1, lettera d, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

9) Lettere soppresse dall’art. 25 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

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LE SCUOLE STATALI – BASILICATA

maximios December 9, 2024

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:

Tutte le domeniche; 1 novembre 2024: Tutti i Santi; 8 dicembre 2024: Immacolata concezione; 25 dicembre 2024: Natale; 26 dicembre 2024: Santo Stefano; 1 gennaio 2025: Capodanno; 6 gennaio 2025: Epifania; 20 aprile 2025: Pasqua; 21 aprile 2025: Lunedì dell’Angelo; 25 aprile 2025: Festa della Liberazione; 1 maggio 2025: Festa del Lavoro; 2 giugno 2025: Festa nazionale della Repubblica;

Festa del Patrono (secondo la normativa vigente).

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LE SCUOLE STATALI – LA PAGELLA ELETTRONICA

maximios December 9, 2024

Entro la fine dell’anno arriverà la pagella elettronica. Non si tratta solo di poter consultare via Internet i risultati di fine quadrimestre: i genitori che lo vorranno potranno farsi notificare via Sms i singoli voti, le note e assenze dei figli. La Rete servirà anche per mettersi in contatto con gli insegnanti, per prenotare i classici colloqui e per gestire le domande di iscrizione, rendendo più efficiente e fluido il rapporto tra la scuola e la famiglia. Nonostante l’attuazione del programma di e-government sia fissata per il 2012 – ha spiegato il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta – la scuola ha ottenuto di poter viaggiare su una sorta di corsia preferenziale per essere pronta entro un anno al massimo, meglio entro la fine del 2009. L’informatizzazione coinvolgerà 10.700 scuole che saranno collegate a Internet e dotate di reti interne Wi-Fi; i Pc entreranno in classe, arriveranno le lavagne elettroniche (3.300 per 1.100 scuole fortunate) e i libri di testo accoglieranno il formato elettronico. Solo tra un anno potremo sapere se tutto ciò aiuterà a migliorare i livelli di istruzione, se non farà pensare ai genitori che possono abdicare al loro ruolo (perché tanto, se qualcosa non va, lo verranno a sapere via Sms) e se giustificherà i 241 milioni di euro spesi. A caldo, la prima riflessione è quella sulla privacy dei ragazzi. Secondo l’interpretazione comune, essendo minori non hanno alcun diritto alla privacy nei confronti dei propri genitori, che potranno quindi essere informati sulla presenza o meno del proprio figlio e sui voti che gli vengono assegnati.

Alla “Magistri Cumacini” i risultati degli scrutini in tempo reale

La pagella elettronica è l’ultima innovazione, già attiva dalla sessione di scrutinio del gennaio 2009, realizzata dall’ITIS “Magistri Cumacini” di Como. L’istituto lariano è all’avanguardia nell’ambito delle tecnologie informatiche ed è da sempre impegnato a migliorare costantemente, all’insegna della trasparenza e dell’efficienza, i servizi rivolti ai propri utenti. Con la “Pagella elettronica” le famiglie sono in grado prendere visione dei risultati degli scrutini, subito dopo la conclusione degli stessi, collegandosi al sito della scuola. Data, ora e indirizzo IP dell’avvenuta consultazione, con valore di firma elettronica, sostituiscono la firma del documento. La “Magistri Cumacini” allarga così il già ampio ventaglio di servizi informatici offerti al pubblico. L’istituto comasco utilizza infatti con successo, da diversi anni, una serie di applicativi software creati da docenti della scuola stessa. Tali strumenti si propongono di razionalizzare e rendere più efficienti molte procedure scolastiche, migliorando nel contempo la comunicazione con l’utenza. Al progetto “OraX” per la creazione e gestione dell’orario scolastico, che ha preso avvio nel 1999, sono seguiti: il modulo ottico per il controllo delle assenze e dei ritardi degli alunni, che sostituisce il registro di classe cartaceo; il registro elettronico dei voti, ad uso dei docenti e consultabile in qualsiasi momento dell’anno via internet dalle famiglie; la comunicazione ai genitori delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate effettuati dal proprio/a figlio/a; l’automatizzazione degli scrutini, estensione del registro elettronico; il servizio di prenotazione on-line del ricevimento parenti. Il gradimento dei servizi garantiti dall’ITIS è testimoniato dall’elevato numero di accessi, in media 500 registrati quotidianamente sul sito della scuola. (Referenti: Enrico Tedoldi – Dirigente Scolastico e Massimo Bianchi – Insegnante).

APPROFONDIMENTO

EDU 2.0: formazione a distanza e pagella elettronica

Quando si parla di e-Learning 2.0 ci si riferisce alla definizione formulata dal ricercatore canadese Stephen Downes (2005) in un articolo che oggi viene considerato il manifesto di questa nuova frontiera della formazione on line. Un eccellente esempio di e-Learning 2.0 è il portale Edu 2.0 ricco di novità e potenzialità. Edu 2.0 significa “Istruzione di prossima generazione” ed è una piattaforma e-learning studiata su misura per i giovani delle nuove “net-gen” e le tecnologie web 2.0 con interfaccia semplice ed amichevole. Questo sito è un potente tool free per l’apprendimento di nuova generazione e si presenta, rispetto ai Social Network e agli RSS Aggregator, un mezzo ancora più pratico ed efficace, poiché in un solo space è possibile insegnare, apprendere e soprattutto utilizzare ormai più di 50.000 risorse con pochi e semplici click. I contenuti delle risorse sono generati dagli stessi utenti, che in questi giorni hanno superato i 10.000, e sono fruibili anche tramite telefono cellulare. Le risorse sono accessibili nelle principali lingue, ma la presenza di volontari, che traducono sia il sito che i materiali nella lingua desiderata, ne rende ancora più agevole l’esperienza. Edu 2.0 propone al suo interno la possibilità di creare classi virtuali decidendo liberamente se renderle pubbliche, consentendo a chiunque di accedervi, o private, stabilendo il numero e la tipologia di studenti come avviene nella didattica tradizionale. A questo proposito è opportuno sottolineare come in Edu 2.0 chiunque può insegnare e/o apprendere semplicemente effettuando una rapida registrazione gratuita che consente di accedere ad una gamma di risorse utili ed interessanti. Le funzionalità messe a disposizione da questa piattaforma permettono agli insegnanti e agli studenti di collaborare su attività e ricerche attraverso lezioni facilmente personalizzabili con video, podcasting e facili editor di testo creandosi un metodo di studio personalizzato. Ogni docente/studente può creare rubriche, produrre e somministrare quiz, programmandoli attraverso un calendar integrato.

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LE SCUOLE STATALI – MARCHE

maximios December 9, 2024

REGIONE MARCHE LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 04-09-1992 “NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA DEL DIRITTO ALLO STUDIO”.

ARTICOLO 1 Disposizioni generali

1. In attuazione dei principi contenuti negli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e nell’ articolo 5 dello Statuto regionale e ad integrazione della LR 5 novembre 1988, n. 43, la presente legge detta norme per l’ organizzazione e la gestione delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni, ai sensi degli articoli 42 e 44 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e per la disciplina dei compiti della Regione in materia. ARTICOLO 2 Finalità 1 Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei cittadini al sistema scolastico, il piano sviluppo della persona e l’ inserimento nella società e nel lavoro, e di concorrere alla qualificazione del sistema scolastico e formativo, i comuni singoli od associati realizzano interventi volti a favorire l’ accesso alla scuola materna, a garantire l’ attuazione del diritto allo studio nella scuola dell’ obbligo e ad assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi o portatori di handicap, la prosecuzione degli studi. 2.Ai fini di cui al comma 1 ed in particolare per gli interventi di qualificazione del sistema scolastico o formativo, i comuni si coordinano con gli organi scolastici e si collegano con le organizzazioni culturali, sociali ed economiche presenti nel territorio regionale. ARTICOLO 3 Tipologia degli interventi 1. Per il raggiungimento delle medesime finalità di cui all’ articolo 2, i comuni singoli o associati, ferme restando le competenze degli organi scolastici previste dalle leggi nazionali, attuano i seguenti interventi: a) interventi volti a facilitare l’ accesso e la frequenza del sistema scolastico; a1) servizi di trasporto anche mediante facilitazioni di viaggio su mezzi di linea ordinaria e relative attività di accompagnamento; a2) servizi di mensa o altri interventi sostitutivi, garantendone la qualità , anche ai fini di una corretta educazione alimentare; a3) fornitura di libri di testo o altro materiale didattico, in modo gratuito o in forma di prestito agli alunni delle scuole elementari e agli alunni delle scuole secondarie di 1o e 2o grado in relazione ad accertate esigenze economiche; a4) iniziative volte ad individuare ed eliminare i fenomeni dell’ evasione, dell’ abbandono precoce, dell’ analfabetismo ” di ritorno”; a5) interventi volti a riequilibrare le situazioni scolastiche e formative nel territorio regionale; a6) interventi volti a favorire l’ integrazione e la socializzazione nelle strutture scolastiche dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo o apprendimento; a7) interventi di assistenza, di appoggio e fornitura di materiale didattico e strumentale speciale ai soggetti portatori di handicap con riferimento anche all’ abbattimento delle barriere di comunicazione, secondo quanto previsto dal punto i) dell’ articolo 25 della LR 5 novembre 1988, n. 43; a8) iniziative in concorso con programmi statali e comunitari, per agevolare la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado dei figli dei lavoratori emigrati o rimpatriati o degli stranieri immigrati, in accordo con quanto previsto dalla LR 2 novembre 1988, n. 40; a9) ogni forma di interventi volta a garantire ai capaci e meritevoli, previ di mezzi, la prosecuzione degli studi oltre l’obbligo scolastico; a10) assicurazione degli alunni delle scuole materne, elementari e secondarie di primo e secondo grado per gli accadimenti dannosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche e ai trasporti; a11) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all’ articolo 2 della presente legge. I servizi di cui alle lettere a1) e a2) possono essere gestiti direttamente o indirettamente tramite appalto o convenzione o autogestiti dalle istituzioni scolastiche: b) interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico; b1) fornitura di attrezzature e strumenti didattici a sostegno della scuola a tempo pieno, della scuola a tempo prolungato e della sperimentazione, concorrendo alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa didattica di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517; b2) fornitura di libri alle biblioteche di classe o di istituto e di ogni altro materiale didattico di uso collettivo; b3) facilitazioni all’ utilizzazione a fini scolastici delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti nel territorio; b4) iniziative volte a favorire il raccordo tra i vari ordini di scuole e le istituzioni scolastiche, la formazione professionale e il mondo del lavoro nell’ ambito delle attività di orientamento sia in ordine alla programmazione degli studi dopo il compimento dell’ obbligo scolastico, sia in riferimento alle scelte occupazionali; b5) interventi volti al superamento delle pluriclassi. ARTICOLO 4 Destinatari degli interventi 1.Gli interventi volti a facilitare l’ accesso e la frequenza del sistema scolastico e formativo di cui al punto a) dell’ articolo 3 sono attuati in favore: a) degli alunni delle scuole materne e dell’ obbligo, statali e non statali; b) degli studenti delle scuole superiori statali e non statali, con condizioni di favore per gli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi o portatori di handicap. 2) Gli interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico di cui al punto b) dell’ articolo 3 sono destinati peculiarmente a favorire la qualificazione della scuola pubblica. Essi sono estensibili alle scuole non statali che siano gestite da enti senza fini di lucro e che abbiano ordinamenti corrispondenti a quelli delle scuole statali sulla base di un rapporto di convenzione tra tali istituzioni e i comuni interessati. La convenzione disciplina il coordinamento dei rispettivi programmi e attività nel settore e prevede la presentazione, da parte delle istituzioni convenzionate, al termine di ogni anno, di un rendiconto relativo alla utilizzazione dei contributi ottenuti. 3)Per gli studenti che frequentano i corsi di formazione professionale si applicano le norme di cui alla LR 26 marzo 1990, n. 16. ARTICOLO 5 Assistenza socio – sanitaria 1. I comuni singoli o associati, ai sensi dell’ articolo 23 della LR 5 novembre 1988, n. 43, coordinano gli interventi di assistenza sociale con quelli di assistenza sanitaria. 2.Le prestazioni sanitarie all’ interno delle strutture scolastiche sono garantite dai competenti servizi delle unità sanitarie locali. ARTICOLO 6 Contribuzione degli utenti agli oneri sei servizi 1.La partecipazione degli utenti agli oneri dei servizi viene determinata dai comuni in base a quanto disposto dell’articolo 6 della LR 5 novembre 1988, n. 43. ARTICOLO 7 Funzioni della Regione 1. La Regione concorre alla realizzazione delle finalità di cui all’ articolo 2 della presente legge con: a) l’emanazione di indirizzi per l’ attuazione del diritto allo studio; b) la promozione, la realizzazione e la diffusione di studi, documentazioni e ricerche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge; c) la predisposizione nell’ ambito del sistema informativo regionale, di moduli per assicurare la omogeneità della raccolta e del trattamento dei dati da parte degli enti locali e in collaborazione con l’ osservatorio regionale sul mercato del lavoro di adeguati servizi per l’ orientamento scolastico e professionale particolarmente dopo il compimento dell’obbligo scolastico; d) la promozione di iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, di obiettivi specifici per contribuire alla soluzione di problemi emergenti; e) l’ impiego coordinato di tutte le risorse destinate all’attuazione del diritto allo studio secondo quanto previsto dal punto a) dell’ articolo 10 della LR 5 novembre 1988, n. 43. 2. La Regione nell’ assolvimento delle funzioni di cui al comma 1 tiene conto delle indicazioni fornite dai comuni, dai consigli scolastici provinciali e dall’ IRRSAE. ARTICOLO 8 Disposizioni finanziarie. omissis ARTICOLO 9 Disposizioni finali 1. La LR 23 gennaio 1975, n. 4 è abrogata La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

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LE SCUOLE STATALI – LA RIFORMA GELMINI

maximios November 10, 2024

Con il termine riforma Gelmini si identificano tutti i provvedimenti scolastici voluti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Mariastella Gelmini, iniziati ufficialmente con la legge 133/2008 e proseguiti con legge 169/2008, il cui scopo principale è quello di riformare il sistema scolastico italiano. La riforma è entrata in atto il 1° settembre 2009 per la scuola primaria e secondaria di primo grado, mentre per la scuola secondaria di secondo grado bisognerà aspettare fino al 1º settembre 2010.

Le novità principali riguardano l’introduzione di due nuovi licei (scienze umane e musicale e coreutico) e l’ampliamento del liceo artistico. Gli indirizzi e le sperimentazioni vengono ridotte da più di 750 a 20 per riportare chiarezza, mentre gli istituti tecnici vengono a loro volta riformati per soddisfare le attuali esigenze del mondo del lavoro. L’insegnamento della lingua inglese viene reso obbligatorio per tutto il quinquennio, e l’insegnamento delle materie scientifiche viene potenziato.

Legge 133/2008
Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),[4] in seguito legge 6 agosto 2008, n. 133[4]’, è un atto normativo adottato il 25 giugno 2008 sotto il Governo Berlusconi IV. Riguarda principalmente la finanza pubblica, ma sono presenti anche alcuni provvedimenti per il mondo universitario ed accademico.

Legge 169/2008
Il decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università),[4] in seguito legge 30 ottobre 2008, n. 169[4] è un atto normativo adottato il 30 ottobre 2008 che contiene una serie di modifiche inerenti al sistema della pubblica istruzione italiano. Questo decreto, tuttavia, riguardò essenzialmente le scuole primarie (ex elementari) e secondarie (ex medie e superiori): le principali novità in materia di istruzione universitaria erano contenute nella finanziaria triennale (legge 133/2008) e nel successivo decreto sulle università.

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AREE DI INTERVENTO

INTERVENTI TRASVERSALI
Questi interventi vanno ad applicarsi alla scuole primarie e secondarie (entrambi i gradi). Le ore scolastiche di 50 minuti ritorneranno ad essere ore effettive di 60 minuti. Reintrodotto lo studio dell’educazione civica nelle scuole primarie e secondarie (entrambi i gradi), tramite la materia Cittadinanza e Costituzione. I libri di testo adottabili sono solo quelli per cui l’editore si impegnava a non pubblicare nuove edizioni prima di 5 anni per la scuola primaria e secondaria di primo grado, e 6 anni per la scuola secondaria di secondo grado, salvo dispense integrative che si rendessero necessarie per l’ampliamento della materia oggetto di studio.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Viene data alle famiglia la possibilità di anticipare l’iscrizione dei propri figli a 2 anni e mezzo.

SCUOLA PRIMARIA
Reintroduzione della figura del maestro unico, che a partire dall’anno scolastico 2009/2010 sostituirà nelle prime classi della primaria di primo grado i tre docenti per due classi precedentemente previsti per il modulo. A causa della razionalizzazione della spesa della legge 133/2008, si stabilì che “le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola”. Introduzione della valutazione numerica decimale nella scuola primaria, accompagnata da un giudizio sul livello di maturazione raggiunto.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Reintroduzione della valutazione numerica decimale nella scuola secondaria di primo grado. Laddove desiderato, le famiglie potrebbero optare per un aumento di due ore settimanali per l’apprendimento di una lingua straniera: sarà possibile aumentare le ore settimanali di inglese (passando da 3 a 5) oppure utilizzare queste ore per corsi di italiano per studenti stranieri.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
La riforma sarà attivata per l’anno scolastico 2010-2011, ed entrerà in pieno regime per l’anno scolastico 2013. Il voto in condotta nelle scuole secondarie, mai abolito in precedenza, torna a fare media per concorrere a definire il giudizio finale dell’alunno in sede di promozione. Qualora uno studente non raggiungesse i sei decimi, non potrà essere ammesso alla sezione successiva o al ciclo successivo. Gli indirizzi (sperimentali e non) di licei ed istituti tecnici passeranno da più di 750 a 20. L’insegnamento della lingua e letteratura inglese diventerà obbligatorio per tutto il quinquennio, in ogni istituto superiore. L’insegnamento dello materie scientifiche verrà anch’esso potenziato in tutte le scuole.

RIORDINO DEI LICEI
I licei nati dalla conversione degli istituti magistrali (liceo socio-psico-pedagogico, scienze sociali e scienze della formazione) sono stati assimilati dal nuovo liceo delle scienze umane. Si studieranno due lingue straniere più il latino, e sarà presente anche un indirizzo economico-sociale. Gli indirizzi del liceo artistico sono stati invece rivisitati per trattare anche l’arte multimediale e scenografica. I licei musicali e quelli coreutici sono stati unificati nel liceo musicale e coreutico, che presenta due indirizzi, uno musicale e uno coreutico. Nei due nuovi licei si studieranno due lingue straniere.

RIORDINO DEGLI ISTITUTI TECNICI
Con il riordino degli istituti si passa da 10 settori e 39 indirizzi a due settori e 11 indirizzi. Le ore scolastiche passato da 36 (da 50 minuti) a 32 (da un’ora effettiva). Le ore di laboratorio sono aumentate, con 264 ore nel biennio e con 891 ore nel triennio. L’insegnamento della lingua inglese e delle scienze integrate (biologia, fisica, chimica) è stato invece intensificato. L’impostazione sarà 2+2+1: durante il primo biennio si studieranno materie comuni, mentre durante il secondo biennio si studieranno la materie dell’indirizzo scelto. L’ultimo anno saranno presenti stage e tirocini, laddove disponibili. Il mondo scolastico e quello lavorativo sano messi in stretto contatto, offrendo la possibilità agli studenti di fare stage o tirocini, per introdurli al mondo del lavoro.

RIORDINO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI
Gli istituti professionali erano suddivisi in 5 settori con 27 indirizzi, mentre con la riforma vengono suddivisi in due macrosettori con 6 indirizzi. Come per gli istituti tecnici le ore verranno ridotte a 32 per settimana.Rispetto agli istituti tecnici avranno però più autonomia, dal 25% al primo anno fino al 40% in quinta. Il quinquennio sarà strutturato in due bienni e un quinto anno singolo. Saranno disponibili più ore di laboratorio e stage esterni.

UNIVERSITA’
La laurea in scienze della formazione primaria diventa abilitante all’insegnamento. Vengono introdotti nuovi criteri di accesso alle scuole di specializzazione di medicina.

SCUOLE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Per la SSIS e il COBASLID venne introdotto un criterio di reinserimento in graduatoria.

DOCENTI E PROFESSORI
A partire dal 2011 i docenti migliori potranno ricevere un bonus di massimo €7.000 come premio produttività.

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REAZIONI
Questo decreto, con le disposizioni inerenti alla scuola presenti in finanziaria, provocò un’ondata di manifestazioni di protesta sia da parte degli insegnanti, per quanto riguarda l’introduzione del maestro prevalente, sia da parte di molti studenti, che si oppongono al contenimento della spesa pubblica in materia di istruzione. Il decreto legge 137/2008 non dispose tagli alla spesa (che sono contenuti nella 133/2008), ma ridisegnò il sistema scolastico in base alle sopravvenute diminuzioni delle risorse. Alle manifestazioni seguirono in alcuni casi occupazioni degli atenei e degli istituti scolastici. Il 30 ottobre 2008 venne indetto uno sciopero generale del comparto scuola. Le contestazioni della cosiddetta Onda anomala studentesca furono sintetizzate dai partiti politici della maggioranza, che accusarono gli studenti di essere disinformati e gli insegnanti di voler instaurare una semplice difesa corporativista.

L’Italia dei Valori ed l’allora segretario del Partito Democratico Walter Veltroni annunciarono la propria intenzione di indire un referendum per l’abrogazione della legge.

Education

LE SCUOLE DELL'INFANZIA IN ITALIA

maximios February 29, 2016

LA NORMATIVA

La scuola dell’infanzia, di durata triennale, “concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell’infanzia contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con la scuola primaria” (art. 2 legge n. 53 del 28 maggio 2003).

Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola di infanzia contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.

Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Fioroni, ha confermato che lo sviluppo, quantitativo e di qualità, della scuola d’infanzia fa parte a pieno titolo delle politiche per le pari opportunità di uomini e donne rispetto al lavoro. L’anticipazione dell’età di iscrizione va in questa direzione ma per attuarla occorre l’attivazione da parte dei Comuni di condizioni logistiche, di servizi, di figure professionali aggiuntive non facilmente realizzabile ovunque e in tempi brevi.

Per questo, con la circolare del 31 agosto 2006, è stato chiarito che “In assenza della definizione di nuove professionalità e modalità organizzative, condizione necessaria per l’attuazione dell’istituto degli anticipi, si è convenuto di non trattare tale tema in sede di sequenza contrattuale. Pertanto mancano, allo stato, le condizioni che possono consentire a livello centrale l’adozione, in via generale, di provvedimenti autorizzativi degli anticipi”.

In pratica, per il prossimo anno scolastico, come chiarito dalla circolare ministeriale 74 del 21dicembre2006 potranno essere iscritti alla scuola d’infanzia i bambini che compiono “entro il 31 dicembre 2007, il terzo anno di età. Possono altresì essere iscritti, a conferma della consolidata prassi amministrativa, i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 31 gennaio 2008. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza può essere disposta, in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa; pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2007”.

Inoltre, in via transitoria e solo per l’anno scolastico 2007-08 (le cui iscrizioni si sono concluse il 27 gennaio scorso) “non si esclude che, a livello locale, la frequenza per l’anno scolastico 2007/2008 di coloro che compiono i tre anni entro il mese di febbraio 2008 possa trovare ambiti di praticabilità, nel quadro di intese tra le singole istituzioni scolastiche e i comuni interessati, anche a seguito di informazione alle parti sociali”.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
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